Ossessionato dall’ex fidanzata la tempesta di messaggi, chiamate e doni: condannato per stalking

Nessuna giustificazione per l’uomo, che, non accettando la fine della relazione, ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con la donna. Così facendo, però, egli l’ha molestata, costringendola addirittura a lasciare la città.

Ha provato in tutti i modi a recuperare il rapporto con la propria ex compagna, ma così facendo l’ha sottoposta a un pressing che gli è valso una condanna per stalking. Inequivocabili, difatti, sia i comportamenti ossessivi dell’uomo – che ha pedinato la donna, tempestandola peraltro di messaggi, chiamate e regali –, sia il malessere manifestato dalla sua vecchia fidanzata, letteralmente scappata via dalla città Cassazione, sentenza n. 35790, sez. V Penale, depositata oggi . Comportamenti sanzionatori. La linea difensiva proposta dall’uomo finito sotto accusa per stalking non ha convinto né i giudici del Tribunale né quelli della Corte d’appello consequenziale, quindi, la sua condanna in entrambi i gradi di giudizio. Identica situazione si ripropone ora in Cassazione il ricorso proposto dal difensore dell’uomo, difatti, viene respinto in modo netto, essendo evidente, secondo i magistrati, il reato da lui compiuto ai danni dell’ex compagna. Il legale ha provato a ridimensionare le condotte tenute dal suo cliente, evidenziando il ristretto ambito temporale – due settimane in tutto – in cui sono state reiterate le condotte moleste e sottolineando che egli è stato mosso esclusivamente dallo scopo di ricomposizione della relazione . Questa visione viene però ritenuta non plausibile dai Giudici del Palazzaccio, i quali, invece, ritengono palesi i comportamenti vessatori dell’uomo, che, proprio a causa del suo rifiuto dell’epilogo della relazione , ha fatto oggetto la donna di insistenti telefonate, messaggi e appostamenti . In questo contesto, anche la profferta di doni indesiderati – e, in quanto tali, declinati dalla destinataria – assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti , spiegano i magistrati. A rendere grave l’ossessione dell’uomo, infine, la reazione dell’ex compagna, che ha maturato un perdurante stato di ansia e di paura, tale da indurla – subito dopo la denuncia nei confronti dell’uomo – a lasciare la città e a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti . A fronte di questo quadro, è logica, conclude la Cassazione, la conferma della condanna dell’uomo per lo stalking perpetrato ai danni dell’ex fidanzata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 maggio – 26 luglio 2018, numero 35790 Presidente Bruno – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione in data 8 settembre 2015 del tribunale di Monza, con la quale Ma. Ma. è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di atti persecutori in danno di Mi. Da., rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando, con unico motivo, plurime censure. Deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la corte territoriale assegnato valore non conferente ai fatti, stravolgendo il senso ed il confine della vicenda processuale, in riferimento all'evento del reato ed all'elemento soggettivo, aderendo acriticamente alla motivazione della sentenza impugnata ed omettendo di confrontarsi con le censure difensive. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Tutte le censure sono connotate da aspecificità in quanto si risolvono in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato Sez. 5, numero 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 , in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato Sez. 2, numero 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 . 1.2. L'onere di specificità dei motivi di impugnazione si declina ulteriormente nei casi, quale quello in esame, di duplice conforme sentenza di merito, nel senso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, purché in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti Sez. 2, Sentenza numero 5336 del 09/01/2018Ud. dep. 05/02/2018 Rv. 272018, Sez. 5, Sentenza numero 18975 del 13/02/2017Ud. dep. 20/04/2017 Rv. 269906 N. 5223 del 2007 Rv. 236130, N. 19710 del 2009 Rv. 243636, N. 4060 del 2014 Rv. 258438, N. 5615 del 2014 Rv. 258432, N. 7986 del 2016 Rv. 269217, N. 44765 del 2013 Rv. 256837 . 1.3. In particolare, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio Sez. 6, Sentenza numero 5146 del 16/01/2014Ud. dep. 03/02/2014 Rv. 258774, N. 47035 del 2013 Rv. 257499 , ed è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima Sez. 5, Sentenza numero 8188del04/12/2017Ud. dep. 20/02/2018 Rv. 272406, N. 9338 del 2013 Rv. 255087 . Di guisa che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento e non soltanto l'erronea interpretazione di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità Sez. 4, Sentenza numero 1219 del 14/09/2017Ud. dep. 12/01/2018 Rv. 271702 N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133, N. 9338 del 2013 Rv. 255087 . 2. Attraverso l'integrazione con la motivazione di primo grado, la sentenza impugnata ha dato conto - con argomentazione logica ed aderente alle emergenze processuali - degli elementi probatori, valutandoli nella complessiva concludenza dimostrativa della prova, risultando adeguatamente apprezzate le deposizioni dei testi a discarico, anche sui punti censurati, ritenute, tuttavia, recessive in quanto focalizzate sulle cause di interruzione del rapporto sentimentale e non già sugli elementi fondanti l'affermazione di colpevolezza. La deposizione della persona offesa risulta apprezzata in riferimento all'attendibilità soggettiva ed alla credibilità intrinseca, anche in riferimento agli antecedenti causali, non avendo la corte territoriale mancato di svolgere il necessario scrutinio di attendibilità secondo i parametri declinati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità attraverso le convergenti dichiarazioni testimoniali. A fronte del percorso giustificativo risultante dall'integrazione delle conformi sentenze di merito, le censure del ricorrente, reiterative dei motivi d'appello, finiscono per ri proporre una lettura alternativa degli esiti della prova, inammissibile in questa sede, richiamando un complessivo travisamento che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove l'apprezzamento degli elementi dimostrativi si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova Sez. 2, Sentenza numero 28957 del 03/04/2017Ud. dep. 09/06/2017 Rv. 270108, N. 53512 del 2014 Rv. 261600, N. 20461 del 2016 Rv. 266941 . 3. Sono manifestamente infondate le censure che prospettano erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 bis cod. penumero , con specifico riferimento alla prova della condotta e dell'evento del reato. 3.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia il ristretto ambito temporale in cui sarebbero state reiterate condotte solo moleste, ispirate dallo scopo esclusivo di ricomposizione della rottura della relazione o di chiarificazione definitiva. Donde la verifica della sussistenza del minimum necessario, sotto il profilo della condotta, ai fini dell'integrazione del reato, e del rapporto strutturale tra la fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. penumero e la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. penumero . 3.2.Ed invero il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l'evento - nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice - deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice Sez. 5, Sentenza numero 54920 del 08/06/2016Ud. dep. 27/12/2016 Rv. 269081N. 51718 del 2014 Rv. 262636 . Di guisa che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. penumero almeno due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice Sez. 5, Sentenza numero 46331 del 05/06/2013Ud. dep. 20/11/2013 Rv. 257560 N. 6417 del 2010 Rv. 245881 . Infatti, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d'ansia e di paura che è indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale. Nella delineata prospettiva, le condotte di tipo molesto possono rappresentare elemento costitutivo del reato di atti persecutori quando, in virtù della reiterazione delle medesime, venga a prodursi un evento di danno, secondo il paradigma declinato dall'art. 612 bis cod. penumero . Sotto il profilo strutturale può, pertanto, determinarsi un concorso apparente di norme, che trova soluzione ex art. 15 cod. penumero attraverso il ricorso agli elementi specializzanti della fattispecie, ravvisabili - nel caso in esame - dalla necessaria produzione dell'evento. 3.3. Ai fini della configurabilità del reato, è invero sufficiente la determinazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis cod. penumero Sez. 5, Sentenza numero 43085 del 24/09/2015CC. dep. 26/10/2015 Rv. 265231 N. 39519 del 2012 Rv. 254972, N. 18999 del 2014 Rv. 260411 eventi che non è necessario la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente Sez. 5, Sentenza numero 57704 del 14/09/2017Ud. dep. 28/12/2017 Rv. 272086, N. 47195 del 2015 Rv. 265530 , considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 5, Sentenza numero 17795 del 02/03/2017Ud. dep. 07/04/2017 Rv. 269621N. 14391 del 2012 Rv. 252314, N. 24135 del 2012 Rv. 253764, N. 20038 del 2014 Rv. 259458, N. 50746 del 2014 Rv. 261535 . E nella delineata prospettiva assume rilievo anche la concentrazione delle condotte, apparendo conforme a massime di comune esperienza che reiterate molestie, anche in un contenuto lasso temporale, possano provocare una situazione psicologica di vulnerabilità che funge da determinatore di uno degli eventi del reato. Il delitto di atti persecutori è, difatti, configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice Sez. 5, Sentenza numero 38306dell3/06/2016Ud. dep. 15/09/2016 Rv. 267954 N. 33563 del 2015 Rv. 264356 . 4. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. Attraverso il richiamo alle deposizioni testimoniali, la corte territoriale ha dato conto della serie ininterrotta delle condotte vessatorie dell'imputato, protrattesi per due settimane e riconducibili al rifiuto dell'epilogo della relazione, sostanzialmente caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati nella violenta aggressione del 10 settembre 2013. Ed in siffatto contesto anche la profferta di doni indesiderati - ed in quanto tali declinati dalla destinataria - assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come in conseguenza della ininterrotta ingerenza del Ma. nella vita della Dona, questa abbia maturato un perdurante stato d'ansia e di paura, tale da indurla - subito dopo la denuncia - a lasciare la città ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti. Le censure articolate nel ricorso, nel proporre una lettura soggettivistica e psicopatologica di siffatto pericolo e nel ricondurre a causali opportunistiche il trasferimento della persona offesa, non si confrontano con la ricostruzione operata in sentenza, nella quale appare adeguatamente ricostruito il disagio derivante dalla reiterata condotta assillante del Ma., culminata nella degenerazione dell'ennesimo appostamento del 10 settembre 2013, non richiedendosi uno stato patologico ed essendo, invece, sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti, atti di violenza comunque manifestati nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. penumero non costituisce una duplicazione del reato di lesioni art. 582 cod. penumero , il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica Sez. 5, Sentenza numero 18646 del 17/02/2017 Ud. dep. 14/04/2017 Rv. 270020N. 16864 del 2011 Rv. 250158 . Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in Euro. 2000, in favore della Cassa delle ammende. 6. Deve essere disposto l'oscuramento dei dati sensibili evidenziati, in considerazione della natura della contestazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro. 2000 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.