A passeggio con un coltello a serramanico in tasca: fatto non punibile

Cancellata in Cassazione la condanna pronunciata in Tribunale. Azzerata l’ammenda di 2mila euro. Per i Giudici di terzo grado, difatti, i dettagli del comportamento tenuto dall’imputato e il fatto che egli non abbia precedenti penali sono sufficienti per parlare di condotta non grave.

Beccato in giro con un coltello a serramanico nascosto nella tasca dei pantaloni. E anche questo dettaglio e il fatto che l’uomo sotto accusa è incensurato spingono i giudici a parlare di condotta non grave e quindi non punibile” alla luce dell’articolo 131- bis del c.p. Cassazione, sentenza numero 51393/18, sez. I penale, depositata il 13 novembre . La condotta. Nessun cono d’ombra nella vicenda. L’episodio incriminato è ricostruito nei dettagli, e fa emergere in maniera chiara il comportamento tenuto dall’uomo sotto processo per avere violato la disciplina normativa riguardante le armi. In sostanza, egli è stato beccato ad andare in strada un coltello a serramanico lungo 22 centimetri con 10 centimetri di lama . Consequenziale la condanna pronunciata in Tribunale, dove l’uomo è ritenuto colpevole di avere portato senza alcun giustificato motivo il coltello fuori dalla propria abitazione e viene punito con 2mila euro di ammenda . Valutazioni differenti vengono però compiute in Cassazione, dove il legale della persona sotto processo vede riconosciuta l’applicabilità della non punibilità” così come prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale. L’avvocato si sofferma soprattutto sulle contenute dimensioni del coltello , sul fatto che esso fosse detenuto nella tasca dei pantaloni e, infine, sul fatto che il suo cliente è incensurato . E questi elementi convincono i Giudici del Palazzaccio, i quali osservano anche che già in Tribunale era stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità” . In conclusione, viene riconosciuta in Cassazione la causa di non punibilità , proprio tenendo presente la condotta tenuta dall’uomo e l’importante dettaglio che egli non ha precedenti penali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 settembre – 13 novembre 2018, n. 51393 Presidente Di Tomassi – Relatore Della Liuni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24/10/2017 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Sondrio, Fe. Po. è stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato contravvenzionale ex art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo un coltello serramanico con lama lunga 10 cm e lunghezza complessiva di 22 cm. Il giudice escludeva il giustificato motivo, rimarcando la scarsa credibilità delle giustificazioni addotte dal Po. in udienza e, comunque, la natura contravvenzionale del reato. Riteneva non ricorrere il caso di particolare tenuità, data la natura pericolosamente offensiva del coltello, mentre riconosceva l'attenuante del fatto di lieve entità, e - valutate tutte le circostanze del caso - le attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Po., articolando tre motivi di gravame. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Nella prospettazione difensiva, il giudice avrebbe male interpretato la giustificazione resa dal Po. in merito alla detenzione del coltello - cioè la sua necessità per rimuovere dalle gomme dei veicoli dal medesimo commerciati i sassolini e la ghiaia che si incastrano nei solchi del copertone - affermando nell'impugnata sentenza che è ben poco credibile che per un lavoro di officina si usi un coltello di quelle dimensioni , in tal modo equivocando il senso della dichiarazione del Po., senza peraltro fornire alcuna ragione a sostegno della ritenuta poca credibilità. Poiché l'assenza del giustificato motivo è prevista come elemento di tipicità del contestato reato, anche il dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo si risolve in un dubbio sull'integrazione del fatto tipico, il che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. 2.2. Violazione dell'art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente si duole della mancata applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., mentre nella fattispecie ricorrevano tutti i presupposti di legge, sia oggettivi contenute dimensioni del coltello, peraltro detenuto nella tasca dei pantaloni che soggettivi, essendo il Po. incensurato. Nell'impugnata sentenza non risulterebbe che il giudice abbia compiuto una valutazione di tali profili, essendosi limitato a escludere la ricorrenza del caso di particolare tenuità, per una ragione - l'offensività del coltello - che è requisito intrinseco della fattispecie contestata. 2.3. Violazione dell'art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. Ritiene il ricorrente che il giudice abbia applicato una sanzione eccessiva, nonostante il riconoscimento del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche tale pena - discostandosi sensibilmente dal minimo edittale - avrebbe dovuto attivare un onere motivazionale specifico sulle ragioni che hanno condotto il giudicante a tale determinazione, che nella specie è stato disatteso. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice non ha ritenuto convincente la dichiarazione resa dall'imputato in udienza quanto all'uso del coltello per tagliare i tacchetti delle gomme , ritenendo poco credibile che per un lavoro di officina diversamente da quanto sostenuto nel ricorso circa la finalizzazione del coltello all'asporto di sassi e ghiaia dalle ruote dei veicoli Piaggio debba farsi ricorso a un attrezzo di tali dimensioni, né l'attestazione della dimenticanza dell'oggetto in tasca è rilevante in tema di reati contravvenzionali, puniti anche a titolo di colpa. Tale motivazione fornisce adeguata ragione della ritenuta assenza di giustificato motivo per il porto del coltello nella tasca dei pantaloni del Po Tale valutazione costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici. 2. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo all'esclusione del beneficio ex art. 131 bis cod. pen. Infatti, la motivazione sul punto valorizza soltanto la natura pericolosa¬mente offensiva dello strumento , mentre è insegnamento giurisprudenziale che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo Sez. U, sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266590 . Tale affermazione si pone - inoltre - in evidente contrasto con il riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche sia dell'attenuante del fatto di lieve entità. E neppure è stato considerato a tal fine il dato dell'incensuratezza del Po La sentenza deve di conseguenza essere annullata in relazione a tale aspetto e proprio le evidenziate considerazioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della lieve entità del fatto, nonché il rilievo dell'incensuratezza dell'imputato, consentono - ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c cod. proc. pen. - di riconoscere la causa di non punibilità invocata e di disporre, per tale ragione, l'annullamento senza rinvio. Resta assorbito l'ultimo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.