Il GIP può archiviare parzialmente la notitia criminis e ordinare al PM nuove indagini

Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il GIP ordini al PM l’espletamento di ulteriori indagini nei confronti del soggetto da identificare quale autore del reato, ai fini dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, disponendo l’archiviazione parziale nei confronti della persona erroneamente indicata quale autore del reato.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28531/18, depositata il 20 giugno. Il caso. Il GIP del Tribunale di Brescia disponeva l’archiviazione parziale nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 515 c.p. e, al contempo, restituiva gli atti al PM per l’identificazione dell’autore del reato. In particolare il GIP evidenziava che l’indagato, in quanto mero mandatario, era estraneo alla fattispecie di frode in commercio per la quale si procedeva, mentre doveva essere individuato il legale rappresentante della società quale autore della condotta. Il Procuratore della Repubblica ricorre per la cassazione della pronuncia deducendone l’abnormità. Abnormità. Il Supremo Collegio coglie l’occasione per tornare sul concetto di abnormità dell’atto, categoria elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza, deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite . L’abnormità può dunque riguardare sia il profilo strutturale dell’atto che si ponga per la sua struttura al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale allorquando crea la stasi del procedimento. Nel caso di specie, l’atto del GIP non può definirsi abnorme sotto il profilo strutturale perché è espressamente riconosciuto dall’ordinamento il potere del GIP di respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al PM per la prosecuzione delle indagini. Allo stesso tempo deve escludersi un’abnormità funzionale sotto il profilo della stasi del procedimento. Si tratta infatti di una decisione che rientra nei poteri di controllo devoluti al GIP sulla notitia criminis . In conclusione, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il GIP, richiesto dal PM dell’archiviazione della notitia criminis iscritta contro una persona, ferma la sussistenza degli elementi normativi della fattispecie, ordini al PM l’espletamento di ulteriori indagini nei confronti del soggetto da identificare autore del reato, indagine che è prodromica all’iscrizione del nome nel registro notizie di reato, e disponga l’archiviazione parziale nei confronti della persona erroneamente indicata quale autore del reato .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 maggio – 20 giugno 2018, n. 28531 Presidente Di Nicola – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della repubblica del Tribunale di Brescia ricorre per l’annullamento del provvedimento, emesso in data 25 ottobre 2017, all’esito dell’udienza ex art. 409 cod.proc.pen., con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha disposto, art. 409 comma 4 cod.proc.pen., la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l’identificazione dell’autore del reato ed ha disposto l’archiviazione parziale nei confronti di S.M. . Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti di S.M. , persona indagato per il reato di cui all’art. 515 cod.pen., ha evidenziato che l’indagato era estraneo alla frode in commercio, essendo mero mandatario della società Re Mida spa e che, dunque, era stato erroneamente identificato quale legale rappresentante, cosicché disponeva l’archiviazione parziale, con riguardo alla sua posizione, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l’identificazione dell’autore della condotta legale rappresentante della società Re Mida spa, ritenendo integrati i presupposti oggettivi del reato. 2. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente e deduce la violazione di legge per abnormità dell’atto. Sostiene il ricorrente che pur costituendo in astratto un atto di manifestazione di legittimo potere, il provvedimento sarebbe stato adottato al di fuori di casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando una indebita regressione alla fase delle indagini preliminari con la conseguente stati del processo dopo che era stata esercitata l’azione penale e non consentendo la prosecuzione della stessa per l’intervenuta archiviazione. Il provvedimento sarebbe contraddittorio dal momento che in parte archivia e in parte impone l’ulteriore trattazione con nuove indagini, quanto all’identificazione dell’autore del reato. Il Giudice avrebbe dovuto respingere la richiesta di archiviazione e disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l’identificazione del legale rappresentante della società. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e comunque manifestamente infondato nel merito. Considerato in diritto 4. - Il ricorso del Pubblico Ministero, tempestivo perché non è applicabile la disciplina delle notificazioni ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150, 151 comma 2 cod.proc.pen. e della legge n. 221 del 2012, di conversione del d.l. n. 179 del 2012 che consente l’utilizzo della PEC, a partire dal 15/12/2014, per effettuare le notificazioni da parte della cancelleria a persone diverse dall’imputato, continuando ad operare, per il Pubblico Ministero, la disciplina di cui all’art. 153 comma 2 cod.proc.pen. mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria , è tuttavia inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, posto che, non potendo il provvedimento ritenersi caratterizzato da abnormità, lo stesso non era suscettibile di ricorso per cassazione. Come è noto la categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l’esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l’atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi. Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così affermato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603 Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 . Purtuttavia, sempre le Sezioni Unite di questa Corte n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590 sono giunte a circoscrivere, da un lato, l’abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale carenza di potere in astratto , ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge carenza di potere in concreto e, dall’altro, l’abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. 5. Premesso quanto sopra, nella specie non appaiono ricorrere né l’abnormità strutturale né quella funzionale. Non si può parlare, all’evidenza di abnormità strutturale in quanto è riconosciuto dalla legge il potere al G.I.P. di respingere la richiesta di archiviazione e restituire gli atti al P.M. per la prosecuzione delle indagini, né quella funzionale né sotto il profilo della stasi del procedimento, né di quello di esercizio di un potere pur previsto dalla legge ma in modo radicalmente diverso. 6. Il tema che viene qui in rilievo attiene al contenuto del potere di intervento del G.I.P. sull’esercizio dell’azione penale, tema che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che a partire dalle S.U. Minervini secondo cui non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il G.I.P., all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera notitia criminis , provvedimento che in non si pone in contrasto con il dettato costituzionale di cui all’art. 112 Cost. in quanto lungi dall’esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell’art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall’art. 335 c.p.p. Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162 . Tale approdo è stato ribadito dal più recente arresto delle Sezioni Unite Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786 espresso nel senso che non costituisce atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate. Pur avendo, nella fattispecie, ritenuto l’abnormità dell’atto con cui il G.I.P. aveva ordinato l’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, aveva affermato il principio di diritto sopra richiamato precisando che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen Da tale orientamento non si è discostata la successiva giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto legittimo, in quanto rientrante nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall’art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.I.P., all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell’accogliere tale richiesta, ordini all’organo inquirente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490 Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Sirago, Rv. 261645 , nonché di iscrizione di persona nota nel caso di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, e nel caso in cui ordini l’espletamento di ulteriori indagini nei confronti di soggetti identificati e per una ipotesi di reato diversa da quella già iscritta contro ignoti, previa iscrizione del nominativo dell’indagato e del titolo di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 5924 del 11/11/2014, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 262388 . 7. In tema è anche intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che, nel delineare i confini dei poteri del Giudice delle indagini preliminari e del Pubblico Ministero, alla luce del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, nel dichiarare infondate le questioni sottopostale, ha affermato che il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell’imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l’imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. perché significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali esercizio obbligatorio dell’azione penale , ma ha riconosciuto in capo al giudice il controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale con la conseguente possibilità in capo a questi di atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale si svolga in conformità al principio dell’obbligatorietà che la regge art. 112 Cost. , senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all’indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l’espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997 . Dunque ben può ordinare l’iscrizione del nominativo della persona nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. o ordinare l’iscrizione per un reato diverso da quello per il quale è stata avanzata richiesta di archiviazione . 8. Ne consegue che non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti di una persona per una ipotesi di reato, ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati, previa loro identificazione, per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge. A ciò non osta l’intervenuta pronuncia di archiviazione parziale nei confronti della persona indagata nei confronti della quale il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di archiviazione, poiché, nei confronti di questa, il procedimento deve ritenersi esaurito, con la pronuncia di archiviazione del giudice, all’esito del controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, mentre prosegue, a seguito di atto di impulso del giudice, nei confronti della persona, da identificare, non comportando così alcuna stasi del procedimento come sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente. 9. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal Pubblico Ministero dell’archiviazione della notitia criminis iscritta contro una persona, ferma la sussistenza degli elementi normativi della fattispecie, ordini al Pubblico Ministero l’espletamento di ulteriori indagini nei confronti del soggetto da identificare autore del reato, indagine che è prodromica all’iscrizione del nome nel registro notizie di reato, e disponga l’archiviazione parziale nei confronti nella persona erroneamente identificata quale autore del reato. 10. Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.