Il contenuto del MAE e le informazioni richieste all’autorità giudiziaria straniera

La mancanza delle informazioni richieste dall’art. 6 l. n. 69/2005 non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna del soggetto, poiché ciò che rileva è che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consenta all’autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 45040/18 depositata l’8 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, dichiarava insussistenti le condizioni per disporre la consegna di uno straniero, destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte territoriale aveva ritenuto necessario richiedere alla autorità giudiziaria tedesca un’integrazione della documentazione sulla persona della quale era domandata la consegna e preso atto della mancata acquisizione della suddetta documentazione dichiarava insussistenti le condizioni per disporre la consegna dell’imputato. Avverso tale sentenza, presenta ricorso il Procuratore Generale della Repubblica. La mancanza delle informazioni richieste. È principio giurisprudenziale affermato quello in base al quale, la mancanza di informazioni richieste dall’art. 6, l. n. 69/2005 non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna del soggetto, poiché ciò che rileva è che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consenta all’autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo. Quindi, nelle ipotesi in cui l’autorità giudiziaria straniera non dia corso alla richiesta di acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, la Corte territoriale non è obbligata a rifiutare la consegna qualora il controllo sulla motivazione e sugli indizi gravi di colpevolezza possa comunque essere effettuato sul mandato di arresto europeo. Nel caso concreto, il mandato di arresto europeo trasmesso dall’autorità giudiziaria tedesca contiene tutte le informazioni necessarie per le verifiche, dato che sono indicati il luogo e la data di commissione dei reati, le disposizioni legislative applicate e la pena prevista per il reato contestato. Sussistono così tutte le condizioni per dar corso alla consegna, visto il carattere compiuto del contenuto del mandato di arresto europeo. Dunque, il Supremo Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 8 ottobre 2018, n. 45040 Presidente Villoni – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato non sussistenti le condizioni per disporre la consegna di G.O., destinatario di mandato di arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mannheim in data 14 maggio 2018 per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha in particolare evidenziato che all’udienza del 18 luglio 2018 aveva ritenuto necessario richiedere ai sensi dell’art. 16 l. n. 69 del 2005 all’autorità giudiziaria tedesca un’integrazione della documentazione, sotto forma di relazione sui fatti addebitati alla persona della quale era domandata la consegna, con l’indicazione delle relative fonti di prova, del tempo, del luogo di commissione e della loro qualificazione giuridica, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett. a della stessa legge. Tuttavia all’udienza del 29 agosto 2018, la Corte territoriale, preso atto della mancata trasmissione di quanto richiesto e ritenuta l’impossibilità di procedere al vaglio della consistenza del compendio indiziario, anche in considerazione del fatto che non era neppure stato trasmesso il provvedimento cautelare posto a fondamento del mandato di arresto, ha dichiarato insussistenti le condizioni per disporre la consegna di G. . 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo come unico motivo l’erronea applicazione della normativa di cui agli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005. Costituisce principio pacifico - deduce il ricorrente - quello secondo cui l’omessa allegazione al mandato di arresto Europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna non è di per sé causa ostativa alla consegna se l’autorità di esecuzione ritiene insufficiente la documentazione trasmessa, l’articolo 15 della Decisione Quadro 2002/584/GAI stabilisce, infatti, che la stessa richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie alla decisione. Avendo, invece, la Corte d’Appello fatto riferimento a un documento - la relazione prevista dall’articolo 6, comma 4, della normativa interna - non contemplato dalla decisione quadro, appare ovvio che l’autorità emittente abbia frainteso l’esigenza manifestata dalla autorità giudiziaria italiana, trasmettendo nuovamente il mandato d’arresto Europeo. 3. In data 2 ottobre 2018 è poi pervenuta in cancelleria memoria dell’avvocato Monica Castiglioni, difensore del G. , con cui si sostiene la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito e la conformità delle stesse alla normativa di riferimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. È principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità - e che va qui ribadito - che la mancanza delle informazioni richieste dall’art. 6 della legge n. 69 del 22 aprile 2005 ed in particolare la mancata allegazione della relazione prevista dal comma 4, lett. a , non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, in quanto ciò che rileva è che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consenta all’autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge Sez. 6, n. 14993 del 28/4/2006, Arioua, Rv. 234126 Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, Iannuzzi, Rv. 237270 Sez. F, n. 35000 del 13/9/2007, Hrita, in motivazione . In tale prospettiva si è precisato che qualora l’autorità giudiziaria straniera non abbia dato corso alla richiesta di acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d’arresto Europeo è stato emesso, la Corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione art. 17, comma quarto e sui gravi indizi di colpevolezza art. 18, lett. t possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto Europeo Sez. 6, n. 4054 del 23/1/2008, Vasiliu, Rv. 238394 Sez. 6, n. 16942, del 21/4/2008, Ruocco, Rv. 239428 Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972 Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016, Scarfò, Rv. 267452 Sez. F, n. 33218 del 28/07/2016, Khalil, Rv. 267765 . Tanto premesso, deve il Collegio rilevare che nel caso in esame il mandato di arresto Europeo trasmesso dall’autorità giudiziaria tedesca contiene, invero, tutte le informazioni necessarie per le prescritte verifiche. Sono, infatti, compiutamente indicati il luogo e la data di commissione dei fatti addebitati al G. , le disposizioni di legge applicate ed il tipo e la pena prevista per il reato a lui contestato traffico di sostanze stupefacenti . 3. Quanto alle fonti di prova, è pacifico l’altro principio, parimenti espresso dalla giurisprudenza di questa Corte anche nel suo più alto consesso, che l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235348 e plurime decisioni conformi , essendo riservata all’autorità giudiziaria del Paese emittente la valutazione in concreto delle fonti di prova. Costituisce ancora principio consolidato, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, che il presupposto della motivazione del mandato di arresto cui è subordinato l’accoglimento della domanda di consegna artt. 1, comma 3 e 18, comma 1, lett. t , della legge n. 69 del 2005 , non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio . Occorre, invece, soltanto verificare che l’autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi, come è nella specie, anche attraverso la allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235349 . Il mandato di arresto Europeo in esame ha, in particolare, indicato nel dettaglio l’attività posta in essere da G. , in concorso con almeno altre quattro persone unitamente alle quali vendeva cocaina in piccole dosi a numerosi clienti nella città di Mannheim in diversi locali sono stati, inoltre, puntualmente indicati i quattro episodi nel corso dei quali G. nell’arco di pochi giorni di distanza l’uno dall’altro ha ceduto dai tre ai cinque grammi di cocaina a volta a clienti in alcuni casi identificati. 4. Nel caso di specie, dunque, sussistevano tutte le condizioni per dar corso alla consegna atteso il carattere esauriente del contenuto del mandato d’arresto nei termini ed ai fini sopra indicati. 5. Sulla base delle suesposte considerazioni si impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cui consegue la dichiarazione diretta da parte di questa Corte di Cassazione della sussistenza delle condizioni per la consegna di G.O. all’autorità giudiziaria tedesca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al rifiuto della consegna di G.O. all’Autorità giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso nei suoi confronti il 14 maggio 2018 e dichiara sussistenti le condizioni per la detta consegna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.