Inutile per il cittadino extraeuropeo invocare il radicamento in Italia per sottrarsi al MAE

L’art. 18, lett. r, l. n. 69/2005 che consente il rifiuto della consegna del soggetto destinatario di un mandato d’arresto europeo all’autorità giudiziaria procedente trova applicazione solo con riferimento ai cittadini italiani ed ai cittadini di un altro Pese membro dell’UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29290/18, depositata il26 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino disponeva la consegna di un cittadino della Sierra Leone all’autorità giudiziaria del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in relazione alla condanna, pronunciata in absentia , alla pena di 4 anni di reclusione per i reati di tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. Il reo propone ricorso per la cassazione della sentenza dolendosi per non aver la Corte territoriale considerato gli elementi indicativi del suo radicamento in Italia ed ostativi alla consegna. Rifiuto della consegna. In materia di rifiuto della consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, l’art. 18, lett. r, l. n. 69/2005 non trova applicazione nei confronti di cittadini di Paesi extracomunitari. Lo ricorda la Suprema Corte che chiarisce come dal dato letterale e da un’interpretazione sistematica delle norme in materia, avallata anche dalla Corte Costituzionale sentenza n. 227/2010 , in virtù del principio di non discriminazione dei cittadini UE, la regola del rifiuto della consegna ai fini dell’esecuzione della pena detentiva si applica ai cittadini italiani ed ai cittadini di un altro Pese membro dell’UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. Nel caso di specie, sottolineano gli Ermellini, mancano i presupposti di rilevanza relativi al fatto che il ricorrente abbia nel territorio italiano residenza o stabile dimora. Il concetto di residenza rilevante in materia di mandato d’arresto europeo non coincide infatti con il mero dato formale anagrafico, ma tiene conto dell’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede quantomeno principale – se non esclusiva – e consolidata degli interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali [] . La Corte d’Appello torinese, correttamente applicando tali principi, ha affermato che la residenza anagrafica del ricorrente nel Comune di Torino è meramente fittizia non essendo egli reperibile presso l’indirizzo indicato, fermo restando che il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato per motivi umanitari non dimostra alcun radicamento effettivo in Italia, né in tal senso depongono le condanne penali riportate in territorio nazionale. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 – 26 giugno 2018, n. 29290 Presidente Mogini – Relatore Girodano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di M.S. , cittadino della omissis , all’autorità giudiziaria del Belgio in quanto colpito da mandato di arresto Europeo emesso il 21 novembre 2017 e relativo all’esecuzione della condanna alla pena di anni quattro di reclusione ivi emessa con sentenza del 5 settembre 2009, pronunciata in absentia. Il M. è stato ritenuto responsabile dei reati di tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale e associazione a delinquere, puniti ai sensi degli artt. 380, 381, 382, 433 quinquies, septies, octies e nonies del cod. pen. belga. 2. Avverso la suddetta sentenza M.S. ricorre per cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 18, comma 1, lett. r della legge n. 69 del 2005, e vizio di motivazione per la apodittica valutazione espressa dalla Corte territoriale sulla insussistenza di cause di radicamento nel territorio dello Stato italiano ostative alla consegna. I giudici non hanno adeguatamente valutato le circostanze dedotte e documentate dalla difesa e, cioè, che il M. è residente in Italia è titolare, fin dall’anno 2003, di permesso di soggiorno provvisorio rilasciatogli per motivi umanitari ha riportato condanna in Italia per reati in materia di stupefacenti, nell’anno 2004 è sottoposto ad altro procedimento penale per reato quivi commesso nell’anno 2014 e per il quale pende udienza preliminare fissata al 18 giugno 2018 è stato tratto, infine, in arresto a Torino, cioè il luogo di residenza, ed ha in Italia una fidanzata con la quale intrattiene colloqui durante la detenzione cautelare in corso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, premesso che la Corte ha erroneamente ritenuto che fosse stato prodotto un mero avviso di conclusioni delle indagini, ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., invece che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, denuncia la violazione dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005 che non prevede, ai fini dell’invocato rinvio dell’esecuzione della consegna, alcuna valutazione comparativa tra la gravità dei reati. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. È infondato il primo motivo di ricorso che, in materia di rifiuto della consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura sicurezza privative della libertà personale, muove dalla erronea premessa di applicazione dell’art. 18, lett. r , della legge del 22 aprile 2005 n. 69 anche al cittadino di Paesi extracomunitari. Infatti, la disposizione in parola, anche all’esito della estensione operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2010, impone di affermare che il rifiuto della consegna, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno, si riferisce al solo cittadino italiano ovvero al cittadino di un altro Paese membro dell’Unione Europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. Chiara ed univoca è la lettera del citato art. 18, comma 1, lettera r della legge n. 69 del 2005, al pari delle ragioni di carattere sistematico evincibili dalla richiamata decisione del Giudice delle Leggi che, ai fini della pronuncia di illegittimità, ha ravvisato la violazione degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione alle disposizioni recate dalla decisione quadro 2002/584/GAI e all’art. 18 del TFUE già art. 12 del TCE sul principio di non discriminazione dei cittadini dell’Unione Europea, giustificando l’estensione della norma in materia di rifiuto della consegna oltre i suoi limiti formali con riferimento alla comune appartenenza dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ad un unico spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui il sistema del mandato di arresto Europeo costituisce espressione. A tale riguardo, il Collegio osserva che nel caso di specie mancano i presupposti di rilevanza che potrebbero eventualmente consentire ulteriori approfondimenti, peraltro in alcun modo evocati dal ricorrente, circa la possibilità di applicare la norma in esame anche al cittadino extracomunitario che legittimamente ed effettivamente abbia nel territorio italiano residenza o stabile dimora che consenta di acquisire con lo Stato di esecuzione legami d’intensità pari a quelli che si instaurano in caso di residenza . Come ampiamente argomentato dalla sentenza impugnata, non esistono infatti ragioni per ritenere accertata in capo al ricorrente la residenza o la stabile dimora nel territorio italiano, nell’accezione giuridica al riguardo tracciata da questa Corte e secondo la quale la nozione di residenza che viene in considerazione per l’applicazione dell’art. 19 lett. c della legge 22 aprile 2005, n. 69, non si riferisce al mero dato formale anagrafico, ma deve tener conto dell’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, la condanna all’estero e l’inizio della presenza in Italia mentre solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni è possibile prescindere dalla valutazione di tali specifici elementi sintomatici Sez. 6, n. 10042 del 09/03/2010, P.G. in proc. Matei, Rv. 246507 Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414 sulla definizione di dimora rilevante ai medesimi fini, rappresentata dal soggiorno nello Stato stabile e idoneo a consentire l’acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza, Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, Echim, Rv. 259118 . Ebbene, con argomentazioni ineccepibili e fondate sulla disamina delle risultanze processuali, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che la residenza anagrafica del ricorrente nel Comune di Torino è puramente fittizia, poiché a seguito delle ricerche ivi svolte il M. non è risultato reperibile presso il detto indirizzo, né sono stati acquisiti elementi che denotino l’effettivo radicamento del ricorrente in Italia, Paese nel quale la sua presenza deve ritenersi, piuttosto, correlata alla necessità di sottrarsi al processo belga e alla esecuzione della pena all’esito inflittagli, in mancanza di elementi quali lo svolgimento di attività lavorativa e il conseguente pagamento di oneri contributivi e fiscali, del tutto carenti. In tale quadro, il possesso di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato nel 2003 per motivi umanitari non può essere ritenuto dimostrativo di un effettivo radicamento del ricorrente in Italia, mentre la condanna penale da lui riportata nell’anno 2004 e il procedimento penale pendente a suo carico, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta di consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l’esistenza di un radicamento territoriale stabile e non estemporaneo nello Stato Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014 - dep. 23/04/2014, Tirziman, Rv. 262760 . Neppure sono stati concretamente allegati elementi che denotino la esistenza di rapporti familiari meritevoli di tutela. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 L. n. 69 del 2005 ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione , ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014 - dep. 06/03/2014, B, Rv. 259340 , valutazione che, se sostenuta da idonea motivazione si sottrae al sindacato di legittimità Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, Vadanoiu, Rv. 247097 . Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali regole, a prescindere dal riferimento allo stato del procedimento italiano, valorizzando l’entità della pena inflitta al M. dall’autorità giudiziaria Belga e la gravità dei reati posti a fondamento del mandato di arresto esecutivo e, cioè, reati contro la persona, connessi allo sfruttamento sessuale, e traffico di esseri umani, a fronte di un reato quale la indebita utilizzazione di carte di credito che costituisce oggetto del procedimento in Italia. In tale contesto la decisione della Corte torinese, correttamente ispirata al descritto canone della discrezionalità vigente in materia, non appare censurabile perché adeguatamente sorretta da argomentazioni prive di qualsivoglia illogicità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti previsti dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.