Tempestività del ricorso presentato presso il tribunale del luogo in cui si trova il difensore

Ai sensi dell’art. 583, comma 2, c.p.p. le parti private ed i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano. In tal caso, il ricorso si considera depositato presso un ufficio competente a riceverlo.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 50220/18, depositata il 7 novembre. Deposito del ricorso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto dalla difesa di un’imputata condannata dal Giudice di Pace alla pena di 700 euro di multa per il reato di cui all’art. 633 c.p Sottolineava infatti il Tribunale che il ricorso, pur essendo stato presentato alla cancelleria del Tribunale di Napoli Nord a ridosso della scadenza ma ancora in tempo utile, era poi giunto alla cancelleria del Giudice di Pace solo dopo due giorni ed oltre il termine ultimo. La difesa ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto il momento che il Tribunale avrebbe dovuto considerare per valutare la tempestività del ricorso era quello del giorno di deposito presso la cancelleria del Tribunale stesso. Tempestività. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la data rilevante ai fini della tempestività del ricorso, salvo i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 c.p.p., è quella in cui l’atto giunge all’ufficio competente per riceverlo sicchè è a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività . Nel caso di specie, l’appello è stato presentato dal difensore iscritto all’albo degli avvocati di Napoli Nord, presso la cancelleria di quel Tribunale avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 583, comma 2, c.p.p. secondo il quale le parti private ed i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano. Ne consegue che l’appello era stato tempestivamente depositato presso un ufficio competente a riceverlo, con irrilevanza della data in cui veniva trasmesso alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 ottobre – 7 novembre 2018, n. 50220 Presidente Diotallevi – Relatore D’Agostini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 17/12/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile per intempestività l’appello proposto dall’avv. Fabio Della Corte, nell’interesse di D.S.L. , avverso la sentenza emessa il 12/7/2017, con la quale il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l’imputata alla pena di 700 Euro di multa per il reato previsto dall’art. 633 cod. pen Rilevava il Tribunale che il termine per proporre impugnazione scadeva il 27/9/2017, che l’appello era stato presentato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord il 25/9/2017, pertanto a ridosso della scadenza, ed era giunto presso la cancelleria del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere solo il 29/9/2017, due giorni dopo il termine ultimo. 2. Propone ricorso D.S.L. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione degli artt. 582, 583 e 591 cod. proc. pen., poiché l’unica data che il Tribunale avrebbe dovuto considerare per valutare la tempestività dell’impugnazione era quella del 25/9/2017, giorno in cui fu depositato l’atto di appello presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord. 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti ex artt. 582 e 583 c.p.p. - è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo, sicché è a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività così Sez. 1, n. 3695 del 22/12/2010, dep. 2011, Vago, Rv. 249552 in senso conforme v. Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, Nardo, Rv. 252072 Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391 Sez. F., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo Rv. 240668 Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006, Naritelli, Rv. 235178 Sez. 1, n. 1419 del 28/02/2000, Arrisicato, Rv. 216084 . Tuttavia detto principio non è stato correttamente applicato, poiché nel caso di specie l’appello è stato presentato dall’avv. Fabio Della Corte, con studio in Parete, iscritto all’albo degli avvocati di Napoli Nord, presso la cancelleria di detto Tribunale, che si è avvalso della facoltà espressamente prevista dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale le parti private ed i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano. L’appello, dunque, fu tempestivamente depositato presso un ufficio competente a riceverlo, con la conseguente irrilevanza della data in cui l’impugnazione pervenne alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza. 4. Ne consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, in conformità alla richiesta del Procuratore generale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per il giudizio.