Rigettata l’istanza di restituzione in termini se la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza

La mancata conoscenza di un decreto penale ritualmente notificato, in assenza di allegazioni difensive, non è elemento sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di restituzione in termini.

Il caso. Con la sentenza n. 40235/18, depositata il 10 settembre, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da un imputato avverso il rigetto della sua istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti. Il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di Palermo era fondato sulla ritualità della notificazione del provvedimento eseguita a mezzo posta e perfezionata per compiuta giacenza. Il ricorrente deduce dinanzi alla Corte di legittimità la violazione dell’art. 175 c.p.p. per non aver avuto conoscenza del decreto penale, mai recapitatogli come risulta dalla relata di notifica che attesta il mancato ritiro dell’atto entro 10 giorni. Notifica del decreto penale di condanna. Secondo la consolidata giurisprudenza, la mancata conoscenza di un decreto penale ritualmente notificato, in assenza di allegazioni difensive, non è elemento sufficiente per l’accoglimento dell’istanza di restituzione in termini. In caso di notifica perfezionatasi con modalità diversa dalla consegna nelle mani del destinatario ex art. 157 c.p.p., Prima notificazione all’imputato non detenuto , questi può contestare la mancata conoscenza dell’atto previa allegazione di circostanze rilevanti, idonee cioè a creare il dubbio che malgrado la ritualità della notifica l’atto potesse essere rimasto sconosciuto al destinatario. In altri termini, come precisa la sentenza in oggetto, il perfezionamento della notifica nelle forme previste dal codice di rito, costituendo un procedimento volto a garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario sia pure attraverso i meccanismi presuntivi previsti dal legislatore allorquando non sia possibile eseguirla a norma dell’art. 157, comma 1, c.p.p., non può essere vanificato sol perché non eseguito in mani proprie . Ai fini della concessione della restituzione in termini occorre dunque che siano indicate le ragioni per le quali in concreto il destinatario sia rimasto privo della conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni che gli avrebbero impedito di venire a conoscenza del decreto penale di condanna, limitandosi ad allegare l’omesso ritiro del plico presso l’ufficio postale. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 maggio – 10 settembre 2018, numero 40235 Presidente Sarno – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 3.1.2018 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza svolta da D.A. di rimessione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti, ritenendo che la notificazione del provvedimento eseguita a mezzo del servizio postale si fosse ritualmente perfezionata a seguito di compiuta giacenza, senza che fosse stata addotta dall’istante alcuna giustificazione in ordine all’omesso ritiro del plico. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 175 cod. proc. penumero , di non aver mai avuto conoscenza del decreto penale, di cui aveva casualmente appreso l’esistenza a seguito di una visura richiesta al casellario giudiziario, e che non gli era stato mai recapitato come risulta dalla relata di notifica che attesta il mancato ritiro dell’atto entro 10 giorni. Lamenta che il giudice confondendo la conoscenza legale dell’atto con quella effettiva, abbia omesso di compiere le dovute verifiche, sulla base delle allegazioni poste a fondamento dell’istanza, circa la mancata effettiva conoscenza dell’atto così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Considerato in diritto Occorre premettere secondo l’orientamento formatosi nella prevalente giurisprudenza di questa Corte la mancata conoscenza di un decreto penale ritualmente notificato, senza ulteriori allegazioni volte a supportare la mancata effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, non può ritenersi sufficiente all’accoglimento dell’istanza di remissione in termini. Premesso che quanto all’applicabilità al caso di specie dell’articolo 175, 2 comma c.p.p. secondo la formulazione previgente ovvero quella novellata dalla 1.67/2014, il procedimento per la restituzione nel termine iniziato sotto la vigenza della normativa così come modificata dalla novella del 2014 deve essere deciso sulla base di tale ultima normativa secondo quanto già affermato da questa Corte in forza del principio tempus regit actum tra le altre, Sez. 5, numero 138/16 del 14/10/2015, Cogliandro, Rv.265558 Sez. 4, numero 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv. 260311 , va in ogni caso affermato che nessuna soluzione di continuità tra la vecchia e la nuova disciplina si è verificata in tema di riparto tra l’istante ed il giudice degli oneri relativi alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento oggetto della richiesta di remissione in termini. Questa Corte ha ripetutamente affermato, già nella vigenza della legge numero 50 del 2005, che in presenza di una notifica formalmente perfezionatasi con modalità diverse da quelle di cui all’articolo 157, prima parte del primo comma cod. proc. penumero nelle mani del destinatario di cui si lamenti la mancata effettiva conoscenza, grava sull’istante l’onere di allegazione, sia pur non accompagnato dalla relativa dimostrazione, di circostanze rilevanti, tali cioè da poter lasciare ragionevolmente dubitare che malgrado la ritualità della notifica, l’atto potesse non essere stato conosciuto dal destinatario, competendo invece al giudice l’obbligo di verificare quanto dedotto in forza delle specifiche e circostanziate ragioni Sez. 3, numero 23322 del 10/03/2016 - dep. 06/06/2016, Temperino, Rv. 267223 Sez. 5, numero 138 del 14/10/2015 - dep. 07/01/2016, Cogliandro, Rv. 265558 Cass. Sez 1^ numero 2934 del 09/12/2008, Fiocco, Rv. 242627 . In altri termini il perfezionamento della notifica nelle forme previste dal codice di rito, costituendo un procedimento volto a garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario sia pure attraverso i meccanismi presuntivi previsti dal legislatore allorquando non sia possibile eseguirla a norma dell’articolo 157, comma 1 c.p.p., non può essere vanificato sol perché non eseguito in mani proprie dando corso ad istanze di remissioni in termini sic et simpliciter, occorrendo invece ai fini della certezza del diritto che vengano indicate, quanto meno sul piano delle allegazioni, le ragioni per le quali in concreto al destinatario sia stata preclusa la conoscenza dell’atto malgrado la ritualità della notifica stessa. Diversamente opinando si determinerebbe un evidente quanto illogico automatismo processuale, per cui la semplice domanda dell’interessato, al quale pure il provvedimento giudiziale posto in discussione risulta ritualmente notificato, obbligherebbe il giudice adito a ritenere necessaria, in ogni caso, ogni necessaria verifica , verifica la quale, in assenza di ragioni che soltanto la parte interessata è in grado di individuare, non potrà che limitarsi alla valutazione della regolarità procedimentale della fase relativa alla notificazione dell’atto, o peggio ancora, ad accogliere ogni domanda per il sol fatto che la notifica non risulti eseguita in mani proprie del destinatario. Poiché il ricorrente non ha indicato alcuna delle ragioni che gli avrebbero impedito di venire a conoscenza del decreto penale di condanna a suo tempo notificatogli presso il luogo di residenza a mezzo del servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza, limitandosi ad allegare sic et simpliciter l’omesso ritiro del plico presso l’ufficio postale, come se si trattasse di un onere su di lui non incombente, correttamente il Tribunale palermitano ha limitato la sua verifica al controllo della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 157, ottavo comma cod. proc. penumero ed al suo perfezionamento per compiuta giacenza per rigettare, ritenendola del tutto rituale, l’istanza svolta. Il presente ricorso che reitera pedissequamente la medesima doglianza, senza neppure in questa sede evidenziare quali fossero le ragioni di impedimento alla conoscenza dell’atto, certamente non identificabili nel mancato ritiro del plico, cui si riduce l’unica allegazione a fondamento dell’impugnativa, deve perciò ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza. Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell’articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.