Il concomitante impegno professionale dell’avvocato non costituisce sempre legittimo impedimento

L’impegno professionale in altro procedimento costituisce infatti un’assoluta impossibilità del difensore a comparire in giudizio solo laddove egli prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento, rappresenti in quest’ultimo l’assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio.

Lo ha ribadito la sentenza della Cassazione n. 29214/18, depositata il 25 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza di prime cure che aveva condannato l’imputato per il delitto di minaccia aggravata. Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p., nonché l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale. Particolare tenuità del fatto. La prima doglianza viene dichiarata inammissibile, non potendo la questione dell’esclusione della punibilità ex art. 131- bis essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello ed in quella sede nessuna richiesta di applicazione dell’istituto era stata formulata. Legittimo impedimento. In merito alla dedotta omissione della motivazione sul rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, la Corte sottolinea che il giudice ha correttamente motivato la decisione con riferimento sia alla mancata indicazione di un sostituto processuale che alla non tempestività dell’istanza medesima, inviata solo il giorno prima dell’udienza. Secondo la consolidata giurisprudenza, l’impegno professionale in altro procedimento costituisce infatti un’assoluta impossibilità del difensore a comparire in giudizio solo laddove egli prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento, rappresenti in quest’ultimo l’assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 25 giugno 2018, n. 29214 Presidente Palla – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2016 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato le statuizioni penali pronunciate dalla sentenza di primo grado a carico di C.E. per il delitto di minaccia aggravata commesso ai anni di Z.R. , riformando parzialmente soltanto le statuizioni civili. 2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata richiesta l’assoluzione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131 bis c.p Assume il ricorrente di non aver potuto formulare prima tale richiesta, essendo l’atto di appello stato proposto precedentemente all’entrata in vigore dell’istituto giuridico di cui chiede l’applicazione, e che pur consapevole che la Corte di Cassazione compie solo valutazioni di legittimità, e non di merito, dalle stesse ricostruzioni degli stessi giudici di merito era emersa la manifesta tenuità del fatto. In particolare, il giudice di primo grado si era espresso in termini di esiguità dei fatto e della personalità del colpevole, tanto è vero che aveva applicato la pena minima di 50 Euro di multa. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 24 comma 2 e 111 Cost., 6 CEDU, 420 ter comma 5 c.p.p. e mancanza di motivazione sul rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza del 8/3/2016. Espone il ricorrente che la predetta istanza di rinvio formulata per legittimo impedimento per un impegno professionale concorrente è stata completamente trascurata dal giudice dell’udienza, che non ne ha fatto menzione neppure nella motivazione della sentenza, con conseguente nullità assoluta dell’ordinanza di rigetto. Il rigetto dell’istanza era stato pronunciato in violazione dei principi stabiliti da questa Corte. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Va osservato che dall’esame del verbale d’udienza d’appello del 8 marzo 2016 emerge che il ricorrente non ha chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.p. nonostante a quell’epoca l’istituto fosse già entrato in vigore. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello e in quella sede nessuna richiesta di applicazione di tale istituto è stata formulata Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678 . 2. Il secondo motivo è inammissibile anche in quanto manifestamente infondato. Va osservato che dalla lettura del verbale d’udienza del 8 marzo 2016 emerge che sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale del ricorrente il giudice di primo grado si è pronunciando rendendo una motivazione congrua con la quale il ricorrente non si è minimamente confrontato. In particolare, è stata evidenziata dal giudice, oltre alla mancata indicazione del motivo per cui non era stato nominato un sostituto processuale, la non tempestività dell’istanza, circostanza corrispondente al vero, risultando dall’esame degli atti processuali che il difensore aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello via P.E.C. in data 11 febbraio 2016 ed aveva formulato l’istanza di rinvio solo in data 7 marzo 2014, solo il giorno prima dell’udienza. Orbene, a prescindere che il giudice di primo grado ha fornito all’istanza un’articolata risposta, emerge in modo evidente che la stessa istanza non rispettava i consolidati principi elaborati da questa Corte in materia, secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395 . Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.