La responsabilità del direttore dei lavori nel reato di frode in pubbliche forniture

Nell’ipotesi di reato di frode in pubbliche forniture, al direttore dei lavori spettano solamente meri compiti di verifica dell’idoneità di preparazione dei materiali da utilizzare nella realizzazione dei manufatti, in relazione alle previsioni contrattuali.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 51760/18, depositata il 15 novembre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la condanna dell’imputato alla pena di giustizia, in quanto, direttore dei lavori in relazione all’appalto conferito da ANAS ad un’impresa per la costruzione di un manufatto, era ritenuto responsabile del reato di frode in pubbliche forniture in relazione all’utilizzazione di calcestruzzo in quantità inferiore a quella pattuita. Così l’imputato ricorre in Cassazione. La fattispecie del reato. La Corte territoriale, nel caso in esame, accertava il concorso dell’imputato nel reato di frode in pubbliche forniture, posto che questi aveva l’onere di controllo del calcestruzzo, già al momento della sua preparazione, oltre che la verifica di resistenza dello stesso. Ma, come rileva la difesa dell’imputato, nella pronuncia di secondo grado non è indicata la fonte normativa che rinvia alla responsabilità del proprio assistito evocandone una precisa posizione di garanzia volta a prevenire il rischio della non corretta esecuzione del contratto di appalto. Infatti, la Corte distrettuale, secondo il Supremo Collegio, non si è confrontata con i rilievi della difesa dell’imputato né ha verificato la corrispondenza o meno della pratica di preparazione del calcestruzzo con le previsioni normative di cui al d.m. 11 febbraio 2001, le quali consentono, appunto, detta modalità di preparazione, rimettendo al costruttore la valutazione preliminare della resistenza del calcestruzzo rispetto a quella richiesta, mentre affida al direttore dei lavori solamente meri compiti di verifica dell’idoneità di tale preparazione, in relazione alle previsioni contrattuali. Per questa ragione, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 giugno – 15 novembre 2018, n. 51760 Presidente Mogini – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina, riconosciutogli il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato la condanna di C.G. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, oltre statuizioni civili, per il reato di cui all’art. 356 cod. pen Il C. , direttore dei lavori in relazione all’appalto conferito da ANAS all’impresa Sidoti Costruzioni s.r.l. per la costruzione di una briglia a valle del omissis , è stato ritenuto responsabile del reato di frode in pubbliche forniture in relazione alla utilizzazione, nella costruzione dei pali e della briglia, di calcestruzzo di qualità inferiore a quella pattuita ed avente resistenza inferiore ai minimi di legge, condotta accertata in omissis il omissis . 2. Con i motivi di ricorso affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia 2.1. vizio di violazione di legge, anche in relazione all’art. 11 del d.m. 14 gennaio 2008, per la ritenuta responsabilità dell’imputato e vizio di travisamento della prova, in relazione al contenuto del verbale di osservazione del 3 agosto 2011 dei Carabinieri, che denunciava anomale modalità di preparazione del cemento impiegato. La Corte territoriale omette di indicare la fonte normativa che rimanda alla responsabilità dell’imputato che è, in vero, costituita dal d.m. 14 gennaio 2008 che individua sia gli obblighi gravanti sul costruttore che quelli che fanno capo al direttore dei lavori fra i quali quelli relativi alla qualità del calcestruzzo che, stante la impossibilità di una verifica al momento della preparazione, insorgono solo al momento in cui pervengono i risultati del laboratorio al quale sono stati inviati i provini che, in adempimento dell’obbligo di controllo, l’imputato ha eseguito effettuando i prelievi al momento del getto del calcestruzzo. Non sussistono, in tale momento, ulteriori obblighi, neppure esigibili, di controllo a vista al momento del getto del calcestruzzo, obblighi che la Corte di merito ha ritenuto sussistenti, in forza di una erronea lettura della normativa di riferimento ovvero travisando il contenuto dell’accertamento dei Carabinieri del 3 agosto 2011 che constatavano la preparazione in loco del calcestruzzo utilizzato sul cantiere. Tale travisamento è riferibile sia all’affermazione che le modalità operative osservate denotassero modalità consuete di esecuzione dei lavori, sia della fonte normativa, il già richiamato d.m. 11 febbraio 2001 pgf. 11.2.8. che consente detta modalità di preparazione, rimettendo al costruttore la valutazione preliminare della resistenza del calcestruzzo, rispetto a quella richiesta. Rileva, altresì, che tale preparazione aveva luogo in assenza del C. , e quindi che fosse stata eseguita in contrasto con le direttive impartite dal direttore dei lavori, profittando della sua assenza e che, comunque, i lavori in cui veniva impiegato il calcestruzzo così realizzato erano diversi - la realizzazione di un muro - dalle condotte fraudolente contestate al ricorrente e relative alla realizzazione di pali e briglie 2.2. vizio di violazione di legge per la ritenuta responsabilità concorsuale omissiva art. 40, comma 2, cod. pen. a fronte di una contestazione commissiva contenuta nella imputazione e senza confrontarsi con la natura del reato di cui all’art. 356 cod. pen., che è reato di pura condotta, che prescinde dalla verificazione dell’evento, e rispetto al quale non è, dunque, ipotizzabile il concorso ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen., tanto più che la sentenza impugnata non contiene alcuna descrizione di ulteriori condotte commissive dal momento che taluni dei coimputati sono stati assolti, e men che mai si sofferma su un previo concerto tra il ricorrente e il soggetto tenuto alla prestazione che, rassicurato da chi aveva obblighi di controllo e verifica, abbia consapevolmente disatteso gli stessi per favorire la prestazione in frode e sul consapevole apporto fornito dall’imputato 2.3. vizio di motivazione e travisamento della prova - il giornale di cantiere - nella parte in cui viene ascritta all’imputato anche la condotta relativa alla briglia realizzata il 24 luglio 2011 potendo, invece, imputarsi all’imputato il solo getto di calcestruzzo del 13 luglio 2011, accompagnato da regolare prelievo di campioni, dal momento che l’imputato si allontanava dal cantiere, per motivi di salute, fin dal 17 luglio 2011. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di ricorso, alla stregua delle osservazioni che seguono. 2.La Corte di merito ha ritenuto accertato il concorso dell’imputato nel reato di frode in pubbliche forniture atteso che su di lui gravava un preciso obbligo di controllo del calcestruzzo, già al momento della sua preparazione e del suo utilizzo per la realizzazione dei pali e la costruzione della briglia, oltre che di verifica tecnica di resistenza e di compressione dello stesso. A fondamento del giudizio di colpevolezza ha richiamato il contenuto dalla consulenza tecnica del Pubblico Ministero che ha accertato come per la realizzazione di pali e briglie fosse stato utilizzato calcestruzzo avente resistenza cubica a compressione inferiore a quella prevista nella Relazione di calcolo e, per la realizzazione delle briglie, la utilizzazione di calcestruzzo di qualità diversa da quella pattuita, essendo stato utilizzato calcestruzzo Rck 30 mentre, come da annotazioni su libro giornale vistate dall’imputato, e verbali di prelievo, veniva utilizzato calcestruzzo Rck 25. Nella sentenza si dà atto, inoltre, di una elevata discrepanza tra i risultati dei provini eseguiti al momento del getto del calcestruzzo, sottoposti a verifica e certificazione presso il Dipartimento di Meccanica e Materiali dell’Università di Reggio Calabria e i risultati dei carotaggi effettuati dal consulente del Pubblico Ministero, discrepanze che avevano dato luogo alla contestazione anche del reato di falso da cui l’imputato era stato assolto, perché il fatto non sussiste, sul rilievo che la condotta aveva concorso quale coelemento strutturale, alla commissione del reato di frode. Nella sentenza sono descritti anche gli ammaloramenti dell’opera che, a seguito di un alluvione del 22 novembre 2011, aveva registrato danni rilevanti che avevano condotto, il 22 dicembre 2011, alla sospensione dei lavori e il successivo 9 febbraio 2012, alla risoluzione in danno del contratto. Secondo la prospettazione del ricorrente, che i prelievi di campionamento di calcestruzzo vennero eseguiti mentre il ricorrente rivestiva la qualifica di direttore dei lavori ma solo fino al 18 luglio 2011 epoca in cui, per motivi di salute, si era allontanato dal cantiere venendo sostituito, a decorrere dal mese di settembre 2011, da altro tecnico e incontroverso che i risultati delle prove di schiacciamento sui provini effettuati in epoca nella quale era stato direttore dei lavori, pervennero solo il 19 ottobre, quando il ricorrente non era più direttore dei lavori e, pertanto, incaricato della accettazione del calcestruzzo. 3.Come correttamente osservato dalla difesa, tuttavia, non è indicata la fonte normativa che rinvia alla responsabilità dell’imputato evocandone una precisa posizione di garanzia volta a prevenire lo specifico rischio della non corretta esecuzione del contratto e, quindi, della fraudolenta esecuzione dello stesso. Al riguardo i giudici di appello cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata hanno richiamato giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte che, tuttavia, non è pertinente alla problematica in esame poiché concerne la individuazione delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori nei confronti del committente e la conseguente responsabilità che ne deriva, obbligazione che non si raccorda con il contenuto dell’art. 11 del d.m. 14 gennaio 2008, che individua sia gli obblighi gravanti sul costruttore che quelli che fanno capo al direttore dei lavori in relazione alla qualità del calcestruzzo che, stante la impossibilità di una verifica al momento della preparazione, insorgono ai fini dell’accettazione dei lavori solo al momento in cui pervengono i risultati del laboratorio al quale sono stati inviati i provini che, in adempimento dell’obbligo di controllo, il direttore dei lavori esegue effettuando i prelievi al momento del getto del calcestruzzo. Tali prelievi il C. ha effettivamente eseguito, come si evince dagli atti e come evidenziato nella sentenza impugnata, sino al 13 luglio 2011 dal momento che i verbali di prelievo del 27 maggio 2011 e del 20 giugno 2011 sono stati regolarmente vistati dal ricorrente mentre quelli successivi, del 20 luglio e 11 agosto 2011 risultano vistati con firma illeggibile e, verosimilmente, riconducibile a quella del professionista che lo aveva sostituito nella direzione lavori a partire dal mese di settembre 2011. I risultati di laboratorio pervennero solo il 19 ottobre 2011, quanto il ricorrente non rivestiva più la qualità di direttore dei lavori. La Corte distrettuale non si è confrontata con i rilievi della difesa né su tale aspetto né, rispondendo così alle specifiche deduzioni difensive in riferimento al contenuto dell’accertamento dei Carabinieri del 3 agosto 2011 che constatavano la preparazione in loco del calcestruzzo utilizzato sul cantiere, ha verificato la corrispondenza o meno di tale pratica con le previsioni recate dal già richiamato d.m. 11 febbraio 2001 pgf. 11.2.8., che consentono detta modalità di preparazione, rimettendo al costruttore la valutazione preliminare della resistenza del calcestruzzo, rispetto a quella richiesta ed affidando al direttore dei lavori meri compiti di verifica della idoneità di tale preparazione, in relazione alle previsioni contrattuali. 4. Il secondo motivo di ricorso non è fondato alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale è configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., nel reato di frode nelle pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità omissiva è ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, e che, nell’ambito della fattispecie concorsuale, la condotta commissiva può costituire sul piano eziologico il termine di riferimento che l’intervento omesso del concorrente avrebbe dovuto scongiurare Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 . Tale aspetto, peraltro, nel caso in esame, va opportunamente indagato e ricostruito dal Collegio procedente a seguito della disamina della prima questione devoluta con l’annullamento unitamente alla esatta delimitazione temporale della condotta ascritta al ricorrente, in relazione al momento di allontanamento e sostituzione nell’incarico di direzione lavori e che ha costituito oggetto del terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.