Ai fini del riconoscimento vocale dell’imputato intercettato possono bastare le dichiarazioni degli agenti

Il giudice, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti nelle conversazioni intercettate, può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci degli imputati, così come ogni altra circostanza o elemento a sostegno di tale riconoscimento, non essendo indispensabile procedere ad accertamento tecnico.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34125/18, depositata il 20 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna di prime cure inflitta ad un imputato per il reato di cui agli artt. 73 t.u. stupefacenti Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope , 4 l. n. 146/2006 Circostanza aggravante in tema di crimine organizzato transnazionale e 61, comma 2, c.p. Circostanze aggravanti comuni . In particolare, la condotta contestata consisteva nell’utilizzo di tre distinte utenze cellulari per i rapporti relativi alla consegna di stupefacente. Avverso tale pronuncia l’imputato ricorre in Cassazione. Riconoscimento vocale. Il ricorrente deduce, per quanto qui d’interesse, la mancanza di un suo riconoscimento vocale, che risultata essere stato effettuato solo informalmente da parte degli agenti di polizia giudiziaria in sede di giudizio. La doglianza risulta priva di fondamento posto che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci degli imputati, così come ogni altra circostanza o elemento a sostegno di tale riconoscimento, mentre incombe sulla parte che contesti lo stesso l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, desumibili dagli atti del processo in considerazione del rito abbreviato, non essendo indispensabile procedere ad accertamento tecnico, proprio in considerazione degli elementi di conferma delle affermazione della polizia giudiziaria. Non avendo il ricorrente fornito idonei elementi in tal senso, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile – 20 luglio 2018, n. 34125 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 5 ottobre 2016 ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 2 luglio 2015 giudizio abbreviato, Giudice per le indagini preliminari che aveva condannato E.G. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 73, T.U. stup., 4, legge 146/2006, 110 e 61, comma 2, cod. pen. Reato commesso in omissis . 2. E.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione, e travisamento delle prove, relativamente all’individuazione del ricorrente quale responsabile del reato per uso di utenze telefoniche non accertato con prove al di là di ogni ragionevole dubbio. L’affermazione di responsabilità del ricorrente, da parte della Corte di appello e del Tribunale, è dovuta all’individuazione dello stesso quale utilizzatore di tre distinte utenze cellulari omissis utilizzate per i rapporti relativi alla consegna dello stupefacente. Con i motivi di appello si era sostenuta l’inconsistenza delle prove relative a questa individuazione del ricorrente. Infatti in nessun atto di indagine, annotazioni di P.G., brogliaccio od altri atti investigativi, è possibile rinvenire un’espressa affermazione degli inquirenti avente ad oggetto il riconoscimento vocale del ricorrente. Per colmare questo vuoto probatorio la sentenza di appello ha affermato che il riconoscimento vocale sarebbe avvenuto, tra la prima utenza e la seconda, sulla base di un riconoscimento vocale della polizia, informalmente effettuato. Il significato di informalmente effettuato è assolutamente equivoco non sono stati individuati nemmeno gli agenti, di Polizia giudiziaria, che hanno effettuato l’informale riconoscimento vocale. Non è chiaro se sia stato sempre lo stesso ascoltatore, o persone diverse. Inoltre nel decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, sull’utenza con numeri finali 962, del 25 febbraio 2010, e nella richiesta della P.G. di cessazione anticipata, l’utente del numero telefonico è stato indicato con il nome di G. e non con omissis , come veniva chiamato l’interlocutore nelle precedenti conversazioni . Infine, il riconoscimento vocale tra la seconda e la terza utenza, oltre ad essere come sempre totalmente immotivato, è oggettivamente viziato da un travisamento delle prove, agevolmente percepibile dalla lettura dei progressivi 1644 e 1647 allegati al ricorso per l’autosufficienza uno degli interlocutori, viene indicato con il nome di G., l’altro con quello di K., dello nessuna traccia. Quindi in quale parte delle intercettazioni i giudici ricavano il riconoscimento vocale dello , non è dato sapere. La Corte di appello non ha motivato e comunque ha motivato illogicamente per numerosi aspetti concernenti l’affermazione di responsabilità identità degli agenti modalità del riconoscimento vocale caratteristiche distintive della voce, in relazione al breve tempo delle intercettazioni, limitate a sole 4 motivi dell’attribuzione di una data utenza ad un dato soggetto l’inserimento di un nome in una determinata casella dei brogliacci anche quando il nome è diverso, G. e non , prog. 1644 e 1647, citate un soprannome dovrebbe sempre essere usato se la persona è la stessa . 2. 2. Per la Corte di appello, il mancato riconoscimento fotografico del ricorrente da parte di F.F. collaboratore di giustizia che avrebbe consegnato la sostanza stupefacente oggetto delle intercettazioni è giustificabile dalla fugacità dell’incontro. Nell’album fotografico mostrato a F. il ricorrente era raffigurato nella foto n. 14, ma non è stato riconosciuto, mentre F. ha riconosciuto coloro che avevano ricevuto la droga a Bologna nelle foto 4 e 5. Questa evenienza unita alle incertezze dell’individuazione vocale dovrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata. 2. 3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricorrenza dell’ipotesi del quinto comma, o del quarto comma, dell’art. 73, T.U. stup La quantità di stupefacente non è determinata, ma nemmeno la sua natura, se droga leggera o cocaina. F., infatti, ha dichiarato di aver trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina, ed a volte del tipo marijuana. La Corte di appello concede credibilità a F. sul trasporto della cocaina a Bologna, ma non ritiene lo stesso credibile per il mancato riconoscimento del ricorrente. Questo risulta illogico, o F. ha effettivamente trasportato cocaina a Bologna, consegnata ad altri due individui, come identificati nel riconoscimento fotografico, e non al ricorrente, o risulta non credibile per tutto, e non solo per il mancato riconoscimento fotografico. 2. 4. Manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici dovevano valutare la giovane età del ricorrente e il fatto che l’unico precedente si riferisce ad un reato di falso, commesso da minorenne, e quindi di scarsissima rilevanza, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo relativo alla qualificazione dei fatti nell’art. 73, quarto comma, T.U. stup. non risulta proposto in appello, e così il ritenuto travisamento delle prove. 3. 1. Il ricorrente contesta la valutazione del riconoscimento vocale, effettuata nelle decisioni di merito, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione e del travisamento. Sul travisamento deve rilevarsi che se un travisamento è avvenuto lo stesso sarebbe stato commesso in primo grado, senza un relativo motivo di appello sul punto, e quindi risulta inammissibile, in sede di legittimità, la denuncia del travisamento Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801 . 3. 2. La sentenza impugnata unitamente a la decisione di primo grado adeguatamente motiva, senza manifeste illogicità e senza contraddizioni sull’individuazione del ricorrente quale destinatario dello stupefacente di cui alle intercettazioni telefoniche, rilevando come l’attribuzione delle utenze al ricorrente è avvenuta oltre che dal riconoscimento vocale della polizia giudiziaria, seppure solo informalmente effettuato, nell’attribuzione delle voci, dovuta al contesto e al contenuto coerente delle conversazioni intercettate . Ad ulteriore conferma il 20.03.2010 alle ore 16,29, utilizzando la citata utenza monitorata 380/2689129 reg. int. 73210 G. informava la sua interlocutrice che in quel momento era trattenuto presso la caserma dei Carabinieri di Sasso Marconi in relatà, mentre telefonava, G. si trovava nella vicina omissis , come si evince dalle celle ripetitrici che, nell’occasione fornivano il segnale all’utenza monitorata prog. 3441 del brogliaccio relativo all’utenza monitorata omissis in uso a E.G. allegato n. 3, cit. Tramite interrogazione alla banca dati delle forze di polizia si è appurato che il 20.03.2010, nel corso di un controllo di polizia effettuato a omissis , i Carabinieri della locale stazione avevano trovato E.G. e tale U.M. in possesso di un modico quantitativo di hashish e li avevano segnalati alla Prefettura . Del tutto generico è il riferimento nel ricorso per cassazione al nome di G. invece che al soprannome dello in alcuni atti , per mettere in dubbio l’attribuzione delle utenze telefoniche al ricorrente, in quanto nella sentenza impugnata è chiarito che omissis era chiamato anche G. allo chiamato anche G. dai suoi interlocutori . Inoltre il mancato riconoscimento fotografico da parte di F.F. non risulta collegato con l’individuazione del ricorrente quale utilizzatore delle utenze telefoniche in oggetto. Il mancato riconoscimento fotografico è stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata, in relazione alla fugacità dell’incontro e alla circostanza che F. incontrava numerose persone per il suo traffico di stupefacenti, in varie città. 4. Del resto, si è ampiamente chiarito da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione che Ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017 dep. 16/03/2017, De Cicco e altri, Rv. 26990001 vedi anche Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 25947801 e Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 25271201 sulla non indispensabilità della perizia fonica - . 4. 1. Inoltre il ricorrente che ha chiesto il rito abbreviato non ha allegato elementi oggettivi sintomatici di segno contrario alla ricostruzione del fatto dei giudici di merito, ma ha solo espresso dubbi soggettivi, svincolati dagli atti del processo, e in quanto tali irrilevanti in sede di legittimità vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409 . 5. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le affermazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell’imputato, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, desumibili dagli atti del processo in considerazione del rito abbreviato, non risultando indispensabile un accertamento tecnico, in considerazione di altri elementi di conferma delle affermazioni della P.G. . 6. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536 Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716 Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731 . Nel caso in giudizio le due sentenze di merito motivano adeguatamente, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e sul trattamento sanzionatorio in concreto irrogato al ricorrente, rilevando come non sussistono i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della non indifferente gravità dei fatti e della capacità criminale così dimostrata dal prevenuto, quale anche si desume dal precedente ancorché non specifico . Del resto, In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901 vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401 . 7. Relativamente alla qualificazione del fatto nell’ipotesi del quinto comma dell’art. 73, T.U. stup. per assenza della prova sulla quantità dello stupefacente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con la corretta applicazione dei principi in materia espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto dagli atti emerge che l’illecita attività, per quanto relativa ad un solo episodio accertato, relativo a sostanza stupefacente del tipo cocaina in base alle dichiarazioni del F., pur se relativa ad un quantitativo che non si è potuto accertare, va inserita nel contesto di un traffico internazionale che vedeva implicate più persone con diversi ruoli e, quindi, era posta in essere con modalità professionali, tanto da giustificare consegne ad hoc con l’impiego di corrieri e in presenza di una consapevole collaborazione degli stessi nel trasportare cocaina da una città all’altra e, quindi, della adesione del prevenuto ad un’attività criminosa rilevante, con articolazione in più aree geografiche e con evidenti disponibilità economiche non trascurabili . In tema di stupefacenti, ai fini dell’accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione mezzi, modalità e circostanze della stessa , sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa , dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest’ultimi elementi idonei ad escludere l’ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva. Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 dep. 12/06/2017, Merli, Rv. 27056201 . 8. Per la qualificazione del fatto nel quarto comma dell’art. 73, T.U. stup. si deve rilevare che non sussiste il relativo motivo nell’ atto di appello, e, quindi, la relativa questione, è inammissibile in sede di legittimità Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501 . Conseguentemente nessun vizio motivazionale sussiste, nella sentenza impugnata, per omessa proposizione del motivo in appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.