Detenzione illecita di stupefacenti: gli elementi fondamentali per accertare la flagranza di reato

Ai fini della richiesta flagranza di reato, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione di potenziali acquirenti, dato che lo scopo di spaccio può essere desunto dalla quantità, qualità e composizione della sostanza stupefacente detenuta oltre che dalla detenzione di denaro contante.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 43298/18 depositata il 1° ottobre. Il caso. Il Tribunale, con apposita ordinanza, non convalidava l’arresto in flagranza nei confronti degli imputati per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica propone ricorso per cassazione e deduce violazione della nozione di flagranza di reato in ordine alla quale non è necessaria l’individuazione di potenziali acquirenti poiché è desumibile dagli esiti delle perquisizioni. La nozione di flagranza di reato. Ai fini della richiesta flagranza di reato, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione di potenziali acquirenti, dato che lo scopo di spaccio può essere desunto dalla quantità, qualità e composizione della sostanza stupefacente detenuta oltre che dalla detenzione di denaro contante ovvero dalla disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, in sede di convalida dell’arresto, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto eseguito, nonché verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e dall’art. 390, comma 1, c.p.p Sicché, si considera legittimo, nel caso in esame, l’arresto in relazione agli elementi di fatto percepiti direttamente all’atto di perquisizione svolta e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 luglio – 1 ottobre 2018, n. 43298 Presidente Di Stefano – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Prato non ha convalidato l’arresto in flagranza operato dalla p.g. nei confronti di Z.Y. , K.E.M. e C.M. , imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di stupefacenti, loro ascritti. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato che deduce violazione della nozione della flagranza del reato in ordine alla quale non è necessaria la individuazione di potenziali acquirenti, essendo desumibile dagli esiti delle perquisizioni suddivisione in dosi dello stupefacente, detenzione di molti telefoni cellulari, rinvenimento di materiale atto al confezionamento, condizione dei soggetti privi di lavoro e senza fissa dimora . 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza essendo gli arresti legittimamente eseguiti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato ha erroneamente negato la flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio sul rilievo che non risultavano, alla vista diretta degli operanti, contatti dei prevenuti a tal fine con terzi né risultavano nominativi di prenditori di stupefacente nei giorni immediatamente precedenti. 3. Invero, ai fini della richiesta flagranza del reato ipotizzato, non è necessaria né la contestuale attività di spaccio né l’individuazione dei potenziali acquirenti, potendosi la finalità di spaccio essere desunta dalla quantità, qualità e composizione della sostanza stupefacente detenuta nonché dalla detenzione di denaro contante, anche in rapporto al reddito del detentore, nonché dalla disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza. 4. Inoltre, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in un a chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive , né l’apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 . 5. Sicché del tutto legittimo deve essere riconosciuto l’esercizio del potere di arresto da parte della p.g. in costanza degli elementi di fatto direttamente percepiti all’atto della perquisizione svolta ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 309/90 in occasione della quale era stata rinvenuta una duplice qualità di stupefacente cocaina per 26,6 gr. e hashish per oltre 72 grammi nella disponibilità degli arrestati, la somma di denaro di 850 Euro nella disponibilità di uno di essi privo di attività lavorativa, sei telefoni cellulari e materiale per il confezionamento in possesso degli altri due arrestati. 6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata essendo l’arresto degli imputati legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.