Processo in absentia e regime transitorio ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina

Il Collegio ricostruisce il regime transitorio previsto dal legislatore ai fini dell’applicabilità della disciplina del processo in absentia che ha sostituito il previgente giudizio contumaciale, assicurando la ragionevole prova della conoscenza del processo, ma al contempo eliminando l’obbligatoria notifica dell’estratto contumaciale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47452/18, depositata il 18 ottobre, accogliendo il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per reati fiscali. Nel dettaglio, il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso la nullità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza per il difetto della notifica dell’estratto della sentenza di primo grado, in cui era rimasto contumace. Regime normativo applicabile. Dalla ricostruzione della vicenda, emerge che l’imputato inizialmente dichiarato contumace nel giudizio di prime cure, veniva poi qualificato come assente” in virtù della sopravvenuta entrata in vigore della l. n. 67/2017, senza che il giudice avesse dato motivazione sulla diversa natura della posizione dell’imputato stesso. Il Collegio ricorda che il legislatore, con la l. n. 118/2014, ha introdotto nella l. n. 67/2014 in tema di processo in absentia l’art. 15- bis che regola il regime transitorio di applicazione delle nuove norme. Dalla lettura della disposizione, risulta che con riferimento al primo grado di giudizio, le nuove norme sul processo in absentia sono applicabili ai processi in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 67/2014 17 maggio 2014 , sempre che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza. Dalla data di entrata in vigore della predetta legge, se non è stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado sono comunque applicabili le norme previgenti solo in presenza della dichiarazione di contumacia, mentre si applica la nuova disciplina, sempre che non sia stato pronunciato il dispositivo, ma sia stato emesso il decreto di irreperibilità dell’imputato. Nel procedimento di appello invece si applicano le nuove norme anche quando il dispositivo del primo grado sia stato letto prima della riforma e sempre che la dichiarazione di contumacia dell’imputato sia stata precedura dal decreto di irreperibilità. La giurisprudenza ha poi precisato che, laddove il giudizio di merito pendente alla data del 17 maggio 2014, sia proseguito nei confronti di un soggetto dichiarato contumace secondo la normativa previgente ma senza una formale dichiarazione di irreperibilità non dovuta a colpa, la dichiarazione di contumacia mantiene i suoi effetti, con obbligo di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza. Chiosa il Collegio precisando che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, che ha sostituito il previgente giudizio contumaciale, assicurando la ragionevole prova della conoscenza del processo, ma al contempo eliminando il profilo di garanzia rappresentato dalla obbligatoria notifica dell’estratto contumaciale, si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, non comportando, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso riconducibili ad ipotesi di abrogazione c.d. retroattiva, la cessazione di efficacia delle norme, ma solo la loro incapacità di regolare situazioni nuove . Per questi motivi, posto che nel caso di specie alla data del 17 maggio 2014 il processo di primo grado era ancora pendente e che non era successivamente intervenuta alcuna valida causa di revoca della contumacia, la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 giugno – 18 ottobre 2018, n. 47452 Presidente Savani – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 maggio 2017, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del 6 luglio 2016, con cui il Tribunale di Terni aveva ritenuto C.F. colpevole dei reati di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000, per non aver presentato la dichiarazione dei redditi e ai fini iva, per imposta evasa per l’anno 2008, di Euro 122.401,63, in Orvieto il 21 marzo 2009. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, C. , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui lamenta l’inosservanza degli art. 548 comma 3 e 585 cod. proc. e dell’art. 15 bis della l. 67/2014, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza, eccependo il difetto di notifica all’imputato contumace dell’estratto della sentenza di primo grado, rilevando che la dichiarazione di contumacia era avvenuta all’udienza del 19 dicembre 2012, dunque prima della entrata in vigore della l. n. 67/2014, per cui, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale con l’ordinanza del 26 maggio 2017, doveva continuare ad applicarsi la normativa previgente sulla notifica dell’estratto contumaciale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Al fine di circoscrivere l’ambito della presente verifica, appare necessario premettere in sintesi i seguenti passaggi processuali, di cui la Corte ha avuto conoscenza in considerazione della natura processuale della doglianza sollevata. Dunque, nel processo di primo grado celebrato innanzi al Tribunale di Terni, l’imputato, all’udienza del 19 dicembre 2012, cioè prima dell’entrata in vigore della l. 67/2014, veniva dichiarato contumace, mentre nel verbale dell’udienza del 2 luglio 2014 l’imputato viene qualificato assente , anche se non sono illustrate le ragioni per cui dalla dichiarazione di contumacia si è passati a quella di assenza, che in ogni caso viene riportata nell’intestazione della sentenza di primo grado, emessa il 6 luglio 2016 e non notificata per estratto all’imputato. La questione dell’omessa notifica in favore di C. dell’estratto contumaciale è stata sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, che tuttavia, con ordinanza resa all’udienza del 26 maggio 2017, ha rigettato l’eccezione difensiva, affermando la correttezza della dichiarazione di assenza avvenuta all’udienza del 2 luglio 2014, stante la conoscenza da parte dell’imputato del procedimento penale, avendo egli nominato un difensore di fiducia nel corso del processo, il che giustificava l’implicita revoca della dichiarazione di contumacia dell’imputato, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 bis della l. 67/2014. 2. Orbene, la valutazione della Corte territoriale non può ritenersi legittima. Ed invero, occorre premettere che la legge n. 118 dell’11 agosto 2014 ha introdotto nella legge n. 67 del 28 aprile 2014 sul processo in absentia, l’art. 15 bis, concernente le norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili . L’art. 15 bis della l. n. 67/2014 si compone in particolare di due commi, prevedendo, al primo, che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data 17 maggio 2014 di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, mentre, al secondo comma, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 17 maggio 2014, quando l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Come già rilevato da questa Corte Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Rv. 270217 , la norma contiene dunque una prima disposizione al comma 1 operativa esclusivamente con riferimento al processo di primo grado ed una seconda disposizione al comma 2 applicabile anche al processo di appello. In particolare, con riferimento al procedimento di primo grado, sono applicabili le nuove disposizioni sul procedimento in absentia ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 17 maggio 2014 , sempre che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, ovvero, da un’altra prospettiva, si può affermare che sono applicabili a partire dalla notifica dell’estratto contumaciale le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data del 17 maggio 2014 sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Se invece alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, sono comunque applicabili le norme previgenti ma solo in presenza di una dichiarazione di contumacia, mentre si applicano le nuove norme se alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza, ma sia stato emesso il decreto di irreperibilità nei confronti dell’imputato dichiarato contumace infine, nel procedimento di appello, si applicano, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma, le nuove disposizioni se la dichiarazione di contumacia dell’imputato sia stata preceduta dall’emissione del decreto di irreperibilità, altrimenti si applicano le norme previgenti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Rv. 268265 ha altresì precisato che, laddove il giudizio di merito, in corso alla data del 17 maggio 2014, sia proseguito nei confronti di soggetto già dichiarato contumace, secondo la previgente normativa e tale dichiarazione di contumacia non sia, a sua volta, dipesa da presa d’atto della formale irreperibilità non derivante da colpa, la dichiarazione di contumacia mantiene i suoi effetti, con obbligo di notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza. Con la pronuncia appena richiamata si è infatti evidenziato che la dichiarazione di contumacia è un atto che esprime una qualificazione particolare del rapporto tra l’imputato non comparso ed il procedimento che lo riguarda e che si colloca nella fase iniziale e costitutiva del rapporto processuale, con effetti che permangono, salvo comparizione dell’interessato, sino alla definizione del processo dunque il tempo che ne regolamenta l’adozione è senza dubbio quello vigente all’atto della sua dichiarazione, e gli effetti tendono a permanere, con tendenziale insensibilità al novum normativo , con l’ulteriore precisazione che la dichiarazione di contumacia, al di là della sua tendenza a ricomprendere in un unico contenitore nominalistico situazioni diverse opportunamente scomposte dal legislatore del 2014 , poteva derivare, in concreto, anche da situazioni in cui vi era piena conoscenza del processo e attribuiva al contumace alcune garanzie di status, prima fra tutte la notifica dell’estratto contumaciale della decisione di merito. In tal senso si è affermato che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, che ha sostituito il previgente giudizio contumaciale, assicurando la ragionevole prova della conoscenza del processo, ma al contempo eliminando il profilo di garanzia rappresentato dalla obbligatoria notifica dell’estratto contumaciale, si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, non comportando, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso riconducibili ad ipotesi di abrogazione c.d. retroattiva, la cessazione di efficacia delle norme, ma solo la loro incapacità di regolare situazioni nuove. 3. Alla luce di tali premesse interpretative, deve ritenersi, nel caso di specie, che l’iniziale dichiarazione di contumacia dell’imputato, operata prima dell’entrata in vigore della L. n. 67/2014 e non legata a una condizione di irreperibilità, sia stata illegittimamente revocata all’udienza del 2 luglio 2014, non essendo sufficiente al fine di mutare la condizione processuale dell’imputato, la sola entrata in vigore della legge n. 67/2014, potendo la dichiarazione di contumacia essere ritualmente revocata solo a seguito dell’eventuale comparizione in udienza dell’imputato, che nel caso di specie non è avvenuta. Né appare pertinente l’obiezione della Corte territoriale circa la ragionevole conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del processo, non potendo tale considerazione rilevare in pendenza di un procedimento penale contraddistinto da una dichiarazione di contumacia precedente all’introduzione del novum legislativo, che, come chiarito dalla norma transitoria, ma come in realtà già desumibile della regola del tempus regit actum, lasciava impregiudicati gli effetti connessi allo status di contumace stabiliti dal precedente regime normativo, con particolare riferimento all’obbligo della notifica dell’estratto contumaciale. Alla data del 17 maggio 2014, infatti, il processo di primo grado era ancora pendente, risalendo solo al 2016 la sentenza che lo ha definito, per cui all’imputato, dichiarato contumace prima della legge n. 67/2014 senza che nelle more del processo sia intervenuta alcuna valida causa di revoca della declaratoria di contumacia, era dovuta la notifica dell’estratto contumaciale. L’omessa notifica di tale estratto è destinata a riverberare i suoi effetti sulla sentenza impugnata e prima ancora sul decreto di citazione in appello, ciò in coerenza con la costante affermazione di questa Corte Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Rv. 261763 e Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, Rv. 262228 , secondo cui all’omessa notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell’impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità, ex art. 178 comma 1 lett. c cod. proc. pen., del decreto di citazione relativo a questo grado e l’annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa, non potendo tale nullità essere sanata dalla proposizione tempestiva dell’impugnazione da parte del difensore. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso, ovvero per la notifica all’imputato contumace, impropriamente qualificato come assente , dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.