La configurabilità del reato di danneggiamento aggravato dalla violenza alla persona

In tema di danneggiamento sussiste l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia quando vi sia contestualità tra azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa , anche se la seconda non è strumentale alla realizzazione della prima.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 35190/18, depositata il 24 luglio. La vicenda. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Macerata con la quale veniva dichiarato non doversi procedere perché il fatto, ascritto all’imputato, non è più previsto dalla legge come reato. In particolare l’imputato era accusato per il delitto di cui all’art. 635 c.p. Danneggiamento , secondo il ricorrente al fatto di reato doveva riconoscersi valenza penale anche nella vigenza nella nuova formulazione dell’art. 635 c.p. introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i d.lgs. n. 7/2016 che al primo comma recita testualmente Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . L’aggravante della violenza alla persona nel reato di danneggiamento. A ragione del ricorrente il fatto di reato veniva commesso con violenza alla persona e sussisteva il nesso di continuità e di omogeneità tra il nuovo e il previgente testo della norma. Sostiene, altresì, il ricorrente che conservando il rilievo penale e trattandosi di forma aggravata sussisteva anche l’incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale in composizione monocratica rilevabile d’ufficio in quanto si tratta di reato attribuito alla cognizione di un giudice minore. Secondo la Cassazione il ricorso è fondato. Infatti la Suprema Corte ha ritenuto di aderire al principio giurisprudenziale a rigore del quale in tema di danneggiamento l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra azione di danneggiamento e la condotta violenza o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima Cass. n. 7980/10 . Nella fattispecie in esame la distruzione degli occhiali indossati dalla persona offesa trova la sua causa originaria nella volontà lesiva commessa con violenza dall’imputato, il quale ha causato lesioni personali alla vittima oltre al danneggiamento dell’oggetto. La competenza. Dai principi richiamati applicabili al caso di specie consegue, secondo il Supreme Collegio, che il fatto di apparente competenza del giudice di pace è il realtà qualificabile nella forma aggravata procedibile d’ufficio e di competenza del tribunale. In ragione di ciò i Giudici di legittimità accolgono il ricorso e annullano senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 maggio – 24 luglio 2018, n. 35190 Presidente Cammino – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione, chiedendone l’annullamento, avverso la sentenza emessa in data 13/9/2017 dal Giudice di Pace di Macerata che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.R. per il delitto di cui all’art. 635 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il ricorrente deduce la violazione di legge, sul rilievo che al fatto deve riconoscersi valenza penale anche nella vigenza del nuovo testo dell’art. 635 cod. pen. così come introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. i d.lgs. 15.1.2016, n. 7, in quanto commesso con violenza alla persona e sussistendo un nesso di continuità e di omogeneità tra il nuovo ed il previgente testo della norma. Né poteva ritenersi decisivo, ai fini dell’esclusione del paventato vizio di violazione di legge, la circostanza che il reato fosse stato contestato ai sensi del previgente comma 1 dell’art. 635 cod. pen. e non anche quale fattispecie circostanziata ai sensi del comma 2, considerato che dalla narrativa del capo di imputazione erano indicati tutti gli elementi naturalistici, oggettivi e soggettivi che rilevano ai fini della tipicità del reato anche nella forma circostanziata. Conservando, pertanto, il fatto rilievo penale e trattandosi di forma aggravata, sussisteva l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del tribunale in composizione monocratica, rilevabile d’ufficio anche in questa sede trattandosi di reato attribuito alla cognizione del giudice superiore. Considerato in diritto. 2. Il ricorso è fondato. Il Procuratore generale impugnante invoca, per la qualificazione giuridica del fatto in esame, l’operatività del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di danneggiamento, l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima Sez. 2, Sentenza n. 7980 del 30/11/2010 Ud. dep. 02/03/2011 Rv. 249811 . A tale principio, ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, il Collegio intende aderire posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nella esecuzione del reato Sez. 6, n. 16563 del 15/3/2016, Rv. 266996 . Peraltro, nel caso in esame, appare sussistere anche un nesso strumentale tra la violenza esercitata ai danni della persona offesa ed il successivo e contestuale danneggiamento. La distruzione degli occhiali indossati dalla persona offesa, seppur dovuta al fatto di essere stati dall’imputato scaraventati in mezzo alla strada e poi distrutti, trova la sua causa originaria proprio nella contestuale azione lesiva da questi commessa con violenza, avendo cagionato alla persona offesa lesioni personali con calci alle costole ed anche pugni in faccia . 3. Ricorrono, pertanto, gli estremi per affermare, nella presente sede, che il fatto di apparente competenza del giudice di pace, fosse invece da qualificare diversamente nella forma aggravata, procedibile di ufficio e di competenza del tribunale. Trattandosi di incompetenza per materia in favore del giudice superiore, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.