Irregolare presenza in Italia: fatto lieve e straniero non punibile

Vincente la linea difensiva proposta in Cassazione. Riconosciuta la particolare tenuità del fatto. Decisivo anche il richiamo al decreto con cui il Tribunale per i minorenni ha autorizzato l’uomo a restare in Italia per ragioni familiari.

Beccato senza permesso di soggiorno. Ciò nonostante, lo straniero evita la condanna e la relativa ammenda. A salvarlo anche il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni ne ha autorizzato la permanenza in Italia per ragioni familiari”. Per i Giudici del Palazzaccio, analizzando il quadro della vicenda, emergono i presupposti per parlare di particolare tenuità del fatto, che fa tirare un sospiro di sollievo all’immigrato irregolare Cassazione, sentenza n. 36448/18, sez. I Penale, depositata oggi . Esiguità dell’offesa. Tutto ha origine a gennaio del 2016, in Piemonte, quando un uomo viene fermato dalle forze dell’ordine un rapido controllo fa emergere che egli è colpevole di ingresso e soggiorno illegale . Consequenziale, Testo unico sull’immigrazione alla mano, la condanna alla pena di 3mila e 500 euro di ammenda , condanna ufficializzata a maggio del 2017. Ora, però, la vicenda giudiziaria vive una svolta positiva per lo straniero, grazie al riconoscimento, da parte della Cassazione, della particolare tenuità del fatto a lui contestato. Vincente, quindi, la linea difensiva proposta dal legale dello straniero. Decisivo anche il richiamo al decreto con cui a marzo del 2017 il Tribunale per i minorenni lo ha autorizzato a risiedere in Italia per ragioni familiari, ossia per tutelare il figlio minorenne. Per i Giudici del Palazzaccio ci sono tutti i presupposti per applicare la causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto, dovendosi ritenere la condotta dello straniero connotata da esiguità sotto il profilo dell’offesa all’interesse tutelato e del ridotto grado di colpevolezza, che vanno correlati alle sue esigenze di famiglia .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 giugno – 30 luglio 2018, n. 36448 Presidente Mazzei – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Asti condannava Al. erri alla pena di 3.500,00 Euro di ammenda, per la commissione del reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che veniva accertato ad Asti il 18/01/2016. 2. Avverso tale sentenza Al. Ke. ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, conseguenti al fatto che la decisione in esame non aveva esplicitato compiutamente le ragioni che, nel caso di specie, inducevano a ritenere insussistente la particolare tenuità del fatto di reato contestato al ricorrente ex art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, di cui si invocava l'applicazione. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, il riconoscimento della particolare tenuità del reato contravvenzionale contestato conseguiva al fatto che, con decreto emesso il 31/03/2017 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, era stata autorizzata la permanenza in Italia dell'imputato, determinando una situazione di fatto e di diritto differente da quella posta a fondamento dell'originario accertamento, della quale il Giudice di Pace di Asti non aveva tenuto conto. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da Al. Ke. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'esclusione della procedibilità per le ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace è applicabile al reato oggetto di contestazione, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, che, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 5 luglio n. 2010 n. 250, ha affermato È applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825 . La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che la mancata previsione del giustificato motivo nel reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, contestato a Ke., non comporta violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto per questa ipotesi opera lo strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio rappresentato dall'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, reso applicabile dall'attribuzione della competenza per il tale reato al giudice di pace. Tuttavia, l'applicazione di questo istituto è subordinata a una verifica rigorosa dei suoi presupposti, essendo tale strumento moderatore riferibile a varie ipotesi, quali l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, la natura occasionale della violazione, il ridotto grado di colpevolezza, il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Sez. 1, n. 35472 del 05/07/2013, Ochinca, cit. . Tenuto conto di questi parametri, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta congrua e conforme alle risultanze processuali, non avendo il Giudice di Pace di Asti esplicitato in modo corretto le ragioni che non consentivano di applicare l'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, a fronte delle alleganti difensive, relative al decreto emesso il 31/03/2017 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998, con il quale Ke. veniva autorizzato a risiedere in Italia, che avrebbero dovuto essere valutate in senso favorevole al ricorrente. A tale provvedimento, del resto, l'imputato aveva fatto espressamente riferimento nel corso del dibattimento, come attestato dal fatto che è contenuto in atti - nelle pagine 20 e 21 del fascicolo del procedimento celebrato davanti al Giudice di Pace di Asti - il decreto, sopra citato, con cui il Tribunale per i minorenni di Bologna autorizzava la permanenza in Italia di Al. Ke A fronte di queste deduzioni difensive, il Giudice di Pace di Asti si limitava a richiamare la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza esplicitare le ragioni che non consentivano di ritenere l'ipotesi contravvenzionale contestata a Ke. connotata da particolare tenuità, sia con riferimento alla gravità del reato sia con riferimento alla condizione personale e familiare dell'imputato. Ritiene, viceversa, il Collegio che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per l'applicazione della causa di non procedibilità dell'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, dovendosi ritenere la condotta di Ke. connotata da esiguità sotto il profilo dell'offesa all'interesse tutelato e del ridotto grado di colpevolezza, che vanno correlati alle esigenze di famiglia dell'imputato, cui ci si è riferiti, che devono essere rivalutati in senso favorevole al ricorrente, ai sensi dell'art. 620, lett. I , cod. proc. pen. Sez. 1, n. 13412 dell'08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855 . 3. Dalle considerazioni che si sono esposte discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere proseguita per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per particolare tenuità del fatto.