No alle percosse educative: padrone sotto accusa e cane sequestrato

Confermato il provvedimento con cui il quadrupede è stato sottratto al proprietario. Decisiva la constatazione che l’imputato è accusato di averlo sottoposto a vere e proprie sevizie, colpendolo con calci, pugni e addirittura con una cintura.

Ha colpito il proprio cane con calci e pugni e, non soddisfatto, lo ha anche percosso con una cintura. Inevitabile parlare di comportamento bestiale, quello tenuto dall’imputato, che finisce sotto processo per il reato di maltrattamento di animali. Logico, allo stesso tempo, salvaguardare il quadrupede, disponendone il sequestro preventivo per sottrarlo al suo aguzzino. Respinta, a questo proposito, la linea difensiva, centrata su presunti scopi educativi che avrebbero caratterizzato i colpi inferti all’animale Cassazione, ordinanza numero 44554, sezione terza penale, depositata il 5 ottobre 2018 . Scopo. Decisivo è il passaggio in Cassazione, dove i magistrati confermano la legittimità del sequestro preventivo dell’animale – provvedimento disposto dal Gip ma annullato dal Tribunale –, poiché il quadrupede era stato sottoposto a sevizie dal padrone che lo aveva colpito ripetutamente con calci, pugni e con una cintura . Evidenti, per i Giudici del Palazzaccio, i presupposti per ipotizzare il reato di maltrattamento di animali . Smentita completamente, invece, la decisione presa dal Tribunale, che aveva revocato il sequestro del cane, osservando che le percosse erano state inflitte non a titolo gratuito, bensì a scopo educativo , peraltro non lasciando tracce visibili sul corpo dell’animale . Questa visione viene censurata dai Giudici della Cassazione, i quali ribadiscono che non si possono giustificare le sevizie subite dal cane – che in alcune occasioni è stato addirittura lanciato contro un muro – richiamando presunti scopi educativi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 19 aprile – 5 ottobre 2018, n. 44554 Presidente Cavallo – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso in data 17.11.2017, il GT. P. presso il Tribunale di Cosenza ha disposto n sequestro preventivo del cane di proprietà di D.F. , indagato in ordine di reato di cui all’art. 594 ter cod. pen., poiché sottoponeva a sevizie lo stesso colpendolo ripetutamente con calci, pugni e con una cintura. Contro il disposto sequestro ha proposto istanza di riesame il difensore dell’indagato, chiedendone la revoca. 2. Con ordinanza emessa in data 06.12.2017, il Tribunale per il Riesame di Cosenza ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo assenti i presupposti del reato, giacche lo per cosse sarebbero state inflitte non a titolo gratuito bensì a scopo educativo e non avrebbero lasciato tracce visibili sul corpo dell’animale. 3. Avverso tale ardi nanna ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, chiedendone l’annullamento. Il PM demente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 544 ter cod. pen., in cui sarebbe ricorso il giudice territoriale, poiché la norma citata incrimina diversi comportamenti, tra i quali, in particolare, il cagionare urla lesione all’animale oppure il sottoporlo a sevizie, in assenza di lesioni, precisando che quest’ultima condotta doveva essere ritenuta oggetto di contestazione nel caso di specie. In tale prospettiva, avrebbe errato il giudice di merito nel valorizzare, per escludere il reato, la mancanza di crudeltà di necessità, trattandosi di profili rilevanti solo con riferimento alla diversa condotta di lesioni inoltre l’art. 544 ter c.p., con riferimento alla condotta di sottoposizione a sevizie, non richiede neppure che i crudeli maltrattamenti abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell’animale. Considerato in diritto 4- Il ricorso è fondato. Come è Ndr testo originale non comprensibile ter cod. pen. è una fattispecie penale a forma libera, qualificabile quale norma a più fattispecie, con modalità diverse di concretizzazione dell’offesa al bene giuridico, la cui eventuale plurima realizzazione configura comunque un solo reato Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014 – dep. 24/09/2014, Muccini, Rv. 26029501 . In particolare il primo comma differenzia la condotta di aver cagionato all’animale una lesione” Ndr testo originale non comprensibile senza di necessità, dalla condotta di sottoposizione dell’animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Questa Ndr testo originale non comprensibile chiarito, per quanto qui rileva, che il requisito della crudeltà e Ndr testo originale non comprensibile previsto per la sola ipotesi della condotta che cagiona lesioni”, e non Ndr testo originale non comprensibile descritte nel primo comma dell’art. 544 ter in termini Sez. 3, n. 32837 del 27/06/ Ndr testo originale non comprensibile n. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591101 . Tale Ndr testo originale non comprensibile anche dai lavori preparatori tale riforma , che ha inteso Ndr testo originale non comprensibile prevista, incriminando, quali delitti, condotte di maltrattamento Ndr testo originale non comprensibile talune delle quali già contemplate della contravvenzione di cui all’art. Ndr testo originale non comprensibile anch’essa di riformulazione risultando non condivisibile Ndr testo originale non comprensibile giudice di merito, ch condurrebbe ad una inammissibile Ndr testo originale non comprensibile rispetto al regime di cui al previgente art. 727 cod. pen., quanto Ndr testo originale non comprensibile sottoposizione dell’animale a fatiche insopportabili . In tale prospettiva, a fronte della contestazione provvisoria in atti, con la quale risulta contestato al ricorrente il reato con riferimento alla condotta di sevizie, cui l’animale è stato sottoposto, senza che si siano prodotte lesioni come risulta pacifico dalla lettura del provvedimento impugnato, ove, a pag. 3 ove si escludono lesioni conseguenti alla percosse, in quanto il cane presentava solo una micosi deve ritenersi fondato il ricorso del Pubblico Ministero. 4.1 Ed infatti il Giudice del riesame non ha fornito una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati, escludendo il fumus del reato a fronte di una errata interpretazione delle norme di diritto, giustificando le sevizie consistenti nell’aver colpito l’animale ripetutamente con calci, pugni, con una cintura e persino lanciandolo contro i muri con presunti scopi educativi, e cioè rifacendosi ad una regione giustificativa che non risulta idonea ad escludere la condotta contestata, che, come visto, assume rilevanza solo con riguardo alla fattispecie delle lesioni. L’annullamento dell’ordinanza impugnata è pronunciato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Cosenza. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza, sezione riesame.