Arresto non convalidato per la mancanza di pericolosità degli spacciatori non abituali

Respinto il ricorso presentato dalla Procura. Confermata in Cassazione la decisione del Tribunale, che ha ritenuto illegittimo l’arresto di due uomini, sorpresi a cedere 1,3 grammi di marijuana. Per i Giudici, ci si trova di fronte a un fatto non grave.

Beccati a cedere marijuana. Prontamente fermati dalle forze dell’ordine due stranieri colti sul fatto. Le manette però non erano legittime, sanciscono ora i Giudici del Palazzaccio, confermando la decisione presa dai Giudici del Tribunale, che valutato considerato l’episodio non grave. Cassazione, sentenza n. 29566/18, sez. VI Penale, depositata il 28 giugno . Gravità. Nessun dubbio sui dettagli del fatto di cronaca due uomini sono stati sorpresi nella flagranza del reato di cessione di 1,3 grammi di marijuana . Pur a fronte di questo dato, i giudici del Tribunale non convalidano l’arresto facoltativo eseguito dalla polizia giudiziaria , osservando che il fatto non è grave e che va esclusa la pericolosità dei soggetti fermati. Questa visione viene contestata dalla Procura, che presenta ricorso in Cassazione, ricorso centrato soprattutto sul fatto che l’episodio che ha portato all’arresto si inserisce in una attività abituale di spaccio . Come elemento aggiuntivo a sostegno della tesi dell’arresto legittimo, viene anche evidenziato che risultavano all’epoca quattro segnalazioni per reati contro il patrimonio e due in materia di stupefacenti per uno dei due uomini fermati. Nonostante tutte queste osservazioni, però, anche in Cassazione viene ritenuta corretta la mancata convalida dell’arresto . In sostanza, è condivisa la valutazione operata in Tribunale, laddove si è sostenuto che la cessione di 1,3 grammi di marijuana non rappresenta un fatto grave, tale da giustificare l’arresto facoltativo , anche tenendo presente la mancanza di pericolosità delle persone fermate.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 ottobre 2017 – 28 giugno 2018 n. 29566 Presidente Conti – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Ravenna non ha convalidato l'arresto facoltativo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Ab. Mu. e Es. Ab., sorpresi nella flagranza del reato di cessione di grammi 1,3 di marijuana, in quanto non ha ritenuto il fatto grave e ha escluso la pericolosità degli arrestati. 2. Ricorre il pubblico ministero assumendo che il giudice avrebbe apoditticamente escluso la gravità del reato e la pericolosità degli arrestati senza considerare, da un lato, che l'episodio in questione si inserisce in un'attività abituale di spaccio, dall'altro, che la valutazione sulla pericolosità andava rapportata agli elementi conoscitivi della polizia giudiziaria che ha operato l'arresto, dai quali risultavano quattro segnalazioni per reati contro il patrimonio e due in materia di stupefacenti a carico di Ab 3. Il pubblico ministero ricorrente censura il provvedimento di mancata convalida dell'arresto giustificato dalla ritenuta non gravità del fatto contestato ai due indagati. Si osserva come, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive , né l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito . Tuttavia, questo non vuol dire che il giudice non debba anche verificare se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e, soprattutto, trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere, come si è detto, il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Ed è quanto ha fatto il Tribunale di Ravenna che ha ritenuto, sulla base di una motivazione calibrata sulla realtà dei fatti contestati ai due indagati, che la cessione di grammi 1,3 di marijuana non fosse un fatto grave, tale da giustificare l'arresto facoltativo, anche in considerazione della mancanza di qualsiasi tipo di pericolosità degli arrestati, uno dei quali è risultato incensurato, l'altro gravato da un solo precedente non specifico. E' evidente come il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto, ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto, soprattutto sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.