Auto colpite con un’arma ad aria compressa: da danneggiamento a devastazione

Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione, in quanto reato contro l’ordine pubblico, è irrilevante la gravità del danno singolarmente prodotto, essendo invece necessario l’accertamento della lesione non solo del patrimonio ma anche dell’ordine pubblico.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43264/18, depositata il 1° ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP per il reato di devastazione ex art. 419 c.p Dalle indagini era emerso che l’imputato, in concorso con altri, aveva panneggiato almeno 60 auto parcheggiate lungo diverse vie della città rompendone i vetri con una pistola ad aria compressa. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 419 c.p. ed il difetto di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato di devastazioni, per mancanza dell’elemento dell’idoneità della condotta ad offendere il bene giuridico dell’ordine pubblico. Sussistenza del reato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di devastazione, in quanto reato contro l’ordine pubblico, è irrilevante la gravità del danno prodotto, essendo invece necessario l’accertamento della lesione non solo del patrimonio ma anche dell’ordine pubblico. La fattispecie di cui all’art. 419 c.p. descrive infatti l’elemento oggettivo del reato come qualsiasi azione, posta in essere con qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un’offesa e un pericolo concreto dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile . Il profilo del pericolo per l’ordine pubblico, prosegue la sentenza in commento, deve essere valutato con riferimento all’interesse tutelato. Il fatto posto in essere deve dunque consistere in un’effettiva minaccia per la vita collettiva secondo il criterio del dolo generico, ovvero della consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto di danneggiamento coinvolgendo l’ordine pubblico. Nel caso di specie, come affermato dal Tribunale, la condotta posta in essere dal ricorrente nel colpire indiscriminatamente le auto parcheggiate lungo le strade del centro cittadino con armi ad aria compressa è indubbiamente idonea a turbare la pubblica tranquillità. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 maggio – 1 ottobre 2018, n. 43264 Presidente Bonito – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. V.C. ricorre avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2018 del Tribunale di Salerno con la quale è stata rigettata l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno il 12 gennaio 2018, per il reato di devastazione di cui all’articolo 419 codice penale, consumato nella notte del 11 ottobre 2017, per aver, in concorso con altri, mediante una pistola ad aria compressa danneggiato, rompendone il lunotto posteriore ed altri vetri, almeno 60 autovetture parcheggiate in sosta lungo via omissis , via , via omissis , via , via , lungomare , via , Piazza , via omissis , via OMISSIS , nonché per aver frantumato il finestrino posteriore dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana targata OMISSIS , così commettendo fatti di devastazione. 2. L’ordinanza impugnata evidenzia che, a seguito di numerose denunce di danneggiamento di auto parcheggiate lungo le strade principali di Salerno, i Carabinieri denunciavano, tra gli altri, V.C. . La visione delle telecamere di video sorveglianza delle strade permetteva, infatti, di individuare la Toyota Yaris, con una luce di posizione posteriore lato guida più intenso di quello del lato opposto, a bordo della quale i giovani avevano esploso i colpi verso i vetri delle auto con la pistola ad aria compressa, nonché la lancia Y che, insieme alla Toyota, aveva percorso le medesime strade senza mai fermarsi. I carabinieri perquisivano F.C. , V.C. , P.R. , T.A. , sequestrandone i cellulari e rinvenendo nell’abitazione di F.C. due pistole ad aria compressa con relativo munizionamento compatibile con quello usato per produrre i danneggiamenti alle auto. Veniva altresì acquisita una dichiarazione di vendita del omissis rilasciata a V.C. dall’armeria omissis . Infine, dai cellulari acquisiti, venivano estrapolati messaggi whats up su un gruppo al quale era iscritto V.C. , al quale veniva sequestrata l’arma usata per eseguire i danneggiamenti. Dalle comunicazioni tra P.R. e M.A. si evinceva la corresponsabilità nella vicenda di V.C. , il quale veniva indicato anche nelle dichiarazioni di M.A. come partecipe all’azione delittuosa. Il V. , durante l’interrogatorio di garanzia in sede di esecuzione della misura della custodia cautelare dagli arresti domiciliari, confessava il fatto, dichiarando che tutti avevano sparato e che la pistola era intestata a lui, pur essendo detenuta da F.C. , per evitare che la trovassero i propri genitori. 3. Denuncia il ricorrente l’erronea interpretazione dell’articolo 419 cod. pen. e il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di devastazione, ai sensi dell’articolo 606, lett. b ed e , codice procedura penale. Secondo il ricorrente i giudici del riesame si sarebbero limitati ad argomentare sulla sussistenza di uno scio degli elementi costitutivi del reato, il danneggiamento, mentre in ordine alla idoneità ad offendere il bene giuridico dell’ordine pubblico i giudici popolari si sarebbero limitati a formulare delle ipotesi senza alcuna verifica sul piano delle risultanze processuali. Mancherebbe cioè il turbamento alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata indipendentemente dal danno alle persone o a gruppi di persone. La motivazione del Tribunale si è esaurita nell’affermazione apodittica per la quale le modalità con cui sono stati posti in essere i danneggiamenti hanno determinato sicuramente allarme sociale ed hanno destabilizzato la collettività dei cittadini, perché molte persone offese, nel denunciare i danni patiti della propria auto, formalizzano il dato di aver notato danneggiate le auto vicine alla propria in particolare, il ricorrente evidenzia che le strade percorse dalle vetture degli imputati durante l’azione delittuosa erano deserte, prive di auto circolanti e da persone, e che il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico, pericolo che, per le modalità del fatto, deve essere concreto e non meramente ipotetico, quindi ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva. L’offesa ed il pericolo concreto dell’ordine pubblico, in modo specifico, riguarda il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza, mentre nel caso di specie i danneggiamenti posti in essere non avrebbero avuto ripercussioni sul sull’ordine pubblico, pur essendo astrattamente idonei a minacciare la vita collettiva, perché risultano posti in essere di notte, lungo strade deserte, quando non vi erano vetture circolanti o pedoni. Non vi erano quindi le condizioni che potessero essere percepite dai proprietari delle autovetture danneggiate o da altri cittadini come incidenti sulla sicurezza della propria incolumità. Considerato in diritto 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito un principio, che la Corte condivide, per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di devastazione, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico Sez. 1 n. 3759 del 07/11/2013 dep. 2014 Chiacchieretta Rv. 258600 . L’elemento oggettivo del delitto di devastazione di cui all’articolo 419 del codice penale consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsiasi modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un’offesa e un pericolo concreto dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. Sez. 6, n. 37367, del 06/05/2014, Seppia, RV 261932 Sez. 1, n. 946, del 05/07/2011, Muro, Rv. 251665 . 2. Nel caso di specie, il fatto che i plurimi danneggiamenti siano avvenuti in modo indiscriminato sulle autovetture parcheggiate in diverse strade del centro della Città, scorrendo per le stesse con più persone munite di armi ad aria compressa è di per sé elemento che - nella fase cautelare in esame - può essere ineccepibilmente ritenuto idoneo a scuotere la pubblica tranquillità, come ha giudicato il Tribunale, perché i possessori di autoveicoli parcheggiati per le strade del centro cittadino, avendo notato i danneggiamenti così diffusi, anche nei giorni seguenti al fatto, avvertono il rischio di subire danni, con la conseguenza che in un numero elevato di persone viene turbata la tranquillità. Nel reato di devastazione e saccheggio, il profilo del pericolo all’ordine pubblico va affrontato nell’ambito del problema di qualificazione giuridica e, quindi, dell’offesa all’interesse complessivamente tutelato. Ciò non significa che il pericolo contro l’ordine pubblico possa essere meramente ipotetico, perché il fatto posto in essere deve consistere in un’effettiva minaccia per la vita collettiva Sez. 1 n. 5166 del 05/03/1990 Chiti Rv. 183951 , sicché il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce danneggiamento , involgendo l’ordine pubblico Sez. 1, n. 26830, del 08/03/2001, Mazzotta . Nel caso di specie il Tribunale di Salerno ha evidenziato che si tratta di un danneggiamento grave, diffuso, che ha colpito la popolazione locale in modo indiscriminato, ponendo in concreto pericolo l’ordine pubblico, stante il fatto che è stato creato allarme diffuso e diffusa preoccupazione circa la sicurezza delle strade cittadine, tanto che, anche sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha rilevato che la condotta del ricorrente è stata diretta non solo a danneggiare, ma anche a produrre un effetto eclatante e destabilizzante, come è dimostrato dalla ricerca di articoli di giornale inerenti il gesto posto in essere, una ricerca tesa a verificare se il gesto avesse o meno provocato clamore mediatico e dai commenti esaltati all’interno del proprio gruppo di Whats App, unitamente ai correi, tanto da lamentarsi che il numero di auto danneggiate riferito dagli articoli di giornale era inferiore a quello reale, con l’impegno a perpetrare, in futuro, un’azione ancora più eclatante. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.