Un’illegittima mancata convalida dello stato di fermo

La convalida dello stato di fermo nei confronti dell’indagato deve essere effettuata tramite una precisa valutazione dell’esistenza di un pericolo di fuga imminente alla realizzazione del reato.

Così ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46773/18, depositata il 15 ottobre. La vicenda. A seguito della realizzazione dei reati di cui agli artt. 628 Rapina , 699 Porto abusivo d’armi e 648 Ricettazione c.p. la polizia giudiziaria precedeva con lo stato di fermo nei confronti dell’indagato misura precautelare, tuttavia, ritenuta illegittima e quindi non convalidata dal Giudice delle indagini preliminari una volta considerata sia l’insussistenza del pericolo di fuga dello stesso indiziato, che la tardiva richiesta di convalida del fermo, avvenuta oltre il termine disposto dall’art. 384 Fermo di indiziato di delitto c.p.p L’infondatezza di detta misura precautelare è stata valutata sulla base dell’assenza di un pericolo di fuga, data l’anteriore costante pertinenza dell’indagato presso l’abitazione familiare. A tal punto, il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione e deducendo la scorretta applicazione e inosservanza della legge penale ex artt. 348 e 389 c.p., ritiene sussistente il pericolo di fuga tale da considerare come illegittima la mancata convalida effettuata dal Giudice delle indagini preliminari, richiesta peraltro avvenuta nel termine di 48 ore come previsto dall’art. 382 c.p.p Il fondato pericolo di fuga. I Giudici di legittimità hanno asserito che la convalida dello stato di fermo deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante della fattispecie concreta criminosa tale da verificare un ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria volti a privare della libertà personale un soggetto indagato. L’adozione dello stato di fermo, in particolare, deve essere subordinata all’esistenza di un concreto e reale pericolo di fuga, pericolo valutato attraverso l’analisi di elementi sia specifici, ovverosia direttamente riferiti all’indagato, che concreti ossia caratterizzati da un reale ed effettivo pericolo. Illustrando quali siano gli elementi da considerare per una corretta valutazione della fattispecie criminosa, la Suprema Corte ha evidenziato come il pericolo di fuga dell’indagato non possa essere né ipotizzato né correlato alla pena edittale prevista per i delitti realizzati altresì, lo stato di fuga deve essere inteso come l’intento del soggetto di allontanarsi immediatamente dal luogo del delitto, così da rendersi irreperibile e sottrarsi alle ricerche della Polizia giudiziaria. Nel caso in esame, il fatto che nei mesi precedenti l’indagato risedeva stabilmente presso la dimora familiare non rileva ai fini di escludere un pericolo di fuga, inoltre il termine delle 48 ore per la convalida dello stato di fermo era stato rispettato in quanto, suddetto termine inizia a decorrere dal deposito in cancelleria del fascicolo delle indagini preliminari, ossia dalla chiusura del verbale relativo all’operazione effettuata dalla polizia giudiziaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dal Procuratore della repubblica, dichiarando un’illegittima applicazione, effettuata dal Tribunale territoriale, dei suddetti articoli del codice penale e confermando di conseguenza la legittimità dello stato di fermo eseguito dalla polizia giudiziaria.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 21 settembre – 15 ottobre 2018, n. 46773 Presidente Gallo – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 30/01/2018, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi non convalidava il fermo eseguito dalla Polizia Giudiziaria in data 27/01/2018 nei confronti di E.M. in relazione ai reati di rapina porto d’arma e ricettazione ed applicava, allo stesso, la misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, quanto alla mancata convalida del fermo, il giudice per le indagini preliminari così motivava Va per contro rilevato che proprio la circostanza che l’indagato sia stato fermato nell’abitazione del co-indagato arrestato qualche giorno prima, dimostra che non vi fosse alcun concreto pericolo di fuga. Rimane, dunque, la condizione di cittadino straniero irregolarmente soggiornante in Italia senza fissa dimora. Sul punto non si può non rilevare che tale condizione non dà di per sé luogo a un concreto pericolo di fuga. Vieppiù se si considera che l’indagato ha verosimilmente dichiarato di vivere stabilmente in Italia da circa tre anni e mezzo. Va pertanto ribadita l’assenza di un concreto pericolo di fuga. Per ciò solo pertanto il fermo non andrà convalidato . Peraltro, lo stesso giudice, per completezza, riteneva comunque tardiva la richiesta di convalida essendo stato il fermo al più tardi eseguito alle ore 06.44 del 27.1.18 e che il termine di 48 ore per la relativa richiesta di convalida scadesse, al più tardi, alle ore 06.44 del 29.1.18 e che , quindi, fosse senz’altro scaduto alle successive ore 08.30, quando la richiesta in esame veniva effettivamente depositata in cancelleria dal P.m . . 2. Avverso la suddetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, deducendo come il giudice del provvedimento impugnato abbia erroneamente interpretato gli artt. 384 e 389 cod. proc. pen., non ritenendo sussistente il pericolo di fuga e tardivo il deposito della richiesta di convalida del fermo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione della legittimità del fermo effettuato dalla Polizia Giudiziaria in data 27/01/2018 nei confronti dell’indagato. 2. Deve al riguardo premettersi che, in fase di convalida dell’arresto o del fermo il vaglio a cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Ciò vale anche con specifico riferimento all’istituto del fermo di indiziato di delitto di cui all’art. 384 cod. proc. pen., la cui adozione è subordinata all’esistenza di un fondato pericolo di fuga dell’indagato cfr., Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511, nella quale, con riferimento alla valutazione ex ante , la S.C. ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato di delitto di tentata rapina aggravata risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga . Ed al riguardo non può che ribadirsi che, ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono far ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, né ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga essendo esso elemento costitutivo limite all’esperibilità del fermo , né della relativa pena edittale Sez. 1, n. 3364 del 09/06/1998, Stegani, Rv. 211022 . Ed ancora occorre ribadire che il pericolo di fuga atto a giustificare il fermo dell’indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia dato alla fuga deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998, Saetta, Rv. 209854 Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, P.M. in proc. Cerreto, Rv. 252048 . 3. Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato il pubblico ministero ricorrente, le ricerche dell’indagato, erano state indirizzate, nell’immediatezza della rapina, al reperimento e all’individuazione dell’indagato presso l’abitazione del coindagato B.R. . Essendo E.M. soggetto senza fissa dimora, non avendo trovato dimostrazione alcuna le sue affermazioni in ordine ad un radicamento sul territorio nazionale da diverso tempo, il fatto che lo stesso si trovasse presso l’abitazione del complice scelta in qualche modo imposta dalla condizione di clandestinità non elide la sua situazione di irreperibilità ed il dimostrato suo successivo allontanamento con finalità chiaramente elusiva dal luogo del delitto. Peraltro, va ribadito che il radicamento esistenziale in un territorio non è ragione da sola sufficiente ad escludere un concreto pericolo di fuga posto che proprio il parametro legale della concretezza e attualità di quel pericolo impone una analisi e una verifica specifica in fatto che non può - come avvenuto nella fattispecie - essere surrogata da una affermazione generica, suscettibile di essere in ogni momento superata dalla concretezza delle intenzioni, dei preparativi e dei fatti sui quali il giudice del precautelare, deve fornire adeguata valutazione cfr., Sez. 4, n. 31316 del 21/04/2011, P.M. in proc. Janmoune e altri, Rv. 251345 . 4. Anche con riferimento alla ritenuta tardività dei termini di richiesta del provvedimento di convalida il provvedimento impugnato risulta erroneo. La verifica della gravità indiziaria e le stesse attività di identificazione dell’indagato di etnia straniera ed irregolare del territorio hanno richiesto un’attività di indagine di un certo lasso temporale che può dirsi effettivamente compiuta - tanto più in presenza di stranieri - solo all’atto della chiusura del verbale che ha consacrato le operazioni di polizia giudiziaria chiusura del verbale, con disposizione del fermo che, nella fattispecie, risulta avvenuta solo alle ore 9.15 del 27/01/2018, con conseguente tempestività della richiesta di convalida pacificamente intervenuta nelle 48 ore successive, essendo stata la stessa depositata in cancelleria alle ore 8.30 del 29/01/2018 cfr., nello stesso senso, con riferimento alla convalida dell’arresto, Sez. 1, n. 23686 del 10/06/2010, P.M. in proc. Bakhiri Sez. 6, n. 28987 del 11/06/2013, P.M. in proc. Assane Gueye, Rv. 255886 . 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell’operato fermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo il fermo.