Incidente stradale nei pressi di un cantiere: la responsabilità per l’omicidio colposo

In tema di responsabilità pe omicidio colposo stradale in caso in cui l’incidente abbia origine dall’assenza delle misure di sicurezza stradali per segnalare e delimitare i cantieri nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente .

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 29291/18, depositata il 26 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con la quale l’imputato, in qualità di legale rappresentante e di responsabile della sicurezza di una ditta, veniva condannato per il delitto di omicidio colposo a causa della violazione del codice stradale e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili. Nella specie l’incidente veniva materialmente causato dalla condotta di un terzo, anch’esso rinviato a giudizio, che conducendo la propria autovettura nei pressi del cantiere della ditta si scontrava con l’auto della persona offesa poi deceduta. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito deducendo la mancanza di motivazione dei Giudici in relazione all’incidenza causale delle presenza di un cantiere al centro della careggiata rispetto all’incidente mortale verificatosi. Secondo il ricorrente non poteva affermarsi che essendovi un divieto di sorpasso, violato dal conducente, non poteva affermarsi che se il cantiere fosse stato segnalato correttamente l’evento non si sarebbe verificato. Misure di sicurezza del cantiere e responsabilità del conducente. Il ricorso è infondato, secondo il Supreme Collegio, in quanto nella decisione di merito, anche se non viene attribuito un paragrafo intero alla questione promossa dal ricorrente, può essere comunque riscontrata una motivazione logica e congrua circa la sussistenza di più fatti colposi causativi dell’incidente attribuibili a diversi soggetti in relazione alla velocità e alla condotta e alla guida del conducente rispetto alle misure di sicurezza del cantiere. Tale motivazione è in linea con le svariate argomentazioni della giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, osservano i Giudici di legittimità, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale la circostanza aggravante delle violazione delle normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase delle circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada . Sottolinea infine la Cassazione che in caso di incidente originato dall’assenza di misure di sicurezza stradale per segnalare o delimitare dei cantieri nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel casi in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente . In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 marzo – 26 giugno 2018, n. 29291 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Napoli il 14 gennaio 2015 sentenza depositata il 14 aprile 2015 atti pervenuti alla S.C. l’11 luglio 2017 , per quanto in questa sede rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 marzo 2013 con la quale V.A. è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio colposo di M.G. , fatto commesso il omissis , con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili, e, per l’effetto, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2.1 Giudici di merito hanno così ricostruito i fatti. La notte tra il 18 ed il omissis A.A. , conducendo una Renault Clio ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito non meno di 108 km orari rispetto ad un limite di 30 km orari lungo una strada provinciale, a doppio senso di marcia, sulla quale erano in corso lavori di allargamento della sede stradale segnalati da cartelli e da strisce gialle a terra, prima sorpassava un’auto, condotta da M.M. , che procedeva a circa 50-60 km orari, poi rientrava e, in un tratto rettilineo, si trovava di fronte, al centro della carreggiata, un segnale che indicava una buca corrispondente al tombino da riparare sul quale erano in corso lavori autonomi rispetto a quelli per l’allargamento della carreggiata , costituente un piccolo cantiere che era segnalato solo da quattro paletti infissi a terra attorno alle quali era stato appeso un nastro di colore bianco rosso e, anziché sfilare a destra lasciandosi l’ostacolo a sinistra, si dirigeva verso sinistra invadendo l’opposta corsia di marcia e andando a collidere frontalmente con una Fiat Panda, la cui conducente, M.G. , decedeva poco dopo in ragione della gravi lesioni riportate nel violentissimo impatto. Il conducente la Renault Clio veniva condannato all’esito del giudizio o abbreviato. V.A. era rinviato a giudizio, in veste di titolare legale rappresentante e di responsabile per la sicurezza della ditta F.lli V. perforazioni , ditta esecutrice dei lavori di riparazione della condotta idrica che erano in corso sulla strada provinciale in questione, per omicidio colposo con violazione della disciplina di cui al regolamento di attuazione del codice della strada e delle norme in materia di sicurezza dei cantieri mobili su strada, per non avere segnalato o curato che venissero segnalati i lavori con le modalità fissate dalla normativa vigente all’epoca, e veniva condannato nel doppio grado di merito. I Giudici di merito hanno dato atto che la costituzione di parte civile doveva intendersi revocata per essere stata promossa azione dinanzi al Giudice civile v. infatti p. 3 della sentenza impugna e pp. 3-4 di quella del Tribunale . 3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della V.A. , tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia mancanza di motivazione . Ripercorsi i fatti ricostruiti nelle sentenza di merito e non contestando gli stessi, richiamate alcune emergenze istruttorie che si trarrebbero dal disegno allegato alla consulenza tecnica del P.M., dalla traccia di frenata dalla Renault Clio e dalla planimetria redatta dai Carabinieri, denunzia, in buona sostanza, il ricorrente omissione di pronunzia da parte della Corte di appello rispetto alla doglianza svolta nell’impugnazione di merito pp. 4-8 incentrata sulla ritenuta mancanza di incidenza causale della presenza del cantiere, non correttamente segnalato, al centro della carreggiata rispetto all’evento mortale verificatosi. Ad avviso del ricorrente, l’insieme degli elementi sia statici e cioè 1. presenza di lavori di allargamento della carreggiata, per un lungo tratto, sia a monte che a valle del punto in cui era collocato il tombino 2. segnalazione dei lavori stradali con appositi cartelli e presenza di linee gialle a terra 3. mancanza di illuminazione notturna sia dinamici ossia 1. velocità elevatissima e sprezzante delle regole del vivere civile da parte del coimputato A.S. , di certo superiore ai 108 km orari rispetto al limite massimo di 30 km orari, probabilmente, stando alla deposizione del teste oculare M.M. , di circa 130 km orari 2. manovra folle di A. consistita nel lasciarsi a destra, anziché a sinistra, il tombino così malamente segnalato 3. traiettoria non curvilinea ma rettilinea della Renault Clio riscontrati nel caso di specie costituirebbe, insomma, un fatto sopravvenuto da solo causativo della morte della malcapitata M.G. . Sarebbe conseguentemente irrilevante la presenza irregolarmente segnalata del cantiere relativo al tombino, peraltro di limitatissime dimensioni. In sostanza, ad avviso del ricorrente, esistendo un divieto assoluto di sorpasso, non si può affermare che se il cantiere fosse stato segnalato correttamente, l’evento non si sarebbe verificato. Del resto, anche in punto di prevedibilità delle possibili condotte poste in essere da conducenti indisciplinati di autovetture, non sembra che facilmente esse potevano essere astrattamente ipotizzabili, dal momento che, in quelle condizioni, si dovevano possedere capacità divinatorie anche per solo pensare che si potesse giungere a tanto, da parte di un conducente di autovettura come l’A. così alla p. 5 del ricorso . Prosegue il ricorrente p. 6 rammentando che i segnali relativi a cantieri di modeste dimensioni, come quello in esame, ai sensi dell’art. 30 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche della strada , per concludere l’atto di impugnazione dubitando che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato se A. non avesse superato, malgrado il divieto, l’auto di M. che lo precedeva ovvero se si fosse mantenuto ad una velocità sì vietata di circa 70/80 km orari ma tale, comunque, da rendere in concreto governabile l’auto. Si chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Va premesso che l’illecito non è prescritto infatti, omissis + 15 anni = omissis . 1.1.Ciò posto, osserva il Collegio quanto segue. Seppure la sentenza impugnata non dedichi un apposito autonomo paragrafo al tema posto dal ricorrente già con l’atto di appello cfr. pp. 4-8 , sì rinviene, in effetti, nella motivazione della sentenza impugnata una sintetica risposta, non illogica né incongrua, al problema posto. Alle pp. 5-6 della sentenza impugnata, infatti, si legge che la ragione della morte di M.G. è da attribuire ad un concorso di cause colpose indipendenti e si indicano le plurime omissioni, accertate tramite consulenza, da parte della ditta incaricata della riparazione del tombino quanto alla segnaletica mancanza di cartelli e di segnali, luminosi o catarifrangenti che indicasse un cantiere nel cantiere , attribuendo una maggiore responsabilità nella causazione dell’incidente alla velocità ed alla condotta di guida di A. cfr. al riguardo anche p. 13 della sentenza del Tribunale, ove si dà atto che il Giudice civile ha stimato nella percentuale dell’80 % la responsabilità di A. ma sottolineando, nel contempo, che il medesimo A. si trovava all’improvviso di fronte ad un ostacolo, che con la sola luce dei propri fari, non poteva che vedere quando era ormai troppo vicino allo stesso, mentre una adeguata e dovuta segnalazione del cantiere avrebbe potuto determinare nel conducente maggiore cautela e diverse condotte di guida. Discende da ciò la diretta responsabilità del V. , che in forza della qualità di legale rappresentante della ditta, aveva altresì la qualifica di responsabile per la sicurezza per i lavori appaltati e che dunque avrebbe dovuto operare il necessario controllo sulla corretta esecuzione dei lavori dei suoi operai Invero, l’imputato, in mancanza di specifica delega ad altri della qualifica di responsabile della sicurezza, delega da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al D.Lvo n. 626/94, risponde del non corretto lavoro dei suoi sottoposti p. 6 della sentenza impugnata . È ciò che si rinviene già, con maggiore impegno argomentativo, nella sentenza del Tribunale, che, ad esempio, alle pp. 7-8 dà ampiamente conto di essere a conoscenza e di avere valutato che la via era tutta cantierizzata e che inoltre alla p. 12 dà conto della concorrenza nel caso di specie di più fatti colposi attribuibili a diversi soggetti. Quanto, poi, alle dimensioni del cantiere ed al richiamo da parte del ricorrente p. 6 all’art. 30 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si osserva che l’impugnazione non coglie nel segno, in quanto il problema non è stato nelle dimensioni del cantiere ma nella posizione estremamente pericolosa dello stesso, sostanzialmente al centro della carreggiata, e nemmeno nella tipologia dei cartelli ma, in sostanza, nella quasi totale mancanza di visibilità della buca che si era creata in luogo del tombino che in precedenza occupava la sede stradale cfr., infatti, pp. 8-11 della sentenza del Tribunale e p. 6 di quella impugnata . 1.2. Del resto, la decisione della Corte di merito è in linea con plurime puntualizzazioni della Corte di legittimità, sia pure rese in fattispecie non del tutto coincidenti con quella in esame. Infatti In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l’aggravante nei confronti del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della strada, il quale, omettendo di apporre idonea segnaletica temporanea, determinava l’insorgenza di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza di un dosso non visibile, a causa del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motociclista Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643 In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l’aggravante nei confronti dell’amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plastica , cagionando così la morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell’auto finiva su una scarpata Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, P.G. in proc. Porcu, Rv. 252971 In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall’assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall’art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009, Agnello e altri, Rv. 244509 . 2.Resistendo, in definitiva, la sentenza alle doglianze del ricorrente, consegue il rigetto del ricorso e la condanna di V.A. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.