Efficacia del mandato alle liti in caso di modifica dell’imputazione

L’eventuale modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare, non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, laddove questo non preveda una esplicita limitazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39926/18, depositata il 4 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello, ad esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena inflitta ad un’imputata per il reato di calunnia art. 368 c.p. , dopo che in primo grado era stata prosciolta previa riqualificazione del reato inizialmente contestato. Avvero la sentenza ricorre per cassazione l’imputata deducendo violazione di legge e sottolineano che, essendo contumace all’udienza preliminare, avrebbe avuto diritto alla notifica del verbale di udienza posto che il PM aveva in tale sede provveduto alla modifica del capo di imputazione. La richiesta del rito abbreviato, formalizzata dal procuratore speciale, era invece avvenuta sulla base di una procura speciale rilasciata per le originarie imputazioni, con conseguente inefficacia della stessa. Modifica dell’imputazione. Dopo aver rilevato che in sede di udienza preliminare il PM non aveva contestato un fatto nuovo, avendo invece semplicemente precisato alcuni dettagli materiali della condotta, il Collegio ricorda che il pubblico ministero può modificare liberamente l’imputazione senza alcuna limitazione o condizione. L’art. 423 c.p.p. Modifica dell’imputazione non prevede infatti che l’elemento a base della modifica debba essere venuto a conoscenza dell’inquirente solo durante l’udienza preliminare, ma comprende anche l’ipotesi in cui esso sia già stato acquisito nel corso delle indagini preliminari e non sia ancora stato valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell’imputazione. Precisa inoltre il Collegio che non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice per l’ulteriore contestazione, in virtù del fatto per cui in assenza dell’imputato la comunicazione è effettuata al difensore che lo rappresenta, garanzia ritenuta sufficiente dal legislatore che non comporta, peraltro, la concessione di un termine a difesa. La giurisprudenza afferma quindi pacificamente che l’eventuale modifica dell’imputazione non priva di efficacia il mandato difensivo conferito, laddove non siano previsti esplicitamente limiti o condizioni ai poteri del procuratore speciale. Il difensore presenta infatti in tal caso una legittimazione rafforzata a rappresentare l’imputato ai fini delle valutazioni sull’accesso al rito a prova contratta . In conclusione, se è vero che la procura speciale per la definizione del procedimento con rito abbreviato, come quella per definizione a pena concordata, è atto personalissimo, fondamentale per la legittimità del negozio e che può presentarsi in forma specifica, con la fissazione di limiti e condizioni, ovvero generica ne consegue che quando la procura speciale assume una configurazione generica, e non presenta limiti o condizioni, essa deve intendersi segnatamente finalizzata alla conclusione del processo con il rito speciale . L’eventuale modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare, non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, laddove questo non preveda una esplicita limitazione. Posto che la procura speciale conferita dalla ricorrente al proprio procuratore non conteneva alcuna limitazione in tal senso, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 luglio – 4 settembre 2018, numero 39926 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato la pena inflitta a S.V. in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed ha riformato le statuizioni civili, riducendo l’importo della somma liquidata, a titolo di risarcimento del danno, in favore delle parti civili costituite, in Euro cinquemila ciascuna. L’imputata, all’esito di giudizio tenutosi con rito abbreviato, è stata ritenuta responsabile del reato di calunnia art. 368 cod. penumero , commesso il omissis , dopo che, già in primo grado, era stata prosciolta per mancanza di querela dai reati di cui all’art. 571 cod. penumero ascrittile, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 581 cod. penumero . 2. Con unico motivo di ricorso S.V. denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 423, 441, comma 2, 122 e 178, lett. c cod. proc. penumero e chiede dichiarare la nullità della sentenza impugnata. Assume che l’imputata, contumace all’udienza preliminare tenutasi il 14 febbraio 2013, aveva diritto alla notifica del verbale di udienza atteso che il Pubblico Ministero aveva provveduto alla sostanziale modifica del capo di imputazione e che la richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, formalizzata alla medesima udienza dal procuratore speciale, era avvenuta sulla scorta di una procura speciale rilasciata in riferimento alle originarie imputazioni, con conseguente inefficacia della stessa che, a pena di nullità, deve contenere la indicazione dell’oggetto e dei fatti ai quali si riferisce, nullità che doveva essere rilevata dal giudice dell’udienza preliminare e che oggi travolge la sentenza, per effetto della violazione del diritto di difesa dell’imputata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché le ragioni che ne sono a fondamento sono manifestamente infondate. 2.Rileva il Collegio che non è ravvisabile alcuna contestazione di fatto nuovo nella modifica del capo di imputazione intervenuta all’udienza preliminare del 14 febbraio 2013 dal momento che, come si evince al confronto tra la contestazione posta a base della richiesta di rinvio a giudizio e quella illustrata nella sentenza impugnata, il pubblico ministero si è limitato ad enunciare alcune precisazioni di dettaglio su aspetti materiali della condotta, rimasta immutata nei suoi elementi strutturali, con riguardo alla falsa denuncia ed ai connotati essenziali dei fatti oggetto della denuncia dell’imputata. Va rammentato che plurime pronunzie di questa Corte hanno asserito che, all’udienza preliminare, il pubblico ministero può modificare liberamente l’imputazione senza alcuna particolare limitazione o condizione Sez. 3, 4.12.97, Pasqualetti, Rv. 209791, con vari precedenti conformi dal momento che l’art. 423 cod. proc. penumero non prevede che l’elemento posto a base della modifica debba essere venuto a conoscenza dell’inquirente solo nel corso dell’udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l’eventualità che esso sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell’imputazione . Inoltre, nessuna autorizzazione del giudice è necessaria per l’ulteriore contestazione ed ancor meno, consenso dell’imputato , trattandosi di adempimenti non previsti poiché, se l’imputato non è presente la modificazione dell’imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione, comunicazione che è stata ritenuta dal legislatore garanzia sufficiente all’assente nel corso dell’udienza preliminare e che neppure comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l’imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace Sez. 3, numero 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 243409 . 3. Nel caso in esame all’udienza preliminare del 14 febbraio 2013, il difensore dell’imputata contumace, già munito di procura speciale, dopo la modifica dell’imputazione, nel senso innanzi chiarito, ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato poi ammesso dal giudice. 4. Ritiene il Collegio che debba essere ribadito, nella fattispecie in esame, il principio già affermato da questa Corte in materia di giudizio di applicazione pena, secondo il quale l’eventuale modifica dell’imputazione non toglie efficacia al mandato conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni ai poteri conferiti al procuratore speciale, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato. Sez. 2, numero 4261 del 17/12/2014, dep. 2015, Piroli, Rv. 262382 . È invero sufficiente a garantire il diritto di difesa la comunicazione al difensore, il quale, essendo munito di procura speciale, presenta una legittimazione rafforzata a rappresentare l’imputato ai fini delle valutazioni sull’accesso al rito a prova contratta, ovvero le uniche effettuabili nella fase incidentale in cui si verifica la modifica dell’imputazione. Se è vero che la procura speciale per la definizione del procedimento con il rito abbreviato, come quella per definizione a pena concordata, è atto personalissimo, fondamentale per la legittimità del negozio e che può presentarsi in forma specifica, con la fissazione di limiti e condizioni, ovvero generica ne consegue che quando la procura speciale assume una configurazione generica, e non presenta limiti o condizioni, essa deve intendersi segnatamente finalizzata alla conclusione del processo con il rito speciale. Con tale atto l’imputato affida al difensore il mandato di esprimere per suo conto la volontà di accesso al rito a prova contratta, sicché deve ritenersi che tale mandato comprenda anche quello di valutare le fisiologiche vicende del procedimento e del processo successive al conferimento della procura, in coerenza con gli interessi dell’imputato. 5.Deve, pertanto affermarsi che la eventuale modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare, non toglie efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove questo non contenga una esplicita limitazione e che, ogni volta che la procura speciale a concludere il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell’imputato che gli ha conferito il mandato. E, la procura speciale rilasciata dalla S. , non contiene alcuna specificazione o limitazione oltre a quella relativa alla vicenda processuale nella quale l’imputata era coinvolta sicché deve intendersi che la ricorrente abbia conferito al difensore un ampio mandato esteso alla valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell’imputazione, situazione del tutto diversa da quella della contestazione del fatto nuovo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittima la diversa conclusione proposta nel ricorso Sez. 1, numero 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269044 . 6. Manifestamente infondata è anche la richiesta di dichiarare la intervenuta prescrizione del reato, successiva alla decisione in appello, poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. penumero S.U., numero 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . 7. Il ricorso, per quanto detto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.