Ripostiglio non chiuso a chiave, lì collocati due fucili. Comportamento legittimo

Annullata in Cassazione la condanna pronunciata in Tribunale, dove il proprietario dei due fucili era stato punito con 400 euro di ammenda perché ritenuto colpevole di aver custodito in malo modo le armi.

Due fucili riposti in un ripostiglio della propria abitazione. Irrilevante il fatto che esso non sia tenuto chiuso a chiave. Di conseguenza, nessuna sanzione è possibile nei confronti del proprietario delle armi Cassazione, sentenza n. 32592/2018, Sezione Prima Penale, depositata il 16 luglio . Sacco. Riferimento decisivo è alla norma sulla custodia delle armi”, che deve essere effettuata con la massima diligenza”. Proprio applicando questo principio, un uomo viene condannato e sanzionato con 400 euro di ammenda , perché, secondo i Giudici del Tribunale, egli ha omesso di custodire diligentemente due fucili . Più precisamente, è stato evidenziato che le armi, posizionate all’interno di un sacco, erano semplicemente collocate in un ripostiglio all’interno dell’abitazione dell’uomo, ripostiglio che però non era chiuso a chiave . In sostanza, per i Giudici del Tribunale, non erano state adottate le cautele necessarie , e di conseguenza chiunque, accedendo all’abitazione, avrebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi . Prudenza. La condanna viene però azzerata completamente dalla Cassazione. I Giudici del ‘Palazzaccio’, analizzando la vicenda e la pronuncia emessa in Tribunale, ricordano che quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, l’obbligo di diligenza nella custodia deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che possono esigersi da una persona di normale prudenza . Di conseguenza, applicando questa prospettiva, è evidente, secondo i magistrati, che in questa vicenda il proprietario dei due fucili ha adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale , avendo riposto le armi all’interno di un locale della propria abitazione . Crollano, quindi, i presupposti per la condanna pronunciata in Tribunale, e l’uomo può considerarsi libero da ogni accusa. Ciò alla luce del principio secondo cui la custodia di un’arma all’interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, vale ad impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di entrarne in possesso .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 marzo – 16 luglio 2018, n. 32592 Presidente Boni – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Livorno in data in data 9/05/2017, Ca. DI SI. fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 400,00 Euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975, per avere omesso di custodire diligentemente un fucile doppietta calibro 12 marca Dumolin e un fucile artigianale calibro 12 fatto accertato in omissis . 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del reato contestato, che il tribunale avrebbe erroneamente ravvisato affermando, in maniera apodittica, che le armi non fossero state riposte in un luogo chiuso a chiave, laddove una siffatta cautela non sarebbe, invece, necessaria, dal momento che, nel caso di specie, l'arma era stata riposta all'interno di un'abitazione e, quindi, in un luogo comunque sicuro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Livorno ha ravvisato il reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 rubricato custodia delle armi e degli esplosivi nella condotta, ascritta all'odierno ricorrente, consistita nell'avere collocato due fucili, regolarmente dichiarati, all'interno di un sacco stivato in un ripostiglio, la cui porta non era stata, però, chiusa a chiave. In questo modo, secondo il primo giudice, non sarebbero state adottate le necessarie cautele, dal momento che chiunque, accedendo all'abitazione di Ca. DI SI., avrebbe potuto entrare nel ripostiglio e impossessarsi delle armi. 3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che non possa condividersi la qualificazione giuridica del fatto operata alla stregua della menzionata disposizione incriminatrice, a mente della quale la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica . Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, tale obbligo di diligenza deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013, dep. 12/04/2013, Quaranta, Rv. 255682 Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000, dep. 18/02/2000, Romeo, Rv. 215211 . E nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l'imputato, riponendo le armi all'interno di un locale della propria abitazione, avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un soggetto della sua condizione socio-personale, rispondendo a una massima di comune esperienza che la custodia di un'arma all'interno di un luogo di privata dimora, come tale non accessibile da soggetti estranei, valga a impedire la possibilità, per eventuali terze persone, di entrare nella disponibilità della stessa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. Per Questi Motivi annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.