Il consenso irrevocabile della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite

Il consenso preventivo espresso dal difensore dell’imputato all’utilizzo degli atti e delle prove assunte nel corso del dibattimento nel caso di futuro cambiamento della composizione del collegio a causa del trasferimento di un giudice, non integra un’ipotesi di consenso condizionato, ma di mera delimitazione dell’oggetto del consenso medesimo.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 38907/18 depositata il 24 agosto. Il caso. Il Tribunale di Foggia condannava l’imputato alla pena di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, in ordine al compimento dei reati di cui agli artt. 124, comma 1, e 146, comma 1, d. lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione per chiedere annullamento della sentenza impugnata. In particolare, all’udienza di rinvio il Giudice dichiarava valide ed utilizzabili le prove assunte da altro Giudice, poiché l’impegno in tema di rinnovazione degli atti non può ritenersi vincolante per l’intero collegio difensivo, proprio in considerazione della natura di impegno preventivo e, nel caso di specie, solo nell’udienza successiva di rinvio si sono verificati i presupposti per il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in relazione al cambio del giudicante. Il mancato consenso della difesa nella suddetta udienza impediva al Tribunale l’utilizzo degli atti in precedenza assunti da altro organo giudicante. L’assunzione dei mezzi di prova. Sul punto il Supremo Collegio esprime il seguente principio di diritto è irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore all’epoca titolare, all’udienza precedente impegno a prestare il consenso a quella di effettivo mutamento della persona del giudicante, e non rileva la nomina di un nuovo difensore nel caso, in aggiunta e non in sostituzione sulla validità ed irrevocabilità del detto consenso . Il ricorso è dunque inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 aprile – 24 agosto 2018, n. 38907 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Foggia con sentenza del 14 febbraio 2017 ha condannato E.S. alla pena di Euro 400,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente ai reati di cui agli articolo 124, comma 1, e 146, comma 1, d.lgs. 81/2008. Reati accertati il 9 febbraio 2011. 2. E.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispost6 dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Nullità della sentenza e dell’ordinanza del 26 febbraio 2016 per violazione di legge, articolo 111, quarto comma, Costituzione, 511, 525, comma 2, 526 e 179, comma 2, cod. proc. pen All’udienza del 3 luglio 2015 il Giudice rinviava per la prosecuzione del processo all’udienza del 26 febbraio 2016, previo impegno - consenso - delle parti all’epoca Avv. Scapato, unico difensore del ricorrente ad acquisire gli atti e le prove già assunte nel dibattimento mediante lettura. Prima dell’udienza del rinvio l’imputato nominava altro difensore, Avv. Vaira Michele, senza revoca del precedente difensore. All’udienza del 26 febbraio 2016, il giudice S. giudice diverso da quello che in precedenza aveva sentito i testi ritenendo valida e vincolante la dichiarazione di impegno resa in precedenza e nonostante l’espresso dissenso del nuovo difensore, Avv. Michele Vaira dissenso espresso dal sostituto processuale d’udienza dichiarava valide ed utilizzabile le prove assunte dall’altro giudice. Il Tribunale ha motivato in considerazione della irrevocabilità dell’impegno, anche in considerazione dell’unicità della difesa. L’impegno in tema di rinnovazione degli atti non può ritenersi vincolante per tutto il collegio difensivo, in considerazione proprio della natura di impegno preventivo. Inoltre l’udienza deputata alla rinnovazione degli atti era quella del 26 febbraio 2016 e non già la precedente udienza. Solo nell’udienza del 26 febbraio si sono verificati i presupposti per il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale relativamente al cambio del giudicante. Il mancato consenso della difesa all’udienza del 26 febbraio 2016 impediva al tribunale l’utilizzazione degli atti precedentemente assunti da altro giudice. Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondateza e genericità del motivo. All’udienza del 26 febbraio 2016 l’avv. Panzino, sostituto processuale, non prestava il consenso all’attività istruttoria svolta innanzi all’altro giudice per il quale era stato prestato il consenso dal codifensore Avvocato Scapato alla data dell’udienza di luglio 2015, atteso che la nomina del nuovo difensore è avvenuta successivamente alla data dell’udienza in cui il difensore precedente ha prestato il consenso . E su questa eccezione che il Tribunale ha risposto con l’ordinanza del 26 febbraio 2016. Così chiarito il campo dell’indagine, relativo all’eccezione della difesa e all’ordinanza di risposta del Tribunale, oggi impugnata unitamente alla sentenza, si deve rilevare che correttamente il Tribunale ha rilevato l’ininfluenza della nomina di nuovo difensore in aggiunta e non in sostituzione al consenso già prestato dal precedente difensore, in relazione al principio dell’unicità della difesa . Per la giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione infatti il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite è irrevocabile. In caso di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per il mutamento della composizione del collegio giudicante, è irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali Sez. 3, n. 47036 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, A K, Rv. 26531401 vedi anche Sez. 3, n. 37481 del 13/07/2011 - dep. 17/10/2011, Cariglia, Rv. 25147001 . Detto consenso costituisce un negozio unilaterale recettizio insuscettibile di revoca, in quanto non può farsi discendere dalla volontà del soggetto processuale che, per libera scelta, lo ha legittimamente prestato, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà vedi Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009 - dep. 16/07/2009, Baraldi, Rv. 24482601 e Sez. 3, n. 11215 del 08/10/1995 - dep. 15/11/1995, P.M. in proc. Zadra, Rv. 20322001 . Del resto anche l’ulteriore questione, posta invero con il solo ricorso per cassazione, dei tempi della prestazione del consenso, alla precedente udienza, e non a quella dove è risultato il cambio effettivo dell’organo giudicante, risulta manifestamente infondata. Il consenso, infatti, è stato prestato su un oggetto specifico e non incerto, nella piena consapevolezza degli effetti. Il consenso preventivo espresso dalla difesa dell’imputato alla utilizzazione degli atti e delle prove assunte nel dibattimento nel caso di futuro mutamento della composizione del collegio a causa del trasferimento di un giudice, non integra un’ipotesi di consenso condizionato, la cui condizione dovrebbe considerarsi come non apposta, ma di mera delimitazione dell’oggetto del consenso medesimo. Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il consenso espresso in relazione all’eventuale cambiamento di un giudice in procinto di essere trasferito non poteva operare per il caso, poi concretamente verificatosi, del mutamento dell’intero collegio . Sez. 5, n. 43171 del 25/09/2012 - dep. 08/11/2012, Marchetto e altro, Rv. 25378001 . Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto È irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore all’epoca titolare, all’udienza precedente impegno a prestare il consenso a quella di effettivo mutamento della persona del giudicante, e non rileva la nomina di un nuovo difensore nel caso, in aggiunta e non in sostituzione sulla validità ed irrevocabilità del detto consenso . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.