



Sostanze stupefacenti | 09 Ottobre 2018
La tipologia di droga detenuta è irrilevante per la diminuzione della pena
La determinazione della pena per la detenzione di sostanze stupefacenti è condotta dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 che annovera come elementi essenziali, ai fini di una corretta valutazione della penale responsabilità, sia la qualità che la quantità dello stupefacente detenuta dal condannato. Tuttavia, la qualità e la quantità sono caratteristiche correlate ed entrambe devono essere correttamente individuate nella fattispecie concreta senza essere assorbite dall’elemento della tipologia di stupefacente detenuto, tratto diversamente disciplinato dall’art. 80 dello stesso d.P.R.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44843/18; depositata l’8 ottobre)








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