Un’illegittima revoca della sospensione condizionale della pena

La revoca della sospensione condizionale della pena è consentita se i fatti oggetto di un successivo giudizio risultino commessi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio. Peraltro, non sono sindacabili ulteriori sentenze avvenute medio tempore che abbiano optato per una soluzione differente, riguardo la stabilità del beneficio, rispetto all’ultimo giudizio incorso.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48276/18, depositata il 23 ottobre. Moltitudine di crimini. Sono diversi e molteplici i crimini commessi dall’individuo protagonista della vicenda giudiziaria in esame. Nel 3 maggio 2012 infatti, al criminale fu riconosciuta la penale responsabilità per traffico di sostanze stupefacenti e nel 2015 lo stesso soggetto fu condannato per rapina. Quest’ultima sentenza, grazie al patteggiamento, riconobbe la sospensione condizionale delle pene per entrambi i crimini. Il godimento di suddette concessioni ha avuto un breve decorso dato che nell’anno 2017 lo stesso soggetto è stato nuovamente condannato dalla Corte d’Appello territoriale per traffico di sostante stupefacenti, predisponendo perdipiù la revoca di entrambi i datati benefici dato che è stato rilevato che la rapina del 2015 si è verificata a meno di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 2012, sindacando quindi un provvedimento oramai passato in giudicato. All’imputato non rimane che ricorre in Cassazione sostenendo un’illegittima revoca dei benefici antecedentemente concessi quindi autonomi e indipendenti rispetto alla condanna emessa nel 2017. Il ricorrente eccependo l’errata applicazione degli artt. 163 ss. c.p. ritiene irrilevante, ai fini della revoca dei benefici, la sussistenza di sentenze che medio tempore hanno disposto una valutazione contraria rispetto a quella sostenuta dall’odierno Tribunale territoriale in ordine a fatti del tutto nuovi e non connessi alle precedenti fattispecie. Un’illegittima revoca. La soluzione più adeguata, riguardo la sovrapposizione di condanne e di benefici inflitti al medesimo imputato è stata affrontata in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno stabilito che la revoca della sospensione condizionale della pena anteriormente concessa è realizzabile solo nel caso in cui i fatti oggetto del giudizio attuale risultino commessi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio ponendo come irrilevante la questione che il beneficio fosse ipoteticamente revocabile da sentenze intermedie di opposto tenore. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputato e annulla parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena poiché la reintegrazione del reato di traffico di sostanze stupefacenti è stato commesso successivamente il quinquennio computato dall’irrevocabilità della relativa decisione giudiziaria, quindi inidoneo a predisporre una revoca del beneficio precedentemente concesso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 luglio – 23 ottobre 2018, n. 48276 Presidente Petitti – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna di A.E. emessa dal GUP del Tribunale di Torino in data 05/10/2017 in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 ivi compresa la revoca della sospensione condizionale della pena riferita a due precedenti sentenze di patteggiamento per reati rispettivamente commessi nel 2012 e nel 2013. La Corte territoriale ha stabilito che avendo l’imputato commesso una rapina in data 22/03/2013 ed essendo stata pronunciata a suo carico sentenza di applicazione pena il 24/09/2015, irrevocabile il 10/11/2015, tale evenienza si è verificata meno di cinque anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza del 03/05/2012 riferita a fatti di traffico di stupefacenti commessi il precedente 02/05/2012 la commissione del reato oggetto del presente procedimento in data 20/07/2017 e dunque entro il quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza emessa il 24/09/2015 ha, pertanto, comportato la revoca del beneficio riferito ad entrambe le citate sentenze ai sensi dell’articolo 168 comma 1 n. 1 cod. pen 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con un unico motivo di censura, lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 164, ult. comma, 167 e 168 cod. pen., sostenendo che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza è consentita solo se i fatti oggetto del giudizio risultano commessi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio, a nulla rilevando che il beneficio stesso fosse revocabile da sentenze intermedie, che viceversa hanno optato per una diversa valutazione. Risulta, inoltre, violato l’articolo 167 cod. pen. secondo cui se nei termini stabiliti il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole il reato è estinto, dovendosi nella specie ritenere che il 23/06/2017, prima cioè della commissione del reato oggi sub iudice 20/07/2017 , il reato di cui alla sentenza di applicazione pena del 03/05/2012 irrevocabile il 22/06/2012 si fosse estinto, non potendo più avere luogo l’esecuzione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Vale in primo luogo osservare che appare del tutto corretta la tesi, sostenuta dal ricorrente, dell’irrilevanza ai fini della revoca del beneficio di sentenze di condanna che medio tempore abbiano optato per una diversa valutazione. La stessa presenza, infatti, del meccanismo normativo di cui all’articolo 164, comma 4 cod. pen. a mente del quale il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre per la seconda volta la sospensione condizionale della pena a favore dell’imputato che ne abbia già fruito la prima volta, purché quella da infliggere, cumulata con l’altra irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen., dimostra l’esattezza dell’assunto difensivo. Va di conseguenza escluso, come invece erroneamente opinato dalla Corte territoriale, che la sentenza di applicazione pena emessa per il reato di rapina nel 2015 comportasse di per sé la revoca del beneficio di cui l’imputato aveva già fruito con quella del 2012. 3. Risultano, invece, infondate le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine sia all’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 167 cod. pen., poiché si verte pacificamente in tema di sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., sia dell’articolo 445, comma 2 cod. proc. pen., atteso che dopo la prima sentenza di patteggiamento del 2012 ne è intervenuta un’altra nel 2015, non essendosi così prodotto l’effetto estintivo del reato che si determina solo quando, essendo stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, quando la sentenza concerna un delitto, nei cinque anni successivi l’imputato non ne commetta un altro o una contravvenzione della stessa indole. Nel caso di specie, infatti, dopo la prima sentenza di applicazione pena del 03/05/2012, irrevocabile il 22/06/2012, l’imputato ha commesso il delitto di rapina in data 22/03/2013, rendendo perciò inapplicabile il disposto dell’articolo 445, comma 2 cod. proc. pen 4. L’istituto della revoca obbligatoria di cui all’articolo 168, comma 1, n. 1 cod. pen. opera, infatti, su di un piano diverso rispetto a quello dell’estinzione del reato oggetto di pena condizionalmente sospesa per decorso del tempo di cui all’articolo 167 cod. pen. o come nella fattispecie di applicazione pena ex articolo 445, comma 2 cod. proc. pen., risultando ancorato ai rigidi presupposti temporali ivi stabiliti per giurisprudenza costante, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce v. Sez. 1, sent. n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 Sez. 1, sent. n. 26636 del 28/05/2008, PM in proc. Shajaku, Rv. 240868 Sez. 1, sent. n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005, Birriolo, Rv. 230541 e con riferimento a ciascuna delle precedenti sentenze cui esso deve rapportarsi per dispiegare l’effetto abrogativo del beneficio che lo connota. Può di conseguenza essere formulato il principio di diritto nei precisi termini condivisibilmente formulati dalla difesa del ricorrente La revoca della sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza è consentita solo se i fatti oggetto del giudizio risultano commessi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio, a nulla rilevando che il beneficio stesso fosse revocabile da sentenze intermedie, che viceversa hanno optato per una diversa valutazione . 5. In accoglimento dell’impugnazione, la sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Torino del 03/05/2012, irrevocabile il 22/06/2012, poiché il reato è stato commesso dopo il quinquennio computato a partire dall’irrevocabilità di tale decisione e cioè il 20/07/2017, revoca che deve essere conseguentemente eliminata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Torino del 03/05/2012, irrevocabile il 22/06/2012, revoca che elimina.