Giudice compente per il compenso dell’avvocato nel procedimento de libertate

Risolvendo un conflitto negativo di competenza, gli Ermellini chiariscono che, in tema di procedimenti dinanzi al tribunale del riesame, il giudice che deve decidere sulla liquidazione del compenso dell’avvocato è quello del procedimento principale.

È il principio affermato dalla S.C. con la sentenza n. 49139/18, depositata il 26 ottobre. La vicenda. La Corte d’Assise d’Appello di Bari dichiarava non luogo a procedere sulla richiesta di liquidazione onorari avanzata dall’avvocato di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del GIP, per l’attività espletata dinanzi al Tribunale del riesame ritenendo insussistente la propria competenza. Affermava infatti la Corte che la competenza a decidere sulla domanda dell’avvocato spettasse al Tribunale del riesame che aveva trattato e deciso l’appello cautelare proposto dal difensore. Quest’ultimo Tribunale riteneva a sua volta insussistente una propria competenza e, richiamando i principi giurisprudenziali sul tema, affermava che era il giudice del procedimento principale a dover provvedere sulla liquidazione dei compensi relativi al procedimento de libertate . Il conflitto negativo di competenza viene dunque denunciato dinanzi alla Corte di legittimità. Competenza. Dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile al tema controverso art. 12, comma 2, l. n. 217/1990 art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2012, modificato dalla l. n. 25/2015 ed infine la l. n. 208/2015 , gli Ermellini giungono a riconoscere la competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dall’avvocato in capo alla Corte d’Assise d’Appello. Secondo la costante giurisprudenza, in tema di individuazione del giudice competente a decidere la liquidazione del compenso spettante al difensore per i procedimenti incidentali dinanzi al tribunale del riesame, il giudice che decide gli incidenti cautelari non può essere definito come giudice procedente ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 217/1990 competente per la liquidazione del compenso dell’avvocato, competenza che deve dunque essere individuata in capo al giudice del procedimento principale. In conclusione, non costituendo l’incidente cautelare una fase processuale in senso stretto, non compete in capo al giudice che ha pronunciato il provvedimento de liberate la liquidazione del compenso dell’avvocato. La Corte di Cassazione dispone dunque la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 marzo – 26 ottobre 2018, n. 49139 Presidente Mazzei – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 20 settembre 2017 la Corte di assise di appello di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione degli onorari avanzata dall’avv. Fabio Rizzuti, difensore di V.I. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 18 marzo 2015, per l’attività espletata innanzi al Tribunale del riesame, ritenendo che non sussistesse la propria competenza e che spettasse al detto Tribunale, che aveva definito quella fase, adottare il relativo provvedimento ai sensi dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Con ordinanza del 28 novembre 2017 il Tribunale del riesame di Bari, che aveva trattato e deciso l’appello cautelare proposto dal difensore nell’interesse dell’imputato V. , ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del 6 luglio 2017 della Corte di assise di appello di Bari, ha ritenuto, a fronte del predetto provvedimento declinatorio della competenza, che la competenza a provvedere alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento de libertate spettasse al giudice del procedimento principale, alla luce della condivisa e ripercorsa giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza di modifiche sostanziali in dipendenza della introduzione, con la legge n. 208 del 2015, del comma 3-bis nell’art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo tale norma volta solo a specificare il momento della liquidazione del compenso in collegamento con il provvedimento di chiusura della relativa fase, e, declinando la propria competenza, ha denunciato il sussistente confitto dinanzi a questa Corte. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della medesima istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore dello stesso imputato, determinando una stasi insuperabile del procedimento di liquidazione, riconducibile alla previsione dell’art. 28 cod. proc. pen. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte di assise di appello di Bari, che per prima l’ha declinata. 2. A tale soluzione si perviene seguendo un percorso argomentativo che deve procedere dall’analisi del quadro normativo e dei principi che attengono alla determinazione della competenza per la liquidazione dei compensi in tema di patrocinio a spese dello Stato relativi agli incidenti cautelari. 3. Quanto ai profili normativi si rileva che a norma dell’art. 12, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217 contenente le norme sulla Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti , la liquidazione dei compensi spettanti al difensore e al consulente della persona ammessa al patrocinio è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria, che ha proceduto secondo l’art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , il cui art. 299 ha abrogato la predetta legge n. 217 del 1990, come in seguito modificata, la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte ex art. 83, comma 1 è effettuata con decreto di pagamento al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto l’art. 3, comma 1, legge 24 febbraio 2015, n. 25, ha modificato l’art. 83, comma 1, del ridetto decreto con l’inserimento, dopo la parola spettanti , delle parole al difensore, l’art. 1, comma 783, legge 28 dicembre 2015, n. 208 contenente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016 , infine, ha aggiunto a detto articolo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il comma 3-bis, alla cui stregua il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta . 4. La giurisprudenza di legittimità, intervenendo nella soluzione dei conflitti negativi di competenza, sollevati sul tema dibattuto pertinente alla individuazione del giudice competente a decidere la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore per i procedimenti incidentali dinanzi al tribunale del riesame, ha inizialmente affermato, nella vigenza della legge n. 217 del 1990, che alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio per attività svolta in procedimenti de libertate davanti al tribunale del riesame deve provvedere detto tribunale, e non l’organo giudiziario che ha definito la fase di merito nell’ambito della quale i detti procedimenti hanno avuto collocazione Sez. 1, n. 2287 del 19/03/1999, confl. comp. in proc. Valenzi, Rv. 213350 , sul presupposto che il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria enclave processuale , la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione -parallela ma distinta del giudice del procedimento di cognizione tra le altre, Sez. 1, n. 3465 del 06/05/1999, Sapere, Rv. 214492 Sez. 1, n. 768 del 01/02/2000, confl. comp. in proc. Martinez, Rv. 216078 Sez. 1, n. 34489 del 04/07/2001, confl. comp. in proc. De Pascali Rv. 219735 Sez. 1, n. 14246 del 20/03/2002, confl. comp. in proc. Berni, Rv. 221230 A tale orientamento si è opposto, nella vigenza della stessa legge n. 217 del 1990, il contrario contestuale orientamento Sez. 5, n. 1859 del 22/04/1999, confl. comp. in proc. Sami, Rv. 213805 , alla cui stregua il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è giudice procedente nel senso indicato nell’art. 12, comma 2, legge n. 217 del 1990, competente a provvedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai procedimenti de libertate lo è, invece, il giudice che procede o che ha proceduto avuto riguardo al corso del procedimento principale cui gli incidenti ineriscono. 4.1. Tale secondo orientamento è stato riaffermato dopo la modifica dell’art. 1 legge n. 217 del 1990, con legge 29 marzo 2001, n. 134, nel senso che l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse, rimarcandosi che, essendo rimasto inalterato il testo dell’art. 12, comma 2, citata legge, secondo il quale la liquidazione delle relative spese è effettuata al termine di ogni fase o grado del procedimento dall’autorità giudiziaria che ha proceduto, la liquidazione stessa deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, restando irrilevanti tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse, che possono sorgere nell’ambito del grado o della fase, e apprezzandosi la coerenza di tale disciplina con la ratio di assegnare la decisione all’organo meglio in grado di apprezzare l’importanza complessiva dell’opera svolta dal difensore e quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che appunto fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell’ufficio giudiziario competente per il merito Sez. 1, n. 23233 del 22/05/2002, confl. comp. in proc. Piccolo, Rv. 221644 dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia del patrocinio a spese dello Stato, approvato con d.P.R. n. 115 del 2002, osservandosi che, pur in mancanza di una disposizione specifica, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spettava al giudice della fase o del grado del processo principale in cui era avvenuta la prestazione da remunerare, e non a quello del procedimento incidentale, per ragioni sistematiche correlate alla presupposta competenza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato art. 93, comma 1 e a quanto espressamente stabilito art. 83, comma 2 per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice tra le altre, Sez. 1, n. 35071 del 25/09/2002, confl. comp. in proc. Perez, Rv. 222331 Sez. 1, n. 40869 del 17/09/2003, confl. comp. in proc. Szekeres, Rv. 226834 dopo la ridetta modifica apportata all’art. 83, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 a opera dell’art. 3 della legge n. 25 del 2005, ravvisandosi ragioni formali oltre che sistematiche a ragione del principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali de libertate spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare tra le altre, Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008 confl. comp. in proc. c/ ignoti, Rv. 242203 Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, confl. comp. in proc. D’Ambra, Rv. 261128 Sez. 1, n. 13588 07/10/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Chirumbolo, n.m. . 4.2. Detto orientamento, che è rimasto costante nel tempo non avendo avuto seguito quello contrario inizialmente delineatosi e prima richiamato , non ha avuto modo di confrontarsi con la sopravvenuta disciplina normativa, rappresentata dal comma 3-bis dell’art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, aggiunto dalla legge n. 208 del 2015, essendo anche l’ultimo indicato arresto pertinente a conflitto insorto a seguito di pronuncia declinatoria di competenza antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge. 5. La lettura della nuova disposizione, a norma della quale il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta , non giustifica tuttavia, ad avviso del Collegio, la conclusione cui è pervenuta la Corte di assise di appello di Bari, che, evocandola, ha ritenuto che la richiesta di liquidazione dell’onorario relativo alla fase del riesame -avanzata dal difensore, all’esito della definizione in grado di appello del procedimento a carico del suo assistito, contestualmente a quella, invece accolta, di liquidazione dell’onorario relativo al giudizio di appello dovesse essere proposta dinanzi al Tribunale del riesame, quale giudice funzionalmente competente. Detta disposizione, invero, deve essere letta tenendo conto della previsione normativa, non modificata, dettata dal secondo comma dello stesso art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo la quale la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto , ponendosi, per l’effetto, come norma volta, non a introdurre una innovativa regola di competenza rispetto a quella emergente dal testo normativo e dai ripercorsi consolidati principi di diritto, ma a specificare, come correttamente osservato dal Giudice remittente, la tempistica della liquidazione, che, in funzione di contenimento dei tempi di definizione del sub-procedimento di liquidazione, è demandata all’autorità giudiziaria che ha proceduto al giudizio e che vi provvederà con la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta . Né al riguardo può dubitarsi che il procedimento cautelare, compreso il pertinente articolato sistema giurisdizionale di controllo riesame, appello cautelare, grado di legittimità , ha natura solo incidentale rispetto alla fase procedimentale , cui inerisce sotto l’aspetto funzionale e che può essere tanto quella delle indagini preliminari quanto quella del giudizio -potendo le misure cautelari trovare applicazione in fasi procedimentali diverse rispetto alle indagini preliminari-, senza costituire, -esso stesso, una fase procedimentale nel senso tecnico-giuridico del termine. Pertanto, non costituendo l’incidente in materia cautelare una fase, e non essendo mutata, come già rilevato, la norma condivisibilmente valorizzata dai ribaditi arresti di legittimità per la individuazione del giudice che deve liquidare il compenso nel giudice della fase del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva, non compete al giudice investito del medesimo incidente pronunciare provvedimento di chiusura di alcuna, non sussistente, fase. 6. Nella specie, poiché la Corte di assise di appello di Bari è il giudice del grado, oltre che della fase, del giudizio di merito, nel cui corso il difensore ha svolto l’attività pertinente all’appello cautelare, appartiene alla stessa la competenza per la liquidazione dei compensi dovuti al difensore, come da sua richiesta, per detta attività incidentale. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla indicata Corte, qui dichiarata competente. Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara la competenza della Corte di assise di appello di Bari cui dispone la trasmissione degli atti.