Illegittima l’ordinanza sindacale di divieto di vendita di alcolici, sequestro di 239 bottiglie di birra annullato

Salvo il commerciante che vendeva bevande alcoliche nel centro storico in violazione di un’ordinanza emessa dal Sindaco. I Giudici di legittimità confermano l’annullamento del decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto un frigorifero e 239 bottiglie di birra, emesso dal Tribunale. La decisione è semplice, il Sindaco non era competente ad emanare il divieto.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 29035/18, depositata il 22 giugno. La vicenda. Il Tribunale di Pisa annullava il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto un frigorifero e 239 bottiglie di birra, emesso dal GIP nei confronti dell’indagato, in qualità di titolare di un esercizio commerciale, per il reato di cui all’art. 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità per aver violato l’ordinanza con il quale il Sindaco di Pisa aveva vietato di detenere bevande alcoliche in impianti refrigeranti e di venderle in un determinato arco temporale. Secondo il Tribunale il reato non era configurabile in quanto l’ordinanza sindacale aveva contenuto normativo, essendo destinata a una generalità di destinatari, non a soggetti determinati, né emessa in presenza di eventi specifici e circoscritti . Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ricorre per cassazione contro tale decisione sostenendo che, al contrario, sussistevano gli estremi del reato in quanto l’ordinanza violata era finalizzata a fermare una specifico e circoscritto consumo eccessivo di alcolici nel centro storico della città con pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblico. I poteri del sindaco. Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità non è integrato quando il provvedimento amministrativo violato difetti dei requisiti di legittimità e quindi debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale . Questo è il principio applicato dalla Suprema Corte per risolvere il caso di specie. In particolare in base alla giurisprudenza amministrativa del TAR Toscana, i comuni potevano adottare una disciplina limitativa della vendita di alcolici, ma all’epoca dell’emissione dell’ordinanza sindacale in questione tale compito non poteva essere assolto dai sindaci. Soltanto con il d.l. n. 14/2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città , conv. dalla l. n. 48/2017, è stato introdotto l’art. 7- bis al d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che prevede il potere del sindaco di disporre a determinati fini, con ordinanza non contingibile e urgente, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazioni di bevande alcoliche e superalcoliche . Da ciò consegue, secondo il Supremo Collegio, il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 novembre 2017 – 22 giugno 2018, n. 29035 Presidente Di Tomassi – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 novembre 2016, il Tribunale di Pisa, adito per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 21 ottobre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, avente per oggetto un frigorifero e duecentotrentanove bottiglie di birra detenuti in un esercizio commerciale da K.M. , al quale era stato contestato il reato di cui all’art. 650 cod. pen. per aver violato il 14 ottobre 2016, quale titolare di un esercizio commerciale, l’ordinanza del Sindaco di Pisa in data 14 settembre 2016, recante il divieto di detenere bevande alcoliche in impianti refrigeranti e di venderle in un determinato arco temporale. Il Tribunale osservava che il reato non era configurabile, perché l’ordinanza sindacale aveva contenuto normativo, essendo destinata a una generalità di destinatari, non a soggetti determinati, né emessa in presenza di eventi specifici e circoscritti. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 28 novembre 2016 in cui deduce che sono stati integrati gli estremi del reato, perché l’ordinanza violata - contingibile e urgente, finalizzata a fronteggiare una specifica e circoscritta situazione costituita dall’allarmante fenomeno dell’eccessivo consumo di alcolici nel centro storico della città con abbandono di bottiglie di vetro sulla strada e con pericoli concreti per la sicurezza e l’igiene pubblico - aveva perimetro applicativo comprendente una zona molto limitata del centro storico della città, già di per sé ristretta, ed aveva destinatari, raggiunti da notifica, individuati con riferimento alla sede e all’oggetto del rispettivo esercizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è integrato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ove il provvedimento amministrativo violato difetti dei requisiti di legittimità e quindi debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale Sez. 1, n. 11448 del 07/02/2012 - dep. 23/03/2012, Albera e altro, Rv. 252916 . 1.2. In base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, sent. 07/03/2013, n. 388 sebbene le amministrazioni dei comuni toscani potessero adottare una disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche, in base alle previsioni degli artt. 15-bis, comma 3, e 42, comma 4, l.r. 7 febbraio 2005 n. 28, all’epoca dell’emissione dell’ordinanza sindacale in questione - 14 settembre 2016 - tale compito non spettava, nello specifico, ai sindaci. Detta disciplina, infatti, non attiene all’apertura dell’esercizio commerciale, ma alla impossibilità di vendere un determinato bene in determinate fasce orarie e in determinate circostanze, quindi non può essere ricondotta a quella della regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali, prevista dall’art. 50, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e rientrante fra le competenze sindacali. Inoltre, l’emanazione da parte dei sindaci di ordinanze sindacali disciplinanti la limitazione della vendita di bevande alcoliche non può trovare giustificazione nell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dato il carattere strutturale e stabile, non contingibile e urgente, che a tali provvedimenti va riconosciuto. 1.3. Soltanto con il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, è stato introdotto, nell’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’art. 7-bis, che prevede il potere del sindaco di disporre a determinati fini, con ordinanza non contingibile e urgente, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Sulla base delle premesse esposte, deve concludersi con riferimento al caso ora in esame che l’ordinanza del Sindaco di Pisa dedotta in giudizio, datata 14 settembre 2016, va qualificata illegittima perché emessa da organo all’epoca incompetente. Ne consegue l’insussistenza del reato contestato e la correttezza del provvedimento qui impugnato. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.