È nulla la notifica non effettuata presso il domicilio dichiarato dall’imputato

L’imputato che non ha modificato la residenza e non vede arrivarsi la notificazione dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza d’appello presso il suo domicilio può ricorrere per chiedere l’annullamento della decisione impugnata.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 37084/18 depositata l’1 agosto con riferimento alla richiesta del ricorrente di nullità assoluta per omessa notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza d’appello nel suo domicilio dichiarato, ma avvenuta presso l’ufficio del difensore di fiducia. Le modalità di notificazione. Per i Giudici della Suprema Corte il ricorso risulta fondato in quanto la notifica dell’atto non è stata effettuata presso il domicilio dichiarato dal ricorrente, ma presso l’ufficio del difensore. È quindi dichiarata nulla la notifica e si deve annullare anche la sentenza. Rilevante ricordare l’orientamento giurisprudenziale del Collegio secondo cui in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostante impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . Per questi motivi si dichiara la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 gennaio – 1 agosto 2018, n. 37084 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 21 dicembre 2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro dell’8 luglio 2014, ha assolto B.L. dai reati di cui ai capi A - proc pen. n. 417/13 - e capo B - proc. pen. n. 10008/2013, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per i restanti reati 10 ter e 10 bis, d. lgs. 74/2000 in anni 1 di reclusione, e ridotto l’importo della confisca ad Euro 1.071.749,00. 2. B.L. ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 161, 171, 548, cod. proc. pen. Nullità assoluta per omessa notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza d’appello all’imputato nel suo domicilio dichiarato, la notifica è stata, invece, effettuata presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L’imputato però aveva dichiarato il domicilio per le notifiche presso la sua abitazione, in Pesaro, dove sono stati notificati tutti gli altri atti. Ricorre quindi una nullità assoluta insanabile. Infatti il ricorrente non ha mai modificata la sua residenza, luogo che è stato dichiarato quale domicilio per le notifiche. Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato poiché la notifica dell’estratto conforme, della sentenza impugnata, all’imputato contumace non risulta effettuata presso il domicilio dichiarato dal ricorrente, ma presso il difensore. Conseguentemente la notifica deve dichiararsi nulla, e la sentenza deve annullarsi, limitatamente alla notifica da eseguirsi presso il domicilio dichiarato dall’imputato. Si dispone il rinvio alla Corte di appello di Ancona, per il solo rinnovo dell’attività di notifica, dell’estratto contumaciale all’imputato. Sul punto vedi Cass. S.U. n. 58120/2017 In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato . P.Q.M. Dichiara la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte di appello di Ancona deliberata il 21 dicembre 2015 nei confronti di B.L. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona.