In Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario

Sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018 sono stati pubblicati i decreti legislativi attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario di cui alla l. n. 103/2017 il d.lgs. n. 120 recante disposizioni per l’armonizzare la disciplina delle spese di giustizia in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione il d.lgs. n. 121 relativo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni il d.lgs. n. 122 in materia di casellario giudiziale il d.lgs. n. 123 di riforma dell'ordinamento penitenziario ed il d.lgs. n. 124 di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Le nuove disposizioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018, entreranno in vigore il 10 novembre prossimo. Spese di giustizia e operazioni di intercettazione. Con il decreto legislativo n. 120/2018 vengono introdotte disposizioni per l’armonizzazione della disciplina delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Viene infatti introdotto l’art. 168- bis secondo cui la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 96 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 168, comma 3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 . Esecuzione delle pene dei confronti dei minorenni. Il d.lgs. n. 121/2018 introduce una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei 25 anni c.d. giovani adulti al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L’esecuzione della pena nei confronti del minorenne deve essere volta a favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero art. 1, comma 2, d.lgs. 121/2018 . La pena detentiva diventa l’ extrema ratio , qualora via sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati, e vengono introdotte le misure penali di comunità l’affidamento in prova al servizio sociale art. 4 l’affidamento in prova con detenzione domiciliare art. 5 la detenzione domiciliare art. 6 e la semilibertà art. 7 . Casellario giudiziale. Il d.P.R. n. 313/2002 Testo unico sul casellario giudiziale viene modificato dal d.lgs. n. 122/2018 che prevede l’eliminazione delle iscrizioni decorsi 15 anni dalla morte dell’interessato e, comunque, decorsi 100 anni dalla sua nascita. L’art. 27 del testo unico, relativo al certificato dei carichi pendenti, viene integrato con il riferimento ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131- bis c.p., ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464- quater c.p.p. ed alle sentenza che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa in prova. Riforma dell’ordinamento penitenziario. Il d.lgs. 123/2018 interviene su diversi aspetti dell’ordinamento penitenziario. In particolare, viene sancito che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni opera il servizio sanitario nazionale e la relativa disciplina è adeguata al d.lgs. n. 230/1999. Qualora siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati all’interno degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne, con provvedimento del giudice che procede. Deve essere garantita la visita quotidiana da parte del medico del servizio sanitario nei confronti dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria. In tema di semplificazione dei procedimenti, vengono ridefinite le competenze per cui, in tema di limitazioni e controlli della corrispondenza art. 18- ter ord. pen. , per condannati e internati è competente il magistrato di sorveglianza, mentre per gli imputati il giudice di cui all’art. 279 c.p.p. ovvero, se procede un giudice in composizione collegiale, il presidente del collegio o della Corte d’assise. In materia di permessi ex art. 30 ord. pen., per gli imputati la concessione è trasferita all’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni ai sensi dell’art. 11 ord. pen Nel procedimento di liberazione anticipata ex art. 69- bis ord. pen. viene meno la possibilità per il tribunale di sorveglianza a cui sia stata presentata istanza per la presentazione della liberazione anticipata durante il procedimento di cui al comma 1 dell’art. 70 ord. pen. di trasmetterla al magistrato di sorveglianza. Infine, il Capo IV dedicato alla vita penitenziaria introduce una serie di misure volte a integrare i reclusi stranieri, garantendo un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l’inserimento, tra il personale dell’amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Vengono presi in considerazione gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. Lavoro penitenziario. Il d.lgs. n. 124/2018 interviene infine su due aspetti. Da un lato, con le modifiche agli artt. 5, 6 e 8 ord. pen. si assicurano ai detenuti locali, all’interno degli edifici penitenziari, per le esigenze di vita individuali e locali per lo svolgimento delle attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose. L’ampiezza dei locali deve sufficiente” e devono essere dotati di servizi igienici riservati e riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono. Dall’altro lato, il d.lgs. interviene sulla disciplina del lavoro penitenziari artt. 20 - 25- bis ord. pen . Tra le varie novità, la possibilità di fruire dell'elemento trattamentale del lavoro è estesa anche ai soggetti ospitati nelle REMS, il lavoro non è più previsto come obbligo, contrastando con il principio del libero consenso al trattamento, e l’introduzione del lavoro di pubblica utilità. Per approfondimenti, vai sul portale tematico ilPenalista.it .

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