La clausola penale del contratto può nascondere un caso di usura

Laddove con la clausola penale le parti del contratto abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo usurario attraverso un simulato o preordinato inadempimento, è configurabile il reato di usura.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29010/18, depositata il 22 giugno, pronunciandosi sull’impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna del ricorrente per usura. Sussistenza del reato. Il Collegio coglie l’occasione per ricordare che l’art. 644 c.p. punisce la ricezione – o la promessa di ricezione – di interessi usurai quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, reato che si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi ma anche laddove oggetto dalla pattuizione siano comunque vantaggi usurai. Per tali, la giurisprudenza intende illegittimi profitti di qualsivoglia natura che l’ accipiens riceve e che per il valore raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura, cioè di interesse eccedente la norma . È dunque possibile individuare un collegamento diretto tra gli interessi o i vantaggi usurai conseguibili dall’ accipiens e la controprestazione da questi effettuata. Il legislatore ha definito tale collegamento come corrispettivo”, termine che inevitabilmente evoca il presupposto secondo cui il pagamento usurario trova causa diretta nella prestazione resa dal soggetto attivo. Nel caso di clausole penali inserite in un contratto, non è riscontrabile quell’elemento di corrispettività che costituisce elemento costitutivo della fattispecie in parola, posto che l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell’obbligazione principale essendo invece l’effetto susseguente ad una diversa causa, ovvero l’inadempimento della controparte. Laddove però, con la clausola penale le parti abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo usurario attraverso un simulato o preordinato inadempimento, torna ad essere configurabile il reato di usura. Ed è proprio questo il caso portato alla luce dalle risultanze probatorie correttamente lette dal giudice di merito e sottratte dunque all’apprezzamento di legittimità. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 febbraio – 22 giugno 2018, n. 29010 Presidente/Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto L.A.A.E. , in proprio, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.9.2016 con I quale la Corte di Appello di Catania lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 500,00 Euro di multa per la violazione dell’art. 644 cod. pen Il Ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen 1 ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. poiché la accusa si incentra non tanto sullo interesse pattuito, quanto sulla scrittura privata riportante la clausola penale equiparata nei suoi effetti economici ad una pattuizione di un interesse usurario. 2 Ex art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. vizio di motivazione perché non sono indicati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. L’affermazione della penale responsabilità sarebbe connessa esclusivamente alla clausola penale apposta nel contratto a sua volta ricollegata ad un inadempimento che si propone con carattere di eventualità. Il ricorrente afferma inoltre che manca la prova delle difficoltà economico-finanziaria della parte offesa, nonché la prova del dolo del ricorrente volto ad ottenere vantaggi usurari. 3 ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata decisione di condanna senza rispettare il principio dell’oltre ragionevole dubbio . 4 ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. 5 ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della violazione di norme penali sostanziali ed in particolare dell’art. 644 cod. pen. relativamente alla data della consumazione. Ritenuto in diritto Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Il ricorrente, prospettando la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., deduce una questione, mai prima dedotta nella fase del giudizio di appello. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606 comma 1 lett. e e 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen. l’atto di impugnazione è generico, perché il ricorrente non ha precisato in modo puntuale a la natura del vizio di motivazione b il punto della decisione dal quale si riscontri il vizio. Non rientra infatti fra i compiti del giudice dell’impugnazione né la selezione della natura del vizio lamentato, né la ricerca dello stesso nel corpo del provvedimento. Va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello ha indicato in modo preciso il meccanismo contrattuale con il quale è stata realizzato l’accordo usurario, cui è stata data puntuale esecuzione fra le parti, come desunto dalle dichiarazioni della persona offesa la cui credibilità ed attendibilità è stata puntualmente analizzata nella decisione impugnata. La doglianza relativa alla mancanza della prova dell’esistenza di una condizione di difficoltà economico-finanziaria della persona offesa è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Si tratta della deduzione di una circostanza di fatto che non risulta, dalla lettura dell’atto di appello, essere stata dedotta avanti la Corte Territoriale. Circa la denuncia della mancanza della prova del dolo del delitto di usura, va infine osservato che dalla lettura della decisione impugnata, complessivamente considerata, si evince la prova dell’elemento soggettivo del delitto di usura dolo generico che trova il suo momento espressivo nella sottoscrizione della scrittura privata fra le parti. In diritto va ancora osservato che la decisione dei giudici di merito è ineccepibile. L’art. 644 cod. proc. pen. sanziona la ricezione anche sotto la sola forma della promessa di interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. 108/1996 art. 2 , ma anche se oggetto della pattuizione sono comunque vantaggi usurari . Questi ultimi sono illegittimi profitti di qualsivoglia natura che l’accipiens riceve e che per il valore raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura, cioè di interesse eccedente la norma. Il dato testuale dell’art. 644 cod. pen. pone in stretta correlazione diretta gli interessi o i vantaggi usurari conseguibili dall’accipiens con la prestazione da quest’ultimo effettuata dazione di denaro o di altra utilità . Il collegamento che il legislatore ex art. 644 cod. pen. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del termine corrispettivo , rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la clausola penale per la sua funzione desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c. ex se, non può essere considerata come parte di quel corrispettivo che previsto dall’art. 644 cod. pen., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell’obbligazione principale, ma è l’effetto susseguente ad una diversa causa che è l’inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la clausola penale non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo usurario attraverso un simulato o preordinato inadempimento. I giudici di merito, attraverso la ricostruzione del fatto v. sentenza del tribunale mettono in evidenza come l’inadempimento dell’obbligazione contratta avesse caratteristiche di preordinazione con la conseguenza che la clausola penale va valutata come pattuizione mascherata di un interesse usurari. Trattasi di valutazione di merito adeguatamente giustificata che non è sindacabile nel merito. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile costituendo una critica generica della decisione impugnata, considerata sotto il profilo delle valutazioni di merito del materiale probatorio, in questa sede non sindacabile. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Con motivazione adeguata e non sindacabile nel merito la Corte territoriale ha individuato .nella indubbia gravità della condotta . la circostanza di fatto che, prevista ex art. 133 cod. pen., giustificata il rigetto della richiesta formulata dalla difesa. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Sulla base della disciplina vigente alla data della pronuncia della sentenza impugnata 30.9.2016 , per il reato contestato consumato in data ottobre 2006 non era ancora maturata la prescrizione che si verificherà solo nel febbraio del 2019. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.