Il reato di atti sessuali con minorenni è integrato dal dolo generico

Ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p., è sufficiente il dolo generico dell’imputato a prescindere dal consenso della persona offesa, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali .

Sul tema la sentenza della Corte di Cassazione n. 38837/18, depositata il 23 agosto. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano rideterminava la pena inflitta in prime cure ad un insegnante imputato per le molestie sessuali commesse ai danni delle sue allieve di una scuola elementare. La sentenza viene impugnata con ricorso in Cassazione. Sussistenza del reato. Il Collegio ricorda in primo luogo che, in tema di reato di atti sessuali con minorenni, la nozione di atti sessuali” non si differenzia da quella prevista dall’art. 609- bis c.p. Violenza sessuale e non può essere caratterizzata da una concezione psicologico - comportamentale alla luce della qualità della parte offesa . La norma citata vieta infatti la condotta che ricomprende ogni forma di congiunzione carnale ma anche ogni altro atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, anche fugace ed estemporaneo, oppure nel coinvolgimento della corporeità sessuale della vittima, sia idoneo e finalizzato a porre in pericolo la sua libera autodeterminazione della sfera sessuale. Ai fini dell’accertamento del dolo, il giudice deve infatti considerare l’intero contesto in cui la condotta è stata realizzata e non solo le parti anatomicamente interessate dalla stessa o l’eventuale soddisfacimento sessuale dell’imputato. L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è infatti integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente. L’ipotesi di cui all’art. 609- quater c.p. è dunque integrata in caso di compimento di atti sessuali con un minorenne, non essendo necessario il suo coinvolgimento fisico o emotivo, nè la consapevolezza dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. In conclusione, la Corte precisa che il delitto si configura a prescindere dal consenso della persona offesa, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali . Lieve entità del fatto. Il ricorrente censura anche il mancato riconoscimento della lieve tenuità del fatto, ma la Corte ribadisce che ai fini del riconoscimento di tale diminuente deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, anche in relazione all’età della persona offesa e, nel caso di atti sessuali con minori infraquattordicenni, la giurisprudenza è ferma nell’escludere tale trattamento attenuante nel caso in cui gli abusi si siano reiterati nel tempo oppure si siano verificati all’interno del contesto scolastico da parte di un insegnante, circostanze che rendono la vittima particolarmente vulnerabile a fronte del rapporto fiduciario instauranto con l’insegnante. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 dicembre 2017 – 23 agosto 2018, n. 38837 Presidente Cavallo – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 marzo 2017 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16 luglio 2015 del Tribunale di Lodi, ha rideterminato in anni sette e mesi quattro di reclusione la pena complessivamente inflitta a S.G. per i reati di cui agli artt. 81 capoverso, 609-quater cod. pen., così riqualificati i fatti rispetto all’originaria imputazione, commessi in danno delle sue allieve alla scuola elementare in omissis . 2. Avverso detto provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, allegando due articolati motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo l’imputato, invocando la falsa applicazione della legge penale, ha censurato le affermazioni della Corte territoriale in ordine alla qualificazione degli atti compiuti dal ricorrente come atti sessuali . Al contrario, gli atti posti in essere non avevano connotazioni sessualmente orientate neppure per le persone offese, che infatti non li percepivano come negativi, e non vi era alcun appagamento sessuale neppure per il ricorrente, maestro di scuola apprezzato e capace. 2.2. Col secondo motivo, in denegata ipotesi di conferma della penale responsabilità, è stato comunque richiesto il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, come risultava anche implicitamente dalla stessa motivazione adottata dalla Corte milanese, quanto alle riflessioni ivi compiute sull’eventuale nesso causale tra condotte contestate e danno patito dalle minori, e ciò derivava da una valutazione globale del fatto che tenesse conto di mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione sulla vittima. 3. Hanno proposto ricorso incidentale Sg.Vi.Ro. e R.C.C. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Sg.Fr. , insistendo per la conferma della decisione impugnata. 4. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione al primo motivo di ricorso, è appena il caso di ricordare, anzitutto, che in tema di atti sessuali con minorenne la nozione di atti sessuali , così come del resto l’ipotesi di minore gravità , non si differenzia da quella prevista dall’art. 609-bis cod. pen., e non può essere caratterizzata da una concezione psicologico-comportamentale alla luce della qualità della parte offesa, dovendo piuttosto basarsi sull’effettiva lesività del bene protetto e, quindi, sulla compressione della libertà sessuale della vittima Sez. 3, n. 12007 del 11/02/2003, T., Rv. 224714 . Ciò posto, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen., e quindi dall’art. 609-quater, ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest’ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell’elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva Sez. 3, n. 37395 del 02/07/2004, A., Rv. 230041 , non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006, B., Rv. 234786 . L’integrazione infatti della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l’atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l’agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo in specie, appunto, si trattava di palpeggiamento dei glutei e toccamento del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa così Sez. 3, n. 21336 del 15/04/2010, M., Rv. 247282 . In definitiva, quindi, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262470 . Ai fini pertanto della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale Sez. 3, n. 47980 del 28/09/2016, L., Rv. 268659 . In proposito, tra l’altro, ai fini della configurabilità del delitto, è irrilevante il consenso del minore Sez. 3, n. 24342 del 17/02/2015, T., Rv. 264117 . 5.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, del tutto eloquente, e neppure specificamente contestata dall’odierno ricorrente, è la descrizione contenuta nella sentenza impugnata di quanto accadeva in proposito è stata ottenuta anche documentazione visiva nella classe dove insegnava il maestro odierno ricorrente, in relazione a toccamenti in zone inguinali ed erogene, a carezze e baci sul volto, sul collo, a mani che sgusciavano sotto le magliette. Laddove in ogni caso, come è stato correttamente annotato cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato , irrilevante doveva appunto considerarsi l’eventuale consenso delle allieve minorenni di seconda elementare, infastidite dai comportamenti del maestro ma al contempo protagoniste di una gara per conquistare le attenzioni dell’insegnante. Sì che, proprio alla luce di siffatte reazioni che il ricorrente ha inteso addurre a dimostrazione del fatto che le bambine non avrebbero percepito alcunché di disdicevole , la condotta dello stesso docente, lungi dall’aiutare i minori in un percorso di sana ed equilibrata crescita, stava al contrario creando confusione e disagio in un tema così delicato come lo sviluppo della propria sessualità. In definitiva, infatti, il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali Sez. 3, n. 27588 del 15/06/2010, I., Rv. 248107 . 5.3. Del pari infondato è il secondo motivo di censura. È stato in proposito osservato, e la Corte ribadisce il principio, che, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. analogamente, quanto all’art. 609-quater cit. , deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità in specie era stato escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la minore gravità del fatto Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272 cfr. altresì Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 269600 . Al riguardo, e coerentemente, in tema di atti sessuali con minore infra-quattordicenne, è stato escluso che l’attenuante speciale della minore gravità, di cui all’art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., potesse essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo cfr. Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, M., Rv. 268063 . Analogamente, non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all’interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all’interno del quale l’alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall’approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l’insegnante Sez. 3, n. 14437 del 22/01/2014, C., Rv. 258700 . In specie, pertanto, la pacifica reiterazione nel tempo delle condotte abusanti nei confronti di una pluralità di minori, nonché la stessa peculiare qualità personale dell’imputato, rendono inapplicabile l’ipotesi di minore gravità, come è stato adeguatamente ritenuto anche dalla Corte territoriale. 5.4. Nei limiti dei motivi d’impugnazione azionati, quindi, il ricorso è sicuramente infondato e va disatteso. 6. Al suo rigetto consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali altresì in favore delle parti civili C.S. e Ca.Fe. , c.p. e Sc.Ro. , P.T. e G.F.R. , nonché V.A. e L.L. , nei termini di cui al dispositivo, con pagamento in favore dello Stato quanto agli oneri relativi ai genitori P. -G. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili C. -Ca. , c. -Sc. , P. -G. , V. -L. , che si liquida quanto alle parti civili C. -Ca. e V. -L. in Euro 4.200,00, oltre accessori di legge quanto alle parti civili C. -Sc. in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge quanto alle parti civili G. -P. in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, che liquida in favore dello Stato.