«Quanto sei bona...» e le dà un bacio sul collo: condannato per violenza sessuale

Quindici mesi di reclusione per un uomo di 66 anni che ha preso di mira una giovanissima commessa di un negozio. Decisiva la ricostruzione della vicenda, resa possibile grazie al racconto della ragazza, di appena 16 anni. Evidente la morbosità dell’anziano, espressa non solo nel bacio ma anche negli apprezzamenti volgari rivolti alla ragazza.

Ha chiamato la commessa – di 16 anni – del negozio, fingendo di doverle chiedere alcune informazioni. Poi, quando lei è arrivata, lui, approfittando del fatto di trovarsi in un reparto appartato – e peraltro privo di clienti, in quel momento –, le ha dato un bacio sul collo, accompagnando l’azione con alcune frasi inequivocabili, ad esempio Quanto sei bona ”. Per il protagonista – negativo – della vicenda, un uomo di 66 anni suonati, è arrivata, dopo undici anni di battaglia giudiziaria, la condanna definitiva a quindici mesi di reclusione. Per i giudici, difatti, l’uomo è colpevole di violenza sessuale” Cassazione, sentenza numero 32883, sezione terza penale, depositata oggi . La condotta dell’uomo. Scenario delle assurde condotte tenute dall’uomo è un esercizio commerciale nel Maceratese. Lì un anziano signore di 66 anni prende di mira una giovanissima commessa, di appena 16 anni, prima tempestandola di apprezzamenti volgari e poi riuscendo a darle un bacio sul collo e provando anche a darle un bacio sulla bocca . Diversi gli episodi che, tra maggio e giugno del 2007, vedono la ragazza costretta a subire parole e gesti assolutamente non voluti. In un’occasione, addirittura, è il fratello, nascostosi nel negozio, ad assistere ai comportamenti lascivi dell’anziano. Tutti gli elementi raccolti, assieme alla denuncia presentata dalla commessa, sono sufficienti per far scattare il processo nei confronti del 66enne. E una volta analizzato il materiale probatorio, i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, non hanno dubbi l’uomo va condannato per la violenza sessuale perpetrata ai danni della ragazza, con pena fissata in un anno e tre mesi di reclusione . La condanna. La vicenda approda infine in Cassazione, dove l’avvocato dell’uomo prova a ridimensionarne la condotta, sostenendo che un unico bacio sul collo, dato di sorpresa da una persona anziana non può essere catalogato come violenza sessuale , anche perché non sufficiente a raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali né a violare la libertà, nella sfera sessuale, della vittima , e aggiungendo che le frasi rivolte alla ragazza non erano a sfondo sessuale, ma erano esclusivamente complimenti . A corredo di questa obiezione, poi, viene aggiunto che è inverosimile che una persona, senza precedenti penali, possa, all’età di 66 anni, aver posto in essere azioni qualificabili come violenza sessuale . Tutte le osservazioni proposte si rivelano però inutili, poiché i giudici del Palazzaccio confermano la condanna dell’anziano, ritenendolo, senza dubbio, colpevole di violenza sessuale . Inequivocabile la ricostruzione – grazie alle parole della ragazza e del fratello – della vicenda. I comportamenti dell’uomo, ossia il bacio sul collo della commessa e il tentativo di darle un bacio sulla bocca , sono catalogabili come violenza sessuale . A dare sostegno a questa visione, poi, anche la particolare morbosità che ha caratterizzato l’uomo, testimoniata da frasi inequivoche a sfondo sessuale , ossia Quanto sei bona Guarda quanto ben di Dio a poterci mettere le mani”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 febbraio – 17 luglio 2018, n. 32883 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Ancona, del 29 giugno 2015, è stata confermata la decisione del Tribunale di Macerata del 29 gennaio 2013 che aveva condannato Gu. To. alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, relativamente al reato di cui agli art. 81, 609 bis, ultimo comma, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante dell'art. 61, n. 5, cod. pen., con pena sospesa, e ritenuto il tentativo per l'episodio del 17 giugno 2007 poiché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con violenza consistita nell'afferrarla per un polso tirandola a sé, costringeva Ni. Sa. a subire atti sessuali, baciandola sul collo e cercando di baciarla sulla bocca, dopo averle rivolto espressioni del tipo quanto sei bona, guarda quanto ben di Dio a poterci mettere le mani . Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. Per avere approfittato di circostanze atte ad ostacolare la difesa della persona offesa la quale si trovava sola all'interno dell'esercizio commerciale ove spettava le mansioni di commessa ed era stata indotta con una scusa a raggiungere un settore appartato del negozio. Commesso fra il 21 maggio ed il 17 giugno 2007 . 2. L'imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 609 bis, cod. pen. Errata qualificazione giuridica del fatto. Un unico bacio sul collo non può qualificarsi ai sensi dell'articolo 609 bis, cod. pen., mancando la violenza necessaria per la consumazione del reato nel caso in esame, infatti, alcuna coartazione è stata subita dalla parte offesa, che a suo dire, ha subito solo un piccolo bacio sul collo , dato di sorpresa da una persona anziana. Il bacio sul collo, infatti, non realizza il requisito soggettivo dell'intenzione, da parte dell'imputato, di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali, e nemmeno quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima, nella sfera sessuale. Il ricorrente inoltre non ha posto in essere nessuna violenza. Invero, per la sussistenza del reato in oggetto è necessario che la violenza utilizzata dall'agente ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringi mento fisico. Dovrebbe conseguentemente applicarsi l'articolo 49, comma 2, cod. pen. 2. 2. Violazione di legge, art. 533, cod. proc, pen. Sussistenza di un ragionevole dubbio. Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente al momento dei fatti era una persona di età avanzata 66 anni senza precedenti penali, risulta quindi inverosimile, poco credibile, che una persona, quale il ricorrente, all'età di anni 66 possa aver posto in essere azioni qualificabili nel delitto di violenza sessuale. Inoltre non si giustifica il tentativo di bacio vicino alla cassa del negozio dove sono avvenuti i fatti, quando l'azione il ricorrente avrebbe potuta porla in essere nel reparto di ortofrutta, al riparo dalla vista di eventuali terze persone. Il racconto della parte offesa è poco credibile, e contraddittorio. 2. 3. Manifesta illogicità della motivazione, insufficienza e/o carenza della stessa. La corte di appello non rende idonea motivazione sulle circostanziate critiche che erano state proposte nell'atto di appello, ovvero che non è stata posta in essere dal ricorrente alcuna violenza e/o minaccia finalizzata alla commissione del reato di cui all'articolo 609 bis, cod. pen., il ricorrente è incensurato con età di 66 anni, il racconto della parte offesa è contraddittorio, le frasi pronunciate dal ricorrente non erano a sfondo sessuale, ma esclusivamente di complimenti. Il bacio dato sul collo alla ragazza di 16 anni, sembra più che altro, per le modalità dell'azione riferita dalla stessa parte offesa, un bacio dato per scherzo, e senza alcuna finalità di carattere libidinoso e/o sessuale. Non è sostenibile, quindi, che il bacio sul collo era finalizzato a soddisfare l'impulso sessuale dell'imputato. In riferimento all'episodio del 17 giugno 2007 l'azione posta in essere dal ricorrente era comunque inidonea alla configurazione di un qualsiasi reato, con l'applicazione dell'art. 49, cod. pen. La sentenza d'appello non risponde a queste critiche proposte con l'atto di appello. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello e la sentenza di primo grado, in doppia conforme contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla piena attendibilità delle due parti offese. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . 4. La Corte di appello e il Giudice di primo grado , come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla valutazione di attendibilità delle parti offese. Infatti, in tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 -dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578 . Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 261730 le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 . 4. 1. Nel caso di specie le analisi delle due decisioni conformi sono precise, puntuali e rigorose nel l'affrontare l' attendibilità della ragazza, e individuano anche riscontri anche se non necessari, ovvero la testimonianza del fratello della ragazza , rilevando che Il narrato non presenta illogicità e incongruenze di sorta né tantomeno le inverosimiglianze lamentate nell'atto d'appello. Il fatto che l'imputato fosse incensurato è anziano peraltro appena 65enne non rende affatto inverosimile la ricostruzione dei fatti come sopra esposta, non incidendo dette caratteristiche sulla concreta possibilità che l'imputato, benché non avesse mai avuto in precedenza problemi con la giustizia e benché non fosse più giovanissimo, abbia posto in essere condotte che non richiedono alcuna energia particolare legata all'età. Ne sono inverosimile le modalità del primo approccio, essendo evidente che l'imputato, pur avendo effettivamente cercato di baciare ed essere baciato dalla Ni. nel più appartato reparto di ortofrutta dove l'aveva condotta con il pretesto di dover acquistare della frutta, essendosi la ragazza fin da subito infastidita anche agli inopportuni e molesti apprezzamenti sul suo corpo e quindi allontanata dal reparto, l'afferrava nei pressi della cassa, non volendo evidentemente desistere dal suo proposito e rinunciare al voluto contatto fisico, certo che nessuno era presente, come si era ben premurato di chiedere fin dal suo ingresso in negozio proprio per evitare ogni rischio, minimo in ogni caso attesa la repentinità del gesto. È da escludere che l'imputato volesse limitarsi a dei complimenti affettuosi nei confronti della ragazza a smentire tale tesi, peraltro disancorata dalla ricostruzione fatta dalla parte offesa della cui all'attendibilità - giova ripeterlo -l'appellante non disquisisce affatto, oltre alla dichiarazione della Ni., vale anche la considerazione che l'imputato ha sempre fatto attenzione a parlare e ad agire quando era certo che in negozio vi fosse solo la giovane. Se avesse voluto rivolgere alla Ni. solo espressione affettuose, scherzose, certo l'avrebbe fatto anche dinanzi ad altre persone e comunque non avrebbe poi posto in essere le condotte violente volte a costringere la ragazza ad essere baciata e a baciarlo . Inoltre, puntualmente rileva la Corte di appello, come il fratello della parte offesa ha assistito ad una scena tra l'imputato e la sorella rimanendo nascosto, in quanto la sorella gli aveva riferito della precedente aggressione sessuale. 5. Il ricorrente nel suo ricorso esprime solo dubbi soggettivi, ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità, pone delle domande ipotetiche completamente scollegate dagli atti vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409 La regola dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio , secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali” . 6. I fatti rientrano pienamente ed incontrovertibilmente nella fattispecie contestata, art. 609 bis, cod. pen. fatti del resto nemmeno contestati nella materialità, il bacio sul collo e il tentativo di bacio sulla bocca , come adeguatamente motivato dalle sentenze di merito, con applicazione corretta delle decisioni della Corte di Cassazione. Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo, che si avvicinava velocemente ad una operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale o affettivo e la baciava alla bocca con una forte pressione . Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 - dep. 13/01/2015, R, Rv. 26163401 . Nel caso in giudizio le sentenze di merito analizzano puntualmente tutta la vicenda, e la particolare morbosità dell'imputato che reiteratamente in più occasioni , anche con frasi inequivoche, a contenuto sessuale quanto sei bona, guarda quanto ben di Dio [ ] a poterci mettere le mani , ha aggredito la sfera sessuale della ragazza con bacio non voluto al collo e tentativi di altri baci. Del tutto generica, poi, risulta la richiesta di applicazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. Niente dice il ricorrente in fatto ed in diritto per la sua applicazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.