Al di là di ogni ragionevole dubbio… anche per le circostanze aggravanti

In occasione del ricorso contro una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale, gli Ermellini ribadiscono la portata del canone di giudizio dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 46496/18, depositata il 12 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha ritenuto sussistente l’aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale, ex art. 186, comma 2- bis , cod. strada, rideterminando la pena inflitta all’imputato per guida in stato di ebbrezza, con revoca della patente. Avverso la pronuncia, ricorre in Cassazione il difensore dell’imputato lamentando, sostanzialmente, il vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi probatori. In primo grado infatti la responsabilità del sinistro era stata attribuita esclusivamente al conducente dell’altro veicolo che aveva improvvisamente avviato una manovra di svolta a sinistra nel momento in cui il ricorrente lo stava sorpassando. Circostanza aggravante. Il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui la responsabilità penale deve essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio”. Si tratta di un canone che deve essere applicato a tutte le componenti del giudizio, comprese dunque anche le circostanze aggravanti. In tal senso, al fine della riforma di una sentenza assolutoria in sede di appello non è sufficiente una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, dovendo invece essere necessario in riscontro di una ”forza persuasiva superiore”, tale da far venir meno, appunto, ogni ragionevole dubbio” . Applicando tale principio al caso in esame, la Corte sottolinea che la ritenuta sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, da parte del giudice di appello sulla scorta degli stessi elementi di prova già emersi in prime cure, avrebbe richiesto un apparato motivazionale rafforzato che dimostrasse appunto la superiore forza persuasiva degli elementi. In conclusione, la S.C. riscontra nella motivazione offerta dalla sentenza impugnata significativi vizi motivazionale che impediscono di giungere, con riferimento alla citata circostanza aggravante, ad un giudizio di sussistenza coerente con il canone dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio”. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2- bis , cod. strada con conseguente rideterminazione della pena.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 30 agosto – 12 ottobre 2018, n. 46496 Presidente Boni – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20.12.2017 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore Generale, ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e ha determinato la pena nei confronti di P.R. per il reato di guida in stato di ebbrezza a lui ascritto nella misura di anni uno di arresto ed Euro 4.000 di ammenda, con revoca della patente di guida e confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue. I Vizio di motivazione, per omessa valutazione degli elementi evidenziati dalla difesa nella memoria difensiva del 19.12.2017. Lamenta che la Corte di merito non ha tenuto conto delle diverse valutazioni svolte dal Tribunale, né ha indicato le ragioni specifiche per cui è giunta alla conclusione della sussistenza in capo all’odierno imputato dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, trascurando l’esame delle risultanze tecniche, pure utilizzate dal primo giudice a sostegno della propria decisione. Osserva che il Tribunale aveva escluso l’aggravante contestata al P. , all’epoca alla guida della Fiat Panda, ascrivendo la responsabilità del sinistro alla colpa esclusiva del conducente del veicolo Mercedes antagonista, sulla base di una attenta analisi dei dati probatori processualmente emersi, secondo cui l’incidente era stato causato da una manovra improvvisa di svolta a sinistra del veicolo Mercedes, proprio nel momento in cui la Panda del ricorrente lo stava sorpassando. Deduce l’erroneità delle inferenze esplicitate dalla Corte territoriale sia in ordine al fatto che la manovra di svolta a sinistra del veicolo Mercedes fosse già iniziata al momento dell’urto, stante la posizione post-urto di detto veicolo obliqua alla mezzeria sia in ordine all’attivazione anticipata della freccia di direzione, che risultava ancora accesa al momento dell’intervento degli operanti, avvenuto pochi minuti dopo il sinistro. II Vizio di motivazione, per aver ricostruito la dinamica del sinistro omettendo di tenere conto della consulenza tecnica già acquisita ed aver fondato la ricostruzione dell’evento sulle sole dichiarazioni dell’agente intervenuto carabiniere M. . Deduce che la ricostruzione del sinistro operata dalla Corte territoriale si basa sulla sola valorizzazione delle dichiarazioni del carabiniere M. , intervenuto sul posto venti minuti dopo il sinistro, con particolare riguardo ai due elementi costituiti dalla posizione di quiete del veicolo Mercedes, a 45 gradi sulla carreggiata, e sul funzionamento dell’indicatore di direzione sinistro. Lamenta che da tali elementi la sentenza impugnata desume apoditticamente che la manovra di svolta della Mercedes fosse già iniziata prima dell’urto, omettendo di considerare l’ubicazione dei danni alle autovetture, che dimostrerebbe invece la diversa dinamica fatta propria dal Tribunale. III Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del sinistro in capo al ricorrente. Deduce che la sentenza impugnata attribuisce la responsabilità al P. sulla base del presupposto, errato, che,il veicolo Mercedes avesse preannunziato la manovra di svolta e che l’impatto avvenuto quando tale manovra era già iniziata. Non considera, di contro, che sia lo stato dei luoghi fiche la tipologia dei danni confermano come l’urto sia avvenuto, in modo repentino, quando il veicolo Panda era già in fase di sorpasso. IV Violazione di legge, per aver ritenuto sussistente l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Ribadisce che è errato il presupposto da cui muove la Corte di merito, per cui lamenta l’erroneità delle considerazioni secondo cui l’imputato, in presenza di un veicolo con l’indicatore di direzione acceso ed in fase di rallentamento, avrebbe dovuto evitare la manovra di sorpasso, attesa l’evidente pericolosità della situazione, con conseguente violazione di norme comportamentali di comune prudenza e diligenza art. 148 cod. strada . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai acquisito il principio per cui, stante la disposizione legislativa per cui la responsabilità penale deve essere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio , tale canone decisionale va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, trattandosi di elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un’amplificazione del trattamento sanzionatorio Sez. 1, n. 27050 del 09/05/2017, P.G. in proc. Oriti, Rv. 27061601 Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, Romero Espinoza, Rv. 26214501 . Con riferimento a tale canone di giudizio, inserito nel comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 ma già individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale inderogabile regola di giudizio v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139 , si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una forza persuasiva superiore , tale da far venire meno, appunto, ogni ragionevole dubbio posto che, come notano le Sezioni Unite, seguendo Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066, la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza . Ciò deve trovare applicazione, dunque, anche per il caso in disamina, in cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale - per il conducente che guida in stato di ebbrezza alcolica - è stata esclusa dal giudice di primo grado ma è stata ritenuta sussistente dal giudice di appello, sulla scorta degli stessi elementi di prova processualmente emersi, sicché per la sentenza di appello è richiesto un apparato motivazionale avente una forza persuasiva superiore , tale da far venire meno, appunto, ogni ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza dell’aggravante. 3. In proposito si deve ritenere che i motivi di doglianza del ricorrente, che denunciano appunto il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale per pervenire al ribaltamento della prima sentenza sul punto in questione, abbiano colto nel segno, dovendosi convenire che la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi di tale entità che non consentono di affermare con adeguata certezza, secondo il canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio , la sussistenza della contestata aggravante, con tutto quanto ne consegue in termini di diverso trattamento sanzionatorio e di applicazione della relativa sanzione amministrativa accessoria. 4. Il giudice di primo grado aveva escluso l’aggravante sulla scorta della ricostruzione del sinistro operata dal consulente tecnico, le cui conclusioni erano state considerate precise e fondate su rilievi tecnici dettagliati, sulle fotografie dei danni delle vetture e sullo stato dei luoghi. Sulla base di tali conclusioni, il primo giudice aveva ritenuto che la vettura Mercedes non poteva trovarsi già posta a 45 gradi sulla strada con manovra di svolta a sinistra già intrapresa al momento dell’incidente, poiché in tal caso una manovra di sorpasso della Panda del prevenuto avrebbe determinato una collisione tra la parte anteriore della Panda e la fiancata della Mercedes, mentre i veicoli presentavano entrambi danni alla parte laterale anteriore sinistra per la Mercedes, destra per la Panda . Aveva quindi ritenuto ragionevole e conforme all’esito del sinistro che la vettura Mercedes non avesse ancora effettuato la manovra, si trovasse invece sul lato destro della carreggiata ed avesse svoltato a sinistra al sopraggiungere della vettura Panda, in modo improvviso, per entrare in luogo privato. Aveva inoltre valutato come non provato con certezza che il conducente della Mercedes avesse già attivato la freccia direzionale, ciò essendo stato sostenuto solo dal conducente della Mercedes, in assenza di riscontro da parte di testi oculari. 5. La Corte territoriale ha ribaltato tale giudizio sulla scorta di considerazioni in larga parte ipotetiche e congetturali, come tali prive di forza persuasiva superiore rispetto alle argomentazioni di segno opposto del Tribunale. Ciò essenzialmente sulla base di quanto riferito dal Carabiniere Scelto M.I. , sopraggiunta sul luogo dell’incidente dopo circa venti minuti, secondo cui l’autovettura Mercedes era collocata al centro della carreggiata in posizione obliqua e con l’indicatore di direzione ancora acceso. Da tali elementi la Corte distrettuale ha desunto che la posizione della vettura Mercedes era nella posizione di un mezzo già in procinto di svoltare a sinistra al momento dell’urto, con l’indicatore di direzione già attivato prima dell’inizio della manovra. Si tratta di considerazioni apodittiche e congetturali, che risultano affette da un evidente salto logico costituito dal fatto che si dà per scontato che quanto risultante dalla posizione post-urto delle vetture corrisponda esattamente a quanto effettivamente avvenuto nella fase immediatamente precedente e contestuale all’urto. In altri termini, non vi è alcuna certezza che la situazione statica delle vetture, riscontrata a distanza di venti minuti dall’incidente, corrisponda esattamente alla situazione dinamica che ha coinvolto i mezzi al momento della loro collisione. Si tratta di un salto logico che non risulta in alcun modo apprezzato dalla Corte territoriale, che nel liquidare l’incertezza probatoria ritenuta dal giudice di primo grado in ordine all’ulteriore dato - significativo per la Corte di merito - costituito dall’attivazione della freccia direzionale da parte del veicolo Mercedes, stante l’assenza di testi oculari, diversi dal suo conducente lo liquida ritenendolo un complicato assunto , in contrasto con il dato della realtà percepito dalla teste M. , la cui qualifica di Carabiniere la rende particolarmente attendibile e affidabile. Sfugge alla Corte di appello che trattasi di dato della realtà percepito dalla teste non al momento del fatto, ma ad incidente avvenuto, a distanza di venti minuti dal fatto, con tutto quanto ne deriva in ordine alla incerta ricostruzione del momento in cui la freccia direzionale sarebbe stata attivata prima, contestualmente o immediatamente dopo l’urto fra i due autoveicoli , e alla conseguente attribuzione di responsabilità del prevenuto in ordine all’incidente in questione. Le argomentazioni della sentenza impugnata, sul punto in esame, risultano ulteriormente viziate dal fatto che esse neanche si peritano di confutare le puntuali osservazioni contrarie del primo giudice, che si erano principalmente fondate sugli elementi obiettivi risultanti dagli esaurienti accertamenti tecnici svolti dal consulente e posti alla base della diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, con esclusione della responsabilità del prevenuto in ordine all’incidente stradale in riferimento. 6. In definitiva, si deve ritenere che i significativi vizi motivazionali da cui risulta affetta la sentenza di appello impediscono di pervenire, quanto alla richiamata circostanza aggravante, ad un giudizio di sicura sussistenza della stessa in conformità al canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio . Sul punto si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi per l’effetto escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio e applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista per legge nella misura disposta dal giudice di primo grado, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, c.d.s., che esclude e, per l’effetto, ridetermina la pena in mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda. Elimina la revoca della patente di guida e ripristina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, ferme restando le restanti statuizioni.