Chiarimenti sul controllo giudiziario delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa

Rispondendo ad un quesito della Prefettura di Catanzaro, il Ministero dell’Interno è intervenuto sui problemi interpretativi e applicativi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, inserito nel codice antimafia dalla l. n. 161/2017, precisando che il controllo giudiziario ivi previsto, producendo la sospensione dell’informazione antimafia interdittiva, comporta il ritorno in bonis” dell'impresa senza compromettere le finalità di prevenzione della legislazione amministrativa antimafia.

Effetti del controllo giudiziario. L’art. 34- bis cod. antimafia prevede infatti che, in caso di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34, comma 1, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività . Richiamando la prassi applicativa lo strumento in esame può trovare applicazione su iniziativa dell’operatore interessato solo quando l’informazione interdittiva antimafia sia stata adottata in relazione a situazioni fattuali in cui il tentativo o pericolo di infiltrazione o condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta e ridotta intensità, e, in ogni caso, tale da rendere possibile o consentire la eliminazione delle anomalie riscontrate mediante interventi attuati all’interno e dall’interno” dell’azienda . Precisa dunque il Ministero che, posto l’effetto della sospensione dell’informazione antimafia interdittiva da parte del provvedimento che dispone in controllo giudiziario, l’impresa ritorna in bonis”, senza che ciò comprometta le finalità di prevenzione della legislazione amministrativa antimafia. Problematiche applicative. Sugli adempimenti che la Procura è chiamata a mettere in atto a seguito del decreto che dispone il controllo giudiziario, la circolare ricorda che non si configura in capo all’amministrazione alcun onere ulteriore se non quello di far emergere l’intervenuta sospensione dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. A tal fine, il Dipartimento in indirizzo vorrà verificare che l’architettura della BDNA risulti coerente con la suindicata esigenza, apprestando, se necessario, gli interventi ritenuti idonei . Con riferimento all’ipotesi di un operatore economico destinatario sia di informazione interdittiva che di diniego di iscrizione nella white list, il quale, una volta ammesso al controllo giudiziario, reclami l’iscrizione nei citati elenchi prefettizi si chiede di conoscere se occorra procedere alla medesima iscrizione oppure confermare il rigetto dell’istanza in mancanza di elementi nuovi che modifichino la valutazione precedentemente espressa . Infine viene sottolineata la necessità di monitorare con particolare attenzione la posizione dell’impresa iscritta alla luce non solo dell’esito dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento interdittivo che la riguarda ma anche degli sviluppi del procedimento di prevenzione instauratosi nei suoi confronti .

Ministero_Interno_circolare_2_novembre_2018