Difendere il territorio della 'lucciola' è favoreggiamento

L’imputato sosteneva di essere un semplice cliente della donna, che peraltro aveva già due protettori . Questi dati però non sono sufficienti per ridimensionare la condotta da lui tenuta. Inevitabile perciò la sua condanna per favoreggiamento della prostituzione.

Impossibile parlare di galanteria” nei confronti della lucciola”. L’azione – minacciosa – compiuta da un cliente e finalizzata a difendere il territorio utilizzato dalla donna per prostituirsi è catalogabile come favoreggiamento. Inevitabile perciò la condanna dell’uomo Cassazione, sentenza n. 39419/18, sez. III Penale, depositata oggi . Cortesia. Linea di pensiero comune per il GUP del Tribunale e per i Giudici della Corte d’Appello il comportamento tenuto da un uomo in difesa del ‘luogo di lavoro’ di una prostituta è sufficiente per arrivare a una condanna per favoreggiamento. Decisiva la ricostruzione dell’episodio incriminato l’uomo si è rivolto a un venditore ambulante di frutta e verdura e, minacciandolo con una pistola , gli ha intimato di non parcheggiare il furgone nella piazzola dove la donna era solita prostituirsi perché così intralciava l’attività di meretricio svolta dalla donna . Secondo l’uomo, però, il comportamento è stato equivocato. Su questo punto si sofferma il suo avvocato, spiegando in Cassazione che l’uomo ha agito al solo scopo di cortesia, o, comunque, per favorire la prostituta in quanto persona . E nel quadro difensivo viene anche aggiunto un ulteriore elemento la donna aveva già due protettori” , osserva il legale. La visione proposta dal difensore dell’uomo non convince però i Giudici della Cassazione, che confermano la condanna pronunciata in Appello. In particolare, i Magistrati ritengono irrilevante il fatto che l’uomo fosse un cliente della donna , perché egli, essendosi adoperato perché la lucciola” fruisse, in esclusiva e senza intralci, della porzione di territorio scelto per prostituirsi , ha realizzato una condotta che ha obiettivamente favorito e agevolato l’attività di meretricio della donna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio – 3 settembre 2018, n. 39419 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino confermava la decisione resa, all'esito del giudizio abbreviato, dal g.u.p. del tribunale di Torino, che, previo riconoscimento della continuazione e della riduzione per il rito, aveva condannato Ev. Gi. alla pena di giustizia in relazione ai delitti di violenza privata e di favoreggiamento della prostituzione. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. in relazione al favoreggiamento della prostituzione. Assume il difensore che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisto gli estremi del delitto in esame, in quanto la condotta dell'imputato sarebbe stata realizzata al solo scopo di cortesia o, comunque, per favorire la prostituta in quanto persona, tanto più che la donna aveva già due protettori . Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Invero, per costante giurisprudenza, il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in ogni attività non occasionale che favorisca in qualsiasi modo l'altrui prostituzione ed è solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione da ultimo, cfr. Cass., Sez. 3, n. 23679 del 01/03/2016 - dep. 08/06/2016, Karaj, Rv. 267674 . Si è ulteriormente precisato che il reato di favoreggiamento della prostituzione è connotato dalla mera occasionante del comportamento ovvero dalla commissione di ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione agevolatrice dell'attività prostituiva Sez. 3, n. 2870 del 05/11/2013 - dep. 22/01/2014, Salemi e altro, Rv. 258639 . 3. Nel caso di specie, i giudici di merito correttamente ravvisato gli estremi del delitto in esame, osservando che l'imputato si era rivolto a Co. Ba., venditore ambulante di frutta e verdura, minacciandolo con una pistola di non parcheggiare il furgone nella piazzola dove la To. era solita prostituirsi, proprio perché intralciava l'attività di meretricio svolta dalla donna. Diversamente da quanto ritenuto da ricorrente, è, quindi, irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, che il Gi. fosse, in ipotesi, un cliente della donna, in quanto l'imputato, essendosi adoperato perché la To. fruisse, in esclusiva e senza intralci, della porzione di territorio dove aveva scelto di prostituirsi, ha realizzato una condotta che ha obiettivamente favorito, agevolandola, l'attività di prostituzione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.