



reati sessuali | 16 Novembre 2018
Produzione di materiale pedopornografico: ai fini della punibilità non serve più l’accertamento in concreto del pericolo di diffusione
di Alessio Ubaldi
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1), c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale medesimo.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 51815/18; depositata il 15 novembre)








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