Sequestro conservativo: la parte civile deve essere avvisata dell’udienza di riesame

In tema di sequestro conservativo, l’avviso di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche alla parte civile che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42910/18 depositata il 28 settembre. Il fatto. Il Tribunale per il riesame de L’Aquila annullava il decreto di sequestro conservativo emesso a carico di un imputato per il reato di appropriazione indebita. Il difensore delle parti civili impugna l’ordinanza in Cassazione deducendone, per quanto d’interesse, la nullità per omessa notifica alle parti civili ricorrenti dell’avviso di fissazione dell’udienza. Avviso. In tema di sequestro conservativo, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15290/18 , l’avviso di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche alla parte civile che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento, in modo tale da assicurare ad essa la possibilità di esporre le proprie ragioni. Laddove la parte civile non abbia ricevuto tale avviso è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro al fine di sentire dichiarare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p Per questi motivi la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale de L’Aquila con trasmissione degli atti per l’integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 luglio – 28 settembre 2018, n. 42910 Presidente Prestipino – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari de L’Aquila annullava il decreto di sequestro conservativo emesso a carico del Fa. , imputato per il reato di appropriazione indebita. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle parti civili che deduceva 2.1. nullità dell’ordinanza che sarebbe stata emessa senza che fosse notificato alle parti civili ricorrenti l’avviso della fissazione dell’udienza di fronte al tribunale per il riesame 2.2. violazione di legge la richiesta di riesame sarebbe tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 324 comma 1 cod. proc. pen. 2.3. violazione di legge per erronea valutazione della competenza funzionale e dei presupposti di fatto posti a base della decisione di annullamento. 3. La difesa degli indagati con memoria depositata il 13 luglio 2018 deduceva che il Tribunale aveva operato legittimamente dato che la sentenza delle sezioni unite richiamata dal ricorrente aveva effettuato un overrulling giurisprudenziale sopravvenuto ed imprevedibile si ribadiva altresì che il ricorso era tempestivo e si sostenevano le ragioni espresse a favore dell’annullamento del provvedimento genetico, viziato da incompetenza funzionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In via preliminare si rileva che il ricorso è tempestivo dato che è stato depositato entro il decimo giorno dalla esecuzione del provvedimento tenuto conto delle modalità di computo dei termini processuali previste dall’art. 172 cod. proc. pen. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il collegio condivide l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite secondo cui in tema di sequestro conservativo, l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a qualora non riceva l’avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art. 178, comma primo, lett. c , cod.proc.pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata Cass. Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017 - dep. 05/04/2018, P.C. in proc. Pino, Rv. 272253 . Nel caso di specie l’avviso dell’udienza camerale non veniva notificato alle parti civili oggi ricorrenti. Il collegio, tenuto conto delle osservazioni dell’imputato, rileva che l’ interpretazione giurisprudenziale , seppure autorevole in quanto proveniente dal massimo organo di nomofilachia non ha effetto normativo, e dunque non può essere soggetta al principio del tempus regit actum che governa l’efficacia della legge nella materia processuale. Sulla impossibilità di riconoscere qualsiasi effetto normativo alla giurisprudenza delle Sezioni unite si è espressa con chiarezza la Corte costituzionale che ha chiarito che a tale riconoscimento osta sia riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. sia il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto art. 101, secondo comma, Cost. che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge Corte cost. n. 230 del 2012, § 11 . A ciò si aggiunge, invero, che le Sezioni unite con la sentenza n. 15290 del 28/09/2017 hanno stabilizzato una giurisprudenza che aveva già affermato la necessità della notifica dell’avviso dell’udienza camerale fissata per il riesame del sequestro conservativo alle parti civili. 1.3. l’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale de L’Aquila per l’integrazione del contraddittorio. Il terzo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila con integrale trasmissione degli atti per l’integrazione del contradditorio.