«Dammi 2 euro»: l’automobilista non paga e denuncia il parcheggiatore abusivo

Confermata in Cassazione la decisione pronunciata dai Giudici d’Appello. Evidente il reato compiuto dal parcheggiatore, che ha prima chiesto soldi all’automobilista e poi lo ha minacciato di danneggiarne il veicolo lasciato in sosta.

Automobilisti, denunciate i parcheggiatori abusivi che chiedono illegittimamente soldi per il veicolo lasciato in sosta. Questo il messaggio che arriva dalla Cassazione, messaggio che si concretizza nella condanna definitiva per estorsione nei confronti di un parcheggiatore abusivo. Premiato il coraggio dell’automobilista, che, nonostante le minacce subite, si è rivolto alle forze dell’ordine per raccontare l’episodio Cassazione, sentenza n. 30365/18, sez. II Penale, depositata oggi . Denaro. Scenario della vicenda è il parcheggio dell’ospedale a Eboli. Lì l’automobilista, uscito dalla vettura appena parcheggiata, viene avvicinato da uomo – uno straniero – che con tono minaccioso e prepotente gli chiede 2 euro per la sosta. La risposta dell’automobilista è netta niente soldi, perché lui, l’uomo che lo ha raggiunto nei pressi della vettura, è un parcheggiatore abusivo. Netta anche la reazione dello straniero, che minaccia ulteriormente il proprietario dell’automobile, dicendogli Se non mi dai i soldi, ti rompo la macchina . A quel punto, l’automobilista prima ribadisce il suo rifiuto di pagare e poi va a denunciare l’episodio alle forze dell’ordine. Consequenziale è il procedimento a carico del parcheggiatore abusivo, che si conclude ora in Cassazione con una condanna definitiva per estorsione . Confermata la valutazione compiuta prima in Tribunale e poi in Corte d’appello. Le decisioni prese dai giudici campani sono corrette, sanciscono i magistrati della Cassazione. In particolare, i Giudici del Palazzaccio ritengono evidente l’ estorsione messa in atto dal parcheggiatore, il quale ha richiesto una somma di denaro non dovuta , e altrettanto evidente la minaccia , riguardante i possibili pericoli per l’integrità della vettura in caso di mancato pagamento dei 2 euro. Su quest’ultimo fronte, infine, viene considerato irrilevante il fatto che l’automobilista non si sia sentito intimidito questo elemento non rende meno grave la condotta tenuta dal parcheggiatore.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 30365 Presidente Davigo – Relatore Rago Fatto e diritto 1. La Corte di Appello di Salerno con la sentenza di epigrafe confermava la condanna di An. Ab. per il delitto di tentata estorsione perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere Serino Carmine a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto. In particolare, dopo aver chiesto a Serino Carmine di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all'Ospedale Campolongo Hospital di Eboli, dicendogli con tono minaccioso e prepotente devi darmi 2 Euro per il parcheggio ed avendo Serino Carmine detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina . 2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo 2.1. l'errata qualificazione giuridica in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma della tentata violenza privata 2.2. l'insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l'automobilista a consegnare la somma di denaro richiesta. 3. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le censure in quanto Ad 1.1. non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile richiesta di una somma di denaro non dovuta Ad 1.2. la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale - considerata con giudizio ex ante - deve oggettivamente ritenersi la frase se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto ex plurimis Cass. 644/2014 . 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.