L’automobilina giocattolo può essere “colpevole” di contraffazione

Nel procedimento per contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi, il fumus commissi delicti è configurabile, nella fase delle indagini preliminari, laddove questi ultimi siano stati depositati, registrati o brevettati nelle forme previste dalla legge e siano utilizzati dall’indagato con modalità idonee a creare un rischio di confusione presso i consumatori.

Lo ha precisato la Suprema Corte con la sentenza n. 31742/18, depositata l’11 luglio. La vicenda. Il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto dal PM a carico di un indagato per i reati di cui agli artt. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e 468 c.p. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti . La difesa ricorre in Cassazione rilevando come le automobiline elettriche oggetto della condotta e sottoposte a sequestro non sono idonee ad imitare il modello di auto indicato dal PM nell’accusa di contraffazione, reato che risulta dunque non configurabile. Sequestro probatorio. La Cassazione coglie l’occasione per ripercorrere alcuni principi in tema di sequestro probatorio. Ai fini della legittimità del provvedimento del PM non è necessaria la prova della pertinenza delle cose al reato né tantomeno la qualità di corpo del reato, essendo al contrario sufficiente la mera possibilità del rapporto delle cose con il reato. Il fumus necessario ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del sequestro è dunque quello inerente all’avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione e non alla colpevolezza del soggetto. Ne consegue che qualora dalle prime indagini emerga tale fumus , il sequestro diventa non solo legittimo ma anche opportuno ai fini della concreta configurabilità della fattispecie. Correttamente dunque il Tribunale ha evidenziato che la riproduzione del marchio figurativo sulle automobiline e la riproduzione del corrispondente modello di vettura, coperto da marchio registrato, impongono di ritenere perlomeno astrattamente configurabile il pericolo di confusione del consumatore, elemento costitutivo del reato di contraffazione. Ed infatti l’uso del marchio figurativo della nota casa automobilistica e la riproduzione dei caratteri distintivi del modello, anche se su un giocattolo riportante un diverso marchio, evidenziano l’astratta idoneità a confondere il consumatore sulla provenienza del giocattolo stesso. Il reato di contraffazione tutela infatti la fede pubblica intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio . In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 giugno – 11 luglio2018, numero 31742 Presidente Prestipino – Relatore Monaco Ritenuto in fatto 1. Il TRIBUNALE di NAPOLI, con ordinanza pronunciata in data 12/3/2018 quale Tribunale competente al riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta e così confermava il decreto di sequestro probatorio disposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di NAPOLI il 6/2/2018 nei confronti di C.G. in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’indagato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 474 cod. penumero La difesa rileva che le automobiline elettriche sottoposte a sequestro non sono idonee a imitare un modello vero di Jeep Wrangler e, pertanto, non è neanche in astratto configurabile il reato di contraffazione contestato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice Sez. Unumero , numero 5876 del 28/01/2004, Rv 226710 Sez. Unumero , numero 25932 del 29/05/2008, Rv 239692 Sez. 4, numero 43480 del 30/09/2014, Rv 260314 Sez. 1, numero 6821 del 31/01/2012, Rv 252430 . Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato. Come più volte affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il sequestro probatorio è una misura di ricerca della prova Sez. 3, numero 35806 del 07/07/2010, Rv 248364 . Ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il fumus necessario per la ricerca della prova è, dunque, quello inerente all’avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici Sez. 4, numero 43480 del 30/09/2014, Rv 260314 Sez. 3, numero 6465 del 14/12/2007, dep. 2008, Rv 239159 Sez. 2, numero 84 del 16/01/1997, Rv 208468 . Il sequestro probatorio, proprio perché mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma sul fumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di queste con il reato. Qualora, quindi, dal complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sé o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esista il collegamento pertinenziale tra res ed illecito prima facie in astratto configurabile Sez. 4, numero 43480 del 30/09/2014, Rv 260314 Sez. 6, numero 1683 del 27/11/2013 dep. 2014, Rv 258416 Sez. 2, numero 31950 del 03/07/2013, Rv 255556 Sez. 3, numero 13641 del 12/02/2002, Rv 221275 . Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, quindi, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa Sez. 2, numero 6149 del 09/02/2016 Rv. 266072 . Nel caso del sequestro probatorio, infatti, la finalità consiste nella necessità di assicurare la prova del reato ipotizzabile in astratto Sez. 5, numero 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673 . In particolare, ove si proceda per le ipotesi di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e di ricettazione degli stessi, è di tutta evidenza che le finalità probatorie non possono che essere perseguite se non tramite il sequestro. 1.2. In ordine all’esistenza di un fumus commissi delicti, il Tribunale del Riesame -premessi i corretti riferimenti anche giurisprudenziali in merito alla natura del controllo circa la fondatezza dell’imputazione nella fase incidentale in materia di sequestro probatorio Sez. 2, numero 25320 del 5/5/2016, Rv 267007 -ha correttamente evidenziato che la riproduzione del marchio figurativo e la riproduzione di un modello di auto protetta da un marchio registrato impongono di ritenere configurabile, quanto meno in astratto, la sussistenza del pericolo di confondere il consumatore circa la provenienza e l’autenticità del bene. Tale valutazione, nella fase cautelare, impregiudicato ogni ulteriore e successivo approfondimento circa la fondatezza o meno dell’ipotesi ritenuta in prima battuta, può limitarsi ad una verifica astratta che faccia riferimento al titolo del reato per cui si procede ed agli atti acquisiti come, nel caso di specie, la consulenza tecnica Sez. 2, numero 25320 del 5/5/2016, Rv 267007 Sez. 2, numero 38603 del 20/09/2007 Rv. 238162 . Il presupposto cautelare del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi, in fase preliminare, d’altro canto, è configurabile ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge Sez. 2, numero 4217 del 20/11/2009 dep. 02/02/2010, Rv. 245895 e, in tal senso, gli esiti della consulenza del pubblico ministero, cui il Tribunale rinvia, danno adeguatamente conto della riproduzione di un marchio figurativo registrato e riferibile alla marca Jeep. L’uso di questo marchio figurativo, e la generale riproduzione dei caratteri distintivi del modello, anche se al giocattolo è apposto un diverso marchio, evidenziano, allo stato, una astratta idoneità a confondere il consumatore circa la provenienza del giocattolo o, quanto meno, in merito all’avvenuta approvazione del prodotto da parte del titolare del marchio originario Jeep. Il reato di cui all’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, tanto che non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano effettivamente indotti in errore circa l’originalità o la provenienza del prodotto Sez. 5, numero 5260 del 11/12/2013 dep. 03/02/2014, Rv. 258722 . La verifica circa l’idoneità della contraffazione a configurare in concreto il pericolo a confondere i consumatori, d’altro canto, non compete al giudice della cautela ma a quello di merito che potrà, eventualmente, all’esito dei necessari approfondimenti, anche attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti Sez. 5, numero 19512 del 26/04/2006 Rv. 234406 Sez. 3, numero 14812 del 30/11/2016 dep. 27/03/2017, Rv 269751 Sez. 3, numero 45735 del 29/11/2016 dep. 05/10/2017, Rv 271186 . In tale contesto e considerata la natura del sequestro oggetto del ricorso, l’ordinanza impugnata -nella quale appaiono coerentemente valutati gli elementi emersi dalle indagini e gli accertamenti tecnici effettuati ed è stata verificata la configurabilità astratta dell’ipotesi contestata non è censurabile in questa sede. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.