La non opposizione dell’imputato è sufficiente per la sostituzione del lavoro di pubblica utilità alla pena inflitta

Ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., non è richiesta all’imputato alcuna istanza per la sostituzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità alla pena inflitta, poiché è sufficiente la sua non opposizione.

Sul punto è tornata la Suprema Corte con sentenza n. 36480/18 depositata il 30 luglio. Il caso. Il Tribunale di Cagliari revocava la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta nei confronti dell’imputato con apposita sentenza del Gup e disponeva il ripristino della pena sostituita di arresto con il pagamento di un ‘ammenda più la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La revoca era stata proposta poiché, da apposito accertamento dei Carabinieri, risultava che l’imputato non avesse mai svolto lavoro di pubblica utilità, o meglio non si fosse mai attivato per eseguirlo. L’imputato propone così ricorso per cassazione denunciando che il Tribunale non aveva valutato il fatto che il lavoro in oggetto, pur se programmato dal Comune, non era mai stato avviato ed inoltre il giudice dell’esecuzione non aveva stabilito né un termine iniziale né uno finale entro il quale effettuare il lavoro medesimo. Il lavoro di pubblica utilità. Sulla base di quanto disposto dall’art. 186, comma 9- bis , c.d.s., per la sostituzione del lavoro di pubblica utilità alla pena inflitta non è necessaria apposita istanza da parte dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, senza che quest’ultimo possa , di sua iniziativa, sollecitare o richiedere tale beneficio. Nel caso in esame, dato che la non opposizione dell’imputato è resa ancora più evidente dalla sollecitata istanza in tal senso, non si comprende perché questi dovrebbe essere gravato dell’obbligo di indicare l’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita . Dopo aver manifestato la sua non opposizione, l’imputato non ha alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Dunque, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 maggio – 30 luglio 2018, n. 36480 Presidente Mazzei – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta nei confronti di P.F. , con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 13/12/2012, e ha disposto il ripristino della pena sostituita di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro novecento di ammenda e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei. La revoca è stata disposta, in quanto, dalla nota della Stazione di carabinieri di e dalla comunicazione del servizio sociale del Comune di , era emerso che P. non aveva mai svolto il lavoro di pubblica utilità. Tale circostanza era ritenuta addebitabile a P. , non essendosi mai attivato per eseguirlo, nonostante il decorso di quasi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza. 2. P. , a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 44 e 54, comma 6, D.lgs. n. 274 del 2000 e 2, comma 2, Dec. Min. del 26/03/2001. Si deduce che il Tribunale non ha valutato che i lavori in oggetto, sebbene programmati dal Comune di , non erano stati mai avviati e che il condannato non risultava aver ricevuto notizia di un imminente avvio dei medesimi. Il giudice di cognizione, peraltro, non aveva stabilito né un termine iniziale né un termine finale, entro il quale effettuare i lavori. 3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., non è richiesta alcuna istanza dell’imputato ai fini della sostituzione del lavoro di pubblica utilità alla pena inflitta, essendo sufficiente la sua non opposizione. Non assume perciò rilievo che, l’imputato possa, di sua iniziativa, sollecitare e richiedere quel beneficio. Rilevano la cornice normativa nella quale tale istanza si inserisce nell’ambito dell’istituto di riferimento, come delineato dal legislatore, ed il corollario che ne scaturisce la legge non pone affatto obblighi di sorta in capo all’imputato, come quelli indicati nell’ordinanza impugnata. Essa non postula affatto una situazione diversa cui far conseguire obblighi diversi da quella ipotizzata di non opposizione . Se non è necessaria un’esplicita richiesta dell’imputato, ma è sufficiente solo la sua non opposizione, nel caso in esame resa ancor più evidente dalla sollecitata istanza in tal senso, non si comprende per quali ragioni l’imputato medesimo dovrebbe essere gravato dell’obbligo di indicare l’ente presso cui si intenda svolgere l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita, ecc. , in fase esecutiva Sez. 4, 03/04/2012 n. 19162, Pontello, Rv. 252684 Sez. 4, 02/02/2012 n. 4927, Ambrosi, Rv. 251956 . Una volta che egli abbia manifestato la non opposizione , addirittura chiedendo quel beneficio, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione dello stesso, spettante solo a chi, nella mera non opposizione del destinatario, quel beneficio si determini a disporre. La situazione non muta in conseguenza della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna. Anche la mancata stipulazione di convenzioni da parte del Tribunale o la cessazione delle stesse non comporta un ulteriore onere di ricerca da parte del condannato, privo del potere e degli strumenti di individuazione dell’ente. Eventuali ritardi imputabili esclusivamente alle pubbliche istituzioni, qualora effettivamente ricorrenti, non possono ricadere sul condannato, che solo per questi altrui inadempimenti si vedrebbe negato il beneficio in questione. In sostanza, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, è sufficiente la non opposizione da parte dell’imputato, mentre è onere dell’autorità giudiziaria individuare l’ente presso cui l’attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551 Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 . 4. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica di presso il Tribunale di Cagliari, perché promuova l’esecuzione della sentenza 13 dicembre 2012, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica di presso il Tribunale di Cagliari, perché promuova l’esecuzione della sentenza 13 dicembre 2012, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari.