Figli piccoli in auto da soli per 30 minuti: madre condannata

La donna è stata punita con quattro mesi di reclusione. Irrilevante, secondo il giudice del Tribunale di Trento, il fatto che i due bambini siano rimasti senza il padre e la madre solo per trenta minuti. Evidente, comunque, la gravità della condotta da lei tenuta.

Trenta minuti da soli per i due figli piccoli, uno di 3 anni e uno di 9 anni, bloccati dentro la vettura del papà. Basta questo dato per ritenere colpevole il genitore – la madre, in questo caso – di abbandono di minori. Consequenziale la condanna a quattro mesi di reclusione Tribunale di Trento, sentenza n. 150/2018, sez. penale, depositata il 26 marzo . In auto. Ricostruita facilmente la vicenda, che ha visto protagonista una famiglia in vacanza per un week-end in una località turistica del Trentino. Una mattina il capofamiglia parcheggia la vettura, lasciando lì la moglie, la figlia più grande e i due figli piccoli, per prendere l’attrezzatura da sciatore. Quando però l’uomo ritorna, ad attenderlo trova i carabinieri, che gli chiedono spiegazioni sulla presenza nell’automobile dei due bambini da soli, senza la sorella e senza la madre. Queste ultime, si scopre poi, sono già salite sulla cabinovia e hanno raggiunto il luogo dove è in programma la lezione di sci, e hanno lasciato nella macchina – chiusa – i due bambini, che son rimasti lì ad aspettare il ritorno del padre. Tra l’allontanamento della madre e l’arrivo del padre sono passati trenta minuti in tutto. In quell’arco di tempo, però, i due bambini hanno manifestato segni di disagio e di malumore, tanto che uno piangeva e faceva rumore, sbattendo contro i vetri dell’auto , richiamando così l’attenzione di una donna che era lì, nei pressi del parcheggio dove era collocata la vettura, a passeggio col proprio cane, e che prima provava inutilmente a far uscire i due bambini dalla vettura e poi chiedeva l’intervento dei carabinieri. Allontanamento. A fronte di tale quadro, la donna finisce sotto processo per abbandono di minori . E gli elementi probatori raccolti sono ritenuti sufficienti dal giudice del Tribunale di Trento per arrivare a una condanna della madre dei due bambini. Nessun dubbio è possibile, in sostanza, sul fatto che quando i bambini sono stati ritrovati in auto, nessuno dei genitori era nei paraggi . Difatti, il padre aveva fatto ritorno al veicolo, senza alcun accordo con la moglie che era salita sulla cabinovia con la figlia più grande . Irrilevante è il richiamo difensivo all’elemento di un allontanamento solo temporaneo della donna su questo fronte, il giudice spiega che un lasso temporale di circa trenta minuti è idoneo a concretizzare l’abbandono di minori . Altrettanto privo di valore è il fatto che, secondo quanto sostenuto dalla donna, che il figlio di 9 anni aveva un Ipad, che già in altre occasioni avrebbe utilizzato per comunicare . Questo dato non è sufficiente, secondo il giudice, per scongiurare la messa in pericolo dei due bambini, che erano in un piazzale il parcheggio della funivia , con entrambi i genitori distanti e non in grado, rapidamente, di far ritorno al veicolo . Evidente, quindi, la gravità della condotta tenuta dalla donna, ossia chiusura dei figli minori all’interno dell’autovettura, con privazione della possibilità di uscirne in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento . E in questa ottica è ritenuto privo di senso il riferimento fatto dal legale della donna alle scelte di vita da lei compiute, ossia dedicarsi in via esclusiva ai tre figli . Respinta, infine, anche l’ipotesi di una ridotta offensività dell’azione compiuta dalla donna ciò perché il legislatore ha inteso punire non la durata dell’abbandono bensì la messa in pericolo del minore , e quindi il reato si concretizza anche in caso di abbandono temporaneo, relativo o parziale .

Tribunale di Trento, sentenza 14 febbraio – 26 marzo 2018, n. 150 Giudice monocratico Borelli Fatto e diritto Con citazione diretta ex art. 550 c.p. veniva tratta in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di reato in rubrica. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 14.02.18 le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza. Partecipazione al processo L. n. 67 del 2014 e L. n. 118 del 2014 . Il processo è stato celebrato in assenza dell'imputata, ex art. 420 bis co. 2 c.p.p. nel testo così modificato dall'art. 9 co. 2 della L. n. 67 del 2014 , per esservi stata nomina di difensore di fiducia. Merito. Come emerge dall'istruttoria, l'intera famiglia - composta dai coniugi e da 3 figli era nel Comune di per un weekend sulla neve insieme alla famiglia . In fatto, è pacifico che due figli dell'imputata, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in rubrica, venivano ritrovati in auto da soli, con chiusura centralizzata delle porte. Secondo la deposizione della teste , quest'ultima, a passeggio col cane, si trovava a passare dal parcheggio antistante le funivie e notava i due bambini in auto nel parcheggio, uno dei quali cercava di attirare l'attenzione. In particolare il bimbo piangeva e faceva rumore, sbattendo contro i vetri dell'auto. La passante si avvicinava all'auto, cercava di aprire le portiere e, non riuscendovi, chiamava i Carabinieri a un certo punto le serrature si sbloccavano e i bambini uscivano dal veicolo, in concomitanza con l'arrivo dei Carabinieri che di lì a poco sopraggiungeva il padre dei bimbi. Non sussiste una ricostruzione alternativa dei fatti, in quanto i testi introdotti dalla difesa non erano presenti al momento in cui i bimbi sono stati lasciati soli. Secondo il teste , marito dell'imputata, egli avrebbe lasciato moglie e figli in macchina, per recarsi a prendere l'attrezzatura da sci. Al suo rientro vedeva arrivare i Carabinieri e si approssimava al veicolo. Più tardi veniva a sapere dalla moglie che lei si era dovuta allontanare perché la bambina doveva andare in bagno. Secondo il teste , egli con la sua famiglia si sarebbe recato sugli impianti di risalita, lasciando la famiglia - al parcheggio a valle. Sapeva che uno dei tre figli l'unica bambina dei avrebbe dovuto seguire una lezione di sci con la propria figlia, a monte degli impianti e che la bambina aveva rinunciato. Successivamente vedeva la con la figlia, a monte, per la lezione, perché la bimba aveva cambiato idea. Il dato comune delle due dichiarazioni è costituito dal fatto che nella fascia temporale nella quale i bambini sono stati ritrovati in auto nessuno dei genitori era nei paraggi. In particolare il padre aveva fatto ritorno al veicolo senza alcun accordo con la moglie e quest'ultima era salita sulla cabinovia con la figlia. I riportati elementi pongono al questione dell'individuazione dell'autore del fatto e della valutazione in termini di rilevanza penale. Alla luce dell'istruttoria, posto che il ha dichiarato di avere lasciato al parcheggio moglie e figli, la condotta risulta commessa dall'odierna imputata. La circostanza secondo cui l'allontanamento sarebbe stato solo temporaneo e necessitato l'aver accompagnato la figlia in bagno , oltre a non aver rilievo probatorio risulta solo riferita dal marito per essergli stata detta dalla moglie è in contrasto con il dato emergente dalla deposizione , secondo cui la madre e la figlia erano saliti sulla cabinovia ed avevano raggiunto il luogo di svolgimento della lezione di sci programmata per le ore 11,30, quando i bambini vengono visti dai carabinieri in auto . Sotto il profilo della rilevanza penale, dagli elementi in atti emerge un lasso temporale di circa 30 minuti, idoneo a realizzare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Un primo elemento difensivo riguarda il rilievo che in realtà i bambini avrebbero avuto le chiavi circostanza non provata e che il più grande aveva un IPad, che già in altre occasioni avrebbe utilizzato per comunicare. Il dato non appare sufficiente a scongiurare la messa in pericolo, posto che i bambini erano in un piazzale parcheggio delle funivie con entrambi i genitori distanti e non in grado, rapidamente, di far ritorno al veicolo. Dall'analisi di tutte le deposizioni agli atti e di quanto sopra indicato deve ritenersi che il fatto nella sua materialità sia da ritenere provato, in quanto la condotta dell'imputata chiusura dei figli minori all'interno della autovettura con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento è univoca rispetto al reato di abbandono di minori di cui all'articolo 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 co. della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore. Sotto altro profilo, nella prospettazione difensiva si dà rilievo alle scelte di vita dell'imputata che si dedica in via esclusiva ai tre bambini ed alla ridotta offensività ai fini dell'art. 131 bis c.p. Il primo degli aspetti richiamati risulta irrilevante, non emergendo questioni di capacità genitoriale la seconda richiesta non può trovare accoglimento in quanto non emerge una tenue esposizione a pericolo, in ragione dell'età dei minori e delle circostanze in cui è maturata la condotta. Si rileva che il legislatore ha inteso punire non è la durata dell'abbandono quanto la messa in pericolo dell'incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di abbandono temporaneo In altri termini, la norma de qua tutela il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. Si è precisato che l'interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato anche quando l'abbandono è relativo o parziale Cass. ez. 5, n. 15245 del 23/02/2005 - dep. 22/04/2005, N., Rv. 232158 . Provato l'elemento materiale del reato, sussiste l'elemento soggettivo costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato quali l'inganno, il profitto, il danno , anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a porre in essere la condotta vietata Cass. 21.3.12, n. 24645, P., Rv. 252824 . Ex art. 133 c.p. si stima congrua la pena così commisurata pena base mesi 6 di reclusione riduzione per attenuanti generiche incensuratezza e modalità del fatto prevalenti sull'aggravante a mesi 4 di reclusione. L'incensuratezza induce a positiva prognosi, con riconoscimento dei doppi benefici. Si fissa in gg. 40 il termine di deposito della sentenza, in ragione del complessivo numero di processi definiti. La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dr. , Giudice onorario di Tribunale in tirocinio. P.Q.M. Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p. dichiara l'imputata colpevole del reato a lei ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione spese e tasse pena sospesa non menzione motivazione gg. 40.