Notifica mediante deposito alla casa comunale, l’unico precedente tentativo di acceso tradisce l’ufficiale giudiziario

L’art. 157 c.p.p. è chiaro nel prevede le modalità della prima notificazione all’imputato non detenuto, di conseguenza è inscusabile l’ufficiale giudiziario che, non osservando gli adempimenti previsti dalla norma, dopo un unico accesso negativo per notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’imputato decida di effettuare la notificazione mediante deposito alla casa comunale.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 31718/18, depositata l’11 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano, riformando parzialmente la decisione di prime cure, dichiarava non doversi procedere per alcuni dei reati contestati all’imputato e confermava la condanna per i restanti delitti. Avverso la pronuncia di merito l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge per inosservanza dell’art. 157, comma 1 e 7, c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto in relazione alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo il ricorrente, infatti, l’ufficiale giudiziario, in violazione dell’onere di secondo accesso prima di procedere alla notifica mediante deposito alla casa comunale, non avrebbe neanche tentato di procedere alla notifica nel luogo di lavoro conosciuto dagli atti dell’imputato. Gli adempimenti dell’ufficiale giudiziario. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. In particolare i Giudici di legittimità evidenziano che, così come asserto dal ricorrente, dagli atti di causa risulta che l’ufficiale giudiziario aveva provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari mediante deposito presso la casa comunale dopo un unico accesso e senza provare la notificazione nel luogo di lavoro. Al riguardo secondo la Suprema Corte, deve ribadirsi il consolidato principio secondo il quale il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157 c.p.p., comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale, ovvero a persona abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa . Da ciò discende che l’omissione di tali adempimenti, come è avvenuto nella fattispecie in esame, comporta la nullità della notifica ai sensi dell’art. 171, lett. d., c.p.p Per questi motivi la Cassazione accogliendo il ricorso annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 giugno – 11 luglio 2018, n. 31718 Presidente Gallo – Relatore Monaco Ritenuto in fatto La CORTE d’APPELLO di MILANO, in data 18/12/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 19/12/2016, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi C , D , E , F , e G limitatamente alle condotte commesse nell’anno 2009 e confermava nel resto la condanna nei confronti di P.A. per varie ipotesi di reato di cui agli artt. 640, 646 e 615 ter cod. pen. 1. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 157 commi 1 e 7 cod. proc. pen. in relazione alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La difesa rileva che la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, poi confermata dalla Corte territoriale in merito alle modalità di esecuzione della notifica all’imputato sarebbero errate. La previsione della norma circa la necessità che l’ufficiale giudiziario esperisca un secondo accesso prima di procedere alla notifica mediante deposito alla casa comunale, infatti, non avrebbe natura ordinatoria. L’ufficiale giudiziario, d’altro canto, non avrebbe neanche tentato di procedere alla notifica presso il luogo di lavoro, noto e risultante in atti, dell’imputato. 2. In data 23/5/2018 è pervenuta in cancelleria la memoria della difesa delle parti civili H.C.K. , in proprio e quale titolare della ditta individuale Al Languges sas di C.H. e di socio accomandatario della Al Lamguages di C.H. & amp C., ed A.F.E. , in proprio ed in qualità di socio della Al Languages sas di C. H. & amp C. 3. In data 28/5/2018 è pervenuta in cancelleria la memoria della difesa delle parti civili Assotecnica s.r.l. ed Imaver s.r.l. Entrambe le difese delle parti civili evidenziano, in prima battuta, la carenza di specificità del ricorso che si limiterebbe a reiterare nei medesimi termini l’eccezione già rigettata dai giudici di merito e, comunque, la infondatezza in punto di diritto degli argomenti giuridici posti a fondamento della stessa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che l’ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari a mezzo deposito presso la casa comunale dopo un unico accesso e, circostanza ancora più rilevante, senza prima tentare di eseguire la notifica presso il luogo -noto in quanto indicato nelle denunce querele e negli atti delle indagini in cui l’imputato esercitava abitualmente la propria attività lavorativa. Al riguardo il collegio ritiene di ribadire il principio secondo il quale il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157 c.p.p., comma 8, è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale, ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa Sez. 1, n. 40204 del 29/09/2010, dep. 15/11/2010, Rv. 248462 Sez. 6, n. 9183 del 28/01/2004, dep. 01/03/2004, Rv. 229445 . Ne discende che l’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171 c.p.p., lett. d , la quale, inficiando il procedimento della vocatio in ius , riveste carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 c.p.p Sez. 6, n. 5722 del 22/01/2015, Rv 262065 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.