Niente posti nel Centro di permanenza temporanea: legittimo il provvedimento di allontanamento

A rischio uno straniero, originario del Marocco, beccato in Italia nonostante l’espulsione firmata dal Prefetto e l’allontanamento intimatogli dal Questore. Sufficiente, secondo i Giudici, il richiamo nel provvedimento questorile alla mancanza di posti nel più vicino Centro di permanenza temporanea.

Beccato in Italia nel marzo 2015 nonostante un provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto e un ordine di allontanamento firmato dal Questore datati luglio 2013. Plausibile la condanna dello straniero, originario del Marocco. Va ritenuto adeguato il riferimento fatto dal Questore alla impossibilità di accompagnare l’uomo in un Centro di permanenza temporanea per indisponibilità di posti Cassazione, sentenza n. 28259/18, sez. I Penale, depositata il 19 giugno . Accoglienza. Sorprendente la decisione presa dal Giudice di Pace di Verona, il quale ha osservato che nel provvedimento adottato dal Questore non vi era prova dell’accertamento della disponibilità di posti nel ‘Centro di permanenza temporanea’ e ha tratto la conclusione che andava disapplicato l’atto amministrativo , ossia l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato . Questa visione viene però messa in discussione dai Giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso della Procura di Venezia, sostengono che il provvedimento firmato dal Questore ha una motivazione adeguata, poiché si fa riferimento alla impossibilità di accoglienza nel ‘Centro di permanenza temporanea’ più vicino . In sostanza, non si può pretendere, spiegano i magistrati, che il Questore espliciti le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 maggio – 19 giugno 2018, n. 28259 Presidente Iasillo – Relatore Minchella Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza in data 11/05/2017 il Giudice di Pace di Verona assolveva So. Be. Zi. dal reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 286 del 1998 rilevava il Giudice di Pace che i fatti erano stati accertati in data 28/03/2015 e che la polizia giudiziaria aveva riferito che l'imputato, di nazionalità marocchina, era stato sottoposto a controllo sull'identità, dal quale era emerso che era stato colpito da un provvedimento di espulsione del Prefetto di Reggio Emilia e dalla relativa intimazione del Questore ciononostante, egli si tratteneva da anni in Italia senza giustificato motivo tuttavia, poiché l'ordine del Questore era stato impartito nella stessa data del decreto prefettizio 03/07/2013 , la motivazione del secondo provvedimento era soltanto apparente nella parte in cui motivava l'impossibilità di accompagnare lo straniero in un CPT per indisponibilità di posti lo stretto tempo avuto a disposizione induceva a concludere per una mera formula di stile poiché non vi era prova dell'accertamento della disponibilità di posti in un CPT veniva quindi disapplicato l'atto amministrativo e conseguiva l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b , cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale sostiene che l'ordine del Questore non deve esplicitare specifiche e dettagliate ragioni allorché la scelta risulti determinata dalla impossibilità di accoglienza presso un CPT, essendo sufficiente che il Questore indichi i presupposti della modalità di esercizio del potere, per come era stato fatto nella fattispecie. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il provvedimento che aveva intimato all'imputato di lasciare il territorio dello Stato era motivato dando atto della accertata indisponibilità di posti presso i centri di permanenza temporanea ove trattenere lo straniero. L'ordine questorile, pertanto, aveva una motivazione sufficiente in ordine alla possibilità di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, dappoiché l'espressione era idonea a tal fine Sez. u. n. 2451, Rv. 238196 . La Corte rileva che la uniforme giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il provvedimento del Questore che ordina l'allontanamento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve contenere un'autonoma motivazione, non potendo richiamare il provvedimento del Prefetto in quanto, mentre questo si riferisce ai presupposti dell'espulsione, quello del Questore si riferisce alle sue modalità. In relazione a tali modalità la norma stabilisce che l'espulsione deve essere eseguita in primo luogo con accompagnamento alla frontiera se ciò non è possibile, perché lo straniero non è identificato o non ha documenti di viaggio o non vi è disponibilità del vettore, deve essere trattenuto presso un centro di accoglienza qualora non vi sia disponibilità di posti, come ultima possibilità è previsto l'ordine di allontanamento. Ne consegue che il Questore deve dare conto del perché non sia stato possibile seguire l'intero iter previsto dalla legge e lo deve fare con una motivazione che dia conto dei motivi che gli hanno impedito di eseguirla con altre modalità, anche se lo può fare in nodo sintetico e senza dover specificare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. In altri termini, non è necessario che tale ordine espliciti le specifiche e dettagliate ragioni della scelta, allorché questa risulti determinata dalla impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino cfr. per tutte Cass. 23.11.2003 n. 40299 Cass. 12.2.2004 n. 5822 . È pacifico che il provvedimento del Questore debba essere motivato, poiché tutti gli atti amministrativi devono essere motivati, a norma del L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie che non esistono nel caso in esame Sez. 1, n. 24816 del 19/05/2005, Romani , così come è altrettanto pacifico che il giudice penale può e deve verificare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto del reato sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, onde escluderne, eventualmente, la applicabilità nel caso in concreto v. per tutte Cass. Sez. 1, 9.12.1999, Cozzolino tuttavia ciò comporta che il Questore è tenuto ad indicare i presupposti delle modalità dell'esercizio del suo potere con riguardo alle situazioni che possono verificarsi impossibilità di eseguire immediatamente la espulsione e di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea , ma non anche che debba scendere nella dettagliata indicazione delle circostanze per cui, ad esempio, i posti nel centro di permanenza temporanea sono già occupati. La legge richiede la motivazione del provvedimento, che non significa però la esplicitazione di dettagli tecnici che devono, in ipotesi, restare riservati anche per ragioni di sicurezza. Nel caso in esame, il Questore ha indicato le ragioni per cui non era possibile eseguire immediatamente la espulsione coattiva ed ha specificato che non era possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, per cui era obbligato ad emettere ordine di allontanamento ne consegue che deve ritenersi che le ragioni della scelta siano state esplicitate e che non possa parlarsi di mancanza di motivazione del provvedimento del Questore. Né rileva che la motivazione di parte del provvedimento costituisca la ripetizione della formula normativa, poiché ciò non può essere interpretato come un vizio del provvedimento, il quale, in certe situazioni, può essere motivato per relationem ad altro provvedimento precedente ovvero ripetendo la formula della legge, se non vi è necessità di specificazioni concrete. La motivazione dell'ordine del Questore, nella specie, appare in definitiva corretta non potendosi richiedere che il Questore espliciti le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina, essendo al contrario sufficiente, per motivare il provvedimento, la attestazione del Questore in ordine alla impossibilità di inviare lo straniero presso il centro di accoglienza Sez. 1, 29727 del 15/06/2007, Rv 237591 Sez. 1, n. 8357 del 17/02/2006, Rv 234081 Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009, Rv 243229 . La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verona, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verona, in diversa persona fisica.