



misure di sicurezza | 06 Novembre 2018
Distinzione tra momento deliberativo ed esecutivo ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza
La pericolosità sociale di un soggetto, essendo uno dei presupposti necessari per conseguire l’applicazione delle misure di sicurezza personali, può essere nuovamente valutabile all’esito della detenzione confermando così la necessaria distinzione tra il momento deliberativo ed il momento esecutivo.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 49976/18; depositata il 5 novembre)








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