Impugnazione del PM in appello: le spese della parte civile le paga l’imputato solo se risulta condannato

In materia di impugnazione della sentenza di primo grado, quando tale impugnazione sia proposta dal PM, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in secondo grado, che devono porsi a carico dell’imputato appellante incidentale solo se questi risulta condannato in giudizio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 41230/18 depositata il 25 settembre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, impugnata in via principale dal PM e in via incidentale dall’imputato, il quale era stato assolto dall’imputazione perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale condannava l’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile. Propone ricorso in Cassazione l’imputato denunciando il contrasto della sentenza di secondo grado con l’art. 541 c.p.p. che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile sono nel caso di condanna dell’imputato. Le spese processuali della parte civile. Nel caso in esame, l’imputato, ricorrente in Cassazione, ha proposto appello incidentale in relazione all’impugnazione principale del PM e con riferimento a tale ipotesi gli Ermellini hanno emanato il seguente principio di diritto Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell’imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, solo se nel giudizio risulta condannato l’imputato mentre nelle ipotesi di assoluzione, sia in primo grado e sia in appello, le spese della parte civile non possono gravare sull’imputato assolto, ex art. 541 e 598, c.p.p. . Per questa ragione la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 25 settembre 2018, n. 41230 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 giugno 2016 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova del 24 giugno 2014, impugnata in via principale dal Pubblico Ministero ed in via incidentale dall’imputato C.L. , che era stato assolto dall’imputazione di cui agli art. 648 cod. pen. perché il fatto non sussiste, e dal reato di cui all’art. 600 quater, cod. pen. perché il fatto n on costituisce reato, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. la Corte di appello condannava l’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile T.D. . 2. Propone ricorso per Cassazione C.L. , tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione di legge, art. 111, comma 7, Cost. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuizione di condanna dell’imputato alle spese, sostenute nel giudizio di appello, in favore della parte civile. La sentenza risulta in palese contrasto con l’art. 541, cod. proc. pen. che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali, della parte civile, solo nelle ipotesi di condanna dell’imputato tale norma è applicabile anche nel giudizio di appello, per il richiamo dell’art. 598, cod. proc. pen L’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., inoltre, consente all’imputato di chiedere le spese alla parte civile, in seguito al proscioglimento. Il ricorrente è stato assolto in entrambi i gradi di giudizio, con formula pienamente liberatoria. Per la Corte di appello la condanna, invece, troverebbe fondamento nella decisione della Cassazione n. 49718/2014, senza ulteriore motivazione. La motivazione risulta ampiamente illogica e contraddittoria, non sussistendo congruità alcuna tra la medesima ed il dispositivo della decisione. Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato, e deve accogliersi con l’eliminazione della condanna alle spese comminata all’imputato in favore della parte civile. L’imputato, ricorrente per Cassazione, ha proposto appello incidentale in relazione all’impugnazione principale del P.M. il rigetto dell’appello principale della Procura ha comportato di conseguenza il rigetto dell’appello incidentale dell’imputato. In entrambe le sentenze l’imputato è risultato assolto dai reati contestatigli, pertanto ai sensi dell’art. 541, cod. proc. pen. egli non può essere condannato alle spese in favore della parte civile vedi art. 598, cod. proc. pen., che prevede In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado . La decisione Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto ai pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell’imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità . Sez. 4, n. 49718 del 04/11/2014 - dep. 28/11/2014, Vazzoler, Rv. 26118001 richiamata dalla sentenza impugnata, infatti, è relativa ad una condanna dell’imputato in primo grado, ed una impugnazione della Procura Generale per l’omissione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con accoglimento dell’appello della Procura generale e la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato, perché il gravame incidentale, non concerneva i capi o i punti della decisione impugnati con l’appello principale. 3.1. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell’imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità, solo se nel giudizio risulta condannato l’imputato mentre nelle ipotesi di assoluzione, sia in primo grado e sia in appello, le spese della parte civile non possono gravare sull’imputato assolto, ex art. 541 e 598, cod. proc. pen. . 4. Ai sensi del novellato art. 620, comma 1, lettera I , cod. proc. pen. vedi art. 1, comma 67, I. n. 103/2017 non è necessario un rinvio al giudice di merito, in quanto può eliminarsi la condanna alle spese dell’imputato, in favore della parte civile sul punto vedi Sez. U., udienza del 30 gennaio 2017, ric. Matrone R., informazione provvisoria La Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto . Nel nostro caso non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, ma la sola eliminazione della condanna alle spese. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile, che si elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, condanna che elimina. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.