Non versa l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore: quali conseguenze?

La sottrazione agli obblighi economici imposti dalla legge può essere qualificata condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia nella fattispecie si tratta di mancata corresponsione di un assegno stabilito dal Tribunale in favore del figlio minore nato al di fuori del matrimonio .

Sul punto il Tribunale di Treviso con sentenza n. 554/18 depositata l’8 maggio. Il caso. Un uomo e una donna intrecciavano una relazione sentimentale e di convivenza e dalla loro unione nasceva un figlio. Quando il rapporto entrava in crisi e cessava la convivenza, il Tribunale affidava il figlio minore ai genitori in via condivisa e con collocamento prevalente presso la madre per il mantenimento il Tribunale disponeva che il padre versasse una somma mensile alla madre del minore, quale contributo per le spese di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il padre, però, non versava mai l’importo stabilito ad eccezione di un unico episodio giustificandosi con l’affermazione che non lavorava in modo regolare e che talvolta, lavorando in nero”, aveva versato alla ex alcune somme, senza farsi rilasciare ricevuta. Violazione degli obblighi di natura economica quali conseguenze. Il reato contestato è quello di cui all’art. 3 della legge n. 54/2006 che ha stabilito la regola dell’affido condiviso estendendo, in caso di violazione di obblighi di natura economica, la previsione penale contenuta nell’art. 12- sexies della legge n. 898/70 legge sul divorzio . La giurisprudenza è giunta ad affermare che il reato previsto dall’art. 3 legge n. 54/2006 si configurasse anche nell’ipotesi di omesso versamento della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio e a seguito della cessazione di un rapporto di convivenza tra i genitori. A favore di tale interpretazione depongono ragioni sistematiche che non consentono la sussistenza di tutele differenziate a seconda del fatto che la prole sia nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso. Inoltre, si argomentava, dalla lettura combinata dell’art. 4 comma 2 della legge n. 54/2006 e dell’art. 337- bis c.c. che prevede l’applicazione delle disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale deriva l’applicabilità anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Le modifiche post riserva di codice”. A seguito della legge delega n. 103/2017, il legislatore delegante ha previsto che dovessero essere inseriti nel codice penale tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore ed aventi ad oggetto diretto beni di rilevanza costituzionale. La conseguenza è che con d.lgs. n. 21 del 2018 è stato abrogato l’art. 3 della legge n. 54/2006 nonché l’art. 12- sexies della legge n. 898/70 ed è stato introdotto nel corpo del codice penale l’art. 570- bis c.p Violazione degli obblighi di assistenza familiare . La norma di nuovo conio prevede che le pene previste dall’art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare si applichino anche al coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero al coniuge” che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. L’effetto dell’abrogazione e della introduzione di una nuova previsione normativa, però, è quello di modificare l’area del penalmente rilevante avente ad oggetto la violazione degli obblighi assistenziali in materia familiare. La nuova norma infatti restringe l’area del soggetto attivo a chi rivesta la qualifica di coniuge” che integri la condotta di sottrarsi all’obbligo di corresponsione di un assegno o che violi gli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli. I principi di tassatività e di divieto di analogia in malam partem non consentono di estendere la portata della norma a chi non sia o non sia stato coniuge”. Logica conseguenza è che la norma non sanziona penalmente l’omissione degli obblighi a favore di figli nati da genitori non coniugati. L’omissione è depenalizzata tout court? La risposta è no. Sebbene non possa farsi rientrare nella norma di nuova introduzione, la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio rimane penalmente rilevante. Secondo il 1° comma dell’art. 570 c.p., è punito chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Tra i soggetti attivi del reato in discorso rientra anche il genitore non coniugato e, dal punto di vista oggettivo, vi rientra anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile, tra cui, nello specifico, la condotta di chi non corrisponde l’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale. Condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia. Secondo il Tribunale di chi si sottrae completamente agli obblighi di assistenza materiale nei confronti del figlio minore integra una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, intesa come comprensiva di ogni comportamento, attivo od omissivo, lesivo del vincolo di solidarietà familiare che riguarda non solo la famiglia fondata sul matrimonio ma anche la famiglia di fatto. Tale solidarietà, in presenza di un figlio minore, si protrae anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori perché la presenza di un figlio è portatrice di obblighi nei confronti del soggetto debole. La riqualificazione del reato . Ritenuto provata la violazione degli obblighi di assistenza materiale gravanti sul genitore non collocatario, il Tribunale, riqualificato come sopra esposto, il reato ha dichiarato l’imputato colpevole. Neppure idonea ad attenuare la sua responsabilità è stata ritenuta la condotta consistente nello spontaneo acquisto di vestiario o altri beni a favore del figlio secondo il Tribunale, un soggetto obbligato in forza di un provvedimento giurisdizionale non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con cose o beni che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il Tribunale ha cura di precisare che la riqualificazione operata non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Costituisce ius receptum che va esclusa ogni violazione quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza, fatto da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica. Inoltre, va esclusa la violazione del principio in parola quando la riqualificazione avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio la riqualificazione giuridica non può essere annoverata tra gli accadimenti a sorpresa” quando appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio sulla base di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale. Nel caso di specie, peraltro, nel capo di imputazione erano contestati gli elementi fondamentali del fatto e cioè la sottrazione agli obblighi economici imposti dalla legge. Tale condotta è tale da poter essere qualificata come contraria all’ordine o alla morale della famiglia .

Tribunale di Treviso, sentenza 17 aprile - 8 maggio 2018, n. 554 Giudice Vettoruzzo Fatto e Diritto motivazione 1. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 3 della legge 54/2006, così come descritto nel capo d'imputazione, e, in particolare, per avere omesso di versare la somma di euro 200 mensili stabilita dal Tribunale di Treviso quale contributo al mantenimento del figlio minore Lorenzo. L'istruttoria dibattimentale si esauriva nell'acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, nell'escussione della testimone e nell'esame dell'imputato. 2. Dal materiale probatorio raccolto è emerso quanto segue. e intrecciavano una relazione sentimentale e di convivenza e dalla loro unione nasceva, nel - omissis -, Lorenzo. Successivamente il loro rapporto entrava in crisi, la convivenza cessava e con decreto del 12 dicembre 2014 il Tribunale di Treviso affidava in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e disponeva che versasse a la somma mensile di euro 200 al mese quale contributo al mantenimento di Lorenzo, nonché il 50% delle spese straordinarie con decreto del 23 marzo 2015 la Corte d'Appello di Venezia confermava il provvedimento del Tribunale di Treviso cfr. copie dei due provvedimenti prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 16 marzo 2018 . Tuttavia, non versava mai il suddetto importo, fatta eccezione per la somma di euro 150 nel 2017 cfr., al riguardo, deposizione della , la quale ha precisato di avere sempre svolto il lavoro di commessa percependo uno stipendio mensile di circa 1.350 euro . In sede di esame l'imputato ha riferito che dal 2014 non aveva mai lavorato in modo regolare e che quando aveva potuto aveva dato del denaro al figlio e, inoltre, gli aveva comprato dei regali scarpe, abbigliamento, un telefonino, ecc. ha aggiunto che in alcune occasioni, quando lavorava in nero, aveva dato del denaro in contanti anche alla , anche se non si era fatto rilasciare una ricevuta. 3. Prima di vagliare l'esposto materiale probatorio, considerato che il reato contestato è quello di cui all'art. 3 della legge 54/2006, è necessario effettuare una premessa in merito al quadro normativo che attualmente sanziona penalmente l'inadempimento degli obblighi di assistenza familiare. Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018, da un lato, all'art. 7, ha abrogato l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 - così come l'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - dall'altro lato ha introdotto nel corpo del codice penale la nuova norma di cui all'art. 570 bis c.p. Quest'ultima disposizione recita le pene previste dall'art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli . Ora, appare evidente, che - benché alla luce dell'art. 85, lett. q , della legge delega 103/2017, il legislatore delegato si sarebbe dovuto limitare ad attuare il principio della riserva di codice in materia penale attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore aventi ad oggetto diretto beni di rilevanza costituzionale - la norma in questione, combinata con l'abrogazione dell'art. 3 della legge 54/2006, pare avere modificato l'area del penalmente rilevante relativa alla violazione degli obblighi assistenziali in materia familiare. In particolare, per quello che interessa in questa sede, va osservato che nella vigenza dell'art. 3 della legge 54/2006, la più recente e convincente giurisprudenza era giunta alla conclusione che il reato previsto da detta disposizione si configurasse anche nell'ipotesi di omesso versamento della somma fissata dall'autorità giudiziaria per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e a seguito della cessazione di un mero rapporto di convivenza tra i genitori cfr. Cass. Pen., 6 aprile - 19 maggio 2017, n. 25267 Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 288 del 25 gennaio 2017 . Tale interpretazione era sostenuta, da un lato, dall'osservazione che ragioni sistematiche non consentono la sussistenza nell'ordinamento di tutele differenziate a seconda del fatto che la prole sia nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso , dall'altro lato, dalla lettura combinata dell'art. 4, comma 2, della legge 54/2006 che stabilisce che le disposizioni della stessa legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e dell'art. 337 bis c.c., il quale prevede che l'applicazione delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX, libro primo, del codice civile relative all'esercizio della responsabilità genitoriale si applicano anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio . Sennonché, come già osservato, ora la disposizione dell'art. 3 della legge 54/2006 la quale stabiliva che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è stata abrogata e solo apparentemente sostituita dall'art. 570 bis c.p. In realtà, l'art. 570 bis c.p. afferma che le pene previste dall'art. 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno o che viola gli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli. Naturalmente non è coniuge chi non è coniugato, e non lo è mai stato, ed i principi di tassatività e divieto di analogia in malam partem impediscono di applicare la norma a chi coniuge non è. Ne consegue che l'art. 570 bis c.p. non sanziona penalmente l'omissione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nati da genitori non coniugati. Resta da vedere se tale omissione sia stata depenalizzata tout court o se rientri in altre norme incriminatrici. Si deve ritenere che la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio sia attualmente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 570, comma I, c.p., in particolare quando, come nel caso di specie, non sia contestata anche la circostanza di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza che potrebbe portare a configurare il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. . Tale norma punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale . La applicabilità della disposizione in parola alla fattispecie concreta in questione deriva dalle seguenti considerazioni - soggetto attivo del reato è anche il genitore non coniugato - rientra nella tutela penale apprestata dall'ari. 570 comma 1 c.p. anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile cfr. Cass. Pen., sez. un., 31 gennaio - 31 maggio 2013, n. 23866 e sicuramente viola tali obblighi il genitore che non corrisponde l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale - la condotta di chi si sottrae completamente ai suoi obblighi di assistenza materiale - non corrispondendo per anni e completamente l'assegno di mantenimento a favore del figlio naturale - concretizza senza dubbio una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, comunemente intesa come comprensiva di ogni comportamento attivo o omissivo lesivo del vincolo della solidarietà familiare tale vincolo di solidarietà familiare non riguarda, ovviamente, solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche la famiglia di fatto ed è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è come tale portatrice di obblighi nei confronti del soggetto debole, il minore, ma anche nei confronti degli ex conviventi, alla stregua di una nozione ampia di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela su questi ultimi concetti, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., cfr., ex plurimis, Cass. Pen., 20 aprile - 22 maggio 2017, n. 25498 . 4. Alla luce delle puntualizzazioni svolte - e premesso che nonostante nel capo d'imputazione la venga indicata come moglie dell'imputato i due non sono mai stati coniugati, ma solo conviventi more uxorio - il va dichiarato colpevole del reato ascrittogli, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 570, comma 1, c.p. In fatto, è provato che l'imputato violava gli obblighi di assistenza materiale su di lui incombenti come genitore non corrispondendo sostanzialmente mai in quattro anni l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 200 mensili stabilito dal Tribunale di Treviso con decreto del 12 dicembre 2014 a favore del figlio minore Lorenzo. La circostanza del pressoché totale mancato pagamento è pacifica, atteso che è stata puntualmente riferita dalla e che la difesa non ha prodotto alcun documento attestante eventuali versamenti né ha introdotto altre prove sul punto. Del tutto infondate, poi, si rivelano le argomentazione difensive attinenti ad una asserita incapacità economica dell'imputato a far fronte a suoi obblighi. Lo stesso nel corso del suo esame, ha ammesso di avere lavorato negli ultimi quattro anni, seppure non con continuità, e ha aggiunto di avere svolto anche dei lavori in nero cfr. pagina 10 del verbale stenotipico dell'udienza del 16 marzo 2018 d'altro canto, il fatto che l'imputato possa contare su entrate mensili regolari e di una certa consistenza è dimostrato dal fatto che lo stesso, come da lui stesso riferito, paga regolarmente un affitto di 600 euro al mese. Va aggiunto, infine, che la responsabilità dell'imputato non è neppure esclusa né attenuata dal fatto che lo stesso abbia provveduto ad acquistare vestiario o altri beni a favore del figlio è chiaro, infatti, che il soggetto obbligato in forza di un provvedimento giurisdizionale non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con cose o beni che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. In diritto, si è già detto e argomentato che il fatto contestato va riqualificato nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 570 c.p., procedibile a querela che è presente agli atti ed è stata sporta dalla Al riguardo, va solo puntualizzato, a scanso di equivoci, che nel caso di specie la riqualificazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, anche letto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità cfr. la esemplare sentenza Cass. Pen., 24 settembre 2012 - 19 febbraio 2013, n. 7984 va esclusa ogni violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, da un lato, quando nel capo d'imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica, dall'altro lato, quando la riqualificazione avvenga nel rispetto del principio del contradditorio, rispetto assicurato dal fatto che la diversa qualificazione giuridica non avvenga a sorpresa . Ebbene, non si può certo dire che la diversa qualificazione giuridica avvenga a sorpresa quando la stessa appare come uno dei possibili si può dire non sorprendenti epiloghi decisori del giudizio sulla base di quanto chiaramente emerso dal materiale probatorio, alla stregua, per di più, di argomentazioni introdotte dalla stessa difesa, la quale, di conseguenza, ha avuto la piena possibilità di interloquire sul punto, come avvenuto ne caso di specie, atteso che è stata proprio la difesa, in sede discussione, a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto valorizzando che l'imputato e la non erano coniugati. Nel capo d'imputazione, poi, sono contestati gli elementi fondamentali del fatto, cioè che l'imputato si sottraeva agli obblighi economici imposti dalla legge omettendo di versare l'assegno di euro 200 mensili per il mantenimento del figlio minore Lorenzo stabilito dal Tribunale di Treviso, dal dicembre 2014 e con condotta permanente. Tale condotta - si ribadisce, descritta in fatto - è tale da poter essere qualificata come contraria all'ordine o alla morale della famiglia per le ragioni già esplicitate. 5. Venendo al trattamento punitivo, non emergono elementi positivi valorizzabili al fine del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando negativamente, da un lato, il precedente per lesioni a suo carico, dall'altro lato il lungo lasso temporale durante il quale si è protratta la sua condotta. In base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa stimasi quella di euro 1.000 di multa la pena pecuniaria, vista la personalità dell'imputato, si ritiene maggiormente rispondente alle esigenze rieducative , oltre al pagamento delle spese processuali. Non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la prognosi non è favorevole, considerando che la condotta delittuosa si è protratta per ben quattro anni e che l'imputato non ha iniziato a corrispondere, neppure parzialmente, il dovuto neanche a seguito della querela presentata dalla P.Q.M. Visti gli artt. 533,535,521 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli - riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 570, comma 1, c.p. - e lo condanna alla pena di euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Fissa giorni 30 per i motivi.