Scontro inevitabile per non aver rispettato lo stop: condannato per omicidio colposo

Indubbia la responsabilità del conducente che, omettendo di rispettare lo stop e di dare precedenza al veicolo che stava percorrendo la strada principale, ha cagionato il decesso del conducente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27395/18, depositata il 14 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di prime cure che dichiarava l’imputato colpevole di omicidio colposo commesso in violazione delle norme del codice della strada. Dalla ricostruzione dei fatti, emergeva che l’imputato, alla guida della propria auto, non rispettava un segnale di stop ed, omettendo di dare precedenza ad altro veicolo, collideva con quest’ultimo. Il difensore ricorre per la cassazione della pronuncia. Nesso di causalità. La Corte di legittimità condivide l’argomentazione della Corte territoriale che ha correttamente ricostruito la responsabilità del ricorrente. Egli infatti non ha rispettato il segnale di stop, condotta che ha causato il sinistro e ciò a prescindere dalla colpa concorrente della vittima che aveva infatti azionato i freni per cercare di evitare l’impatto, segno evidente di una condotta di guida regolare” e non abnorme . Il nesso causale è dunque integralmente riconducibile al ricorrente non essendo il comportamento dell’altro conducente coinvolto caratterizzato da eccezionalità ed atipicità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 marzo – 14 giugno 2018, n. 27395 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.1.2017 la Corte di appello di Palermo ha confermato nel merito la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto T.G. colpevole del reato di cui all’art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di C.V. in particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici, il omissis la Fiat Seicento condotta dal C. , che procedeva sulla strada provinciale n. omissis , all’altezza dell’intersezione con la strada , collideva con la Mercedes condotta dall’imputato, che si stava immettendo sulla strada provinciale, senza aver rispettato il segnale di Stop, omettendo di dare la precedenza al veicolo della vittima, che in conseguenza dell’incidente veniva ricoverata in ospedale, dove decedeva due giorni dopo, il omissis . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili. I Ritiene erroneo il giudizio della Corte territoriale secondo cui, se è indubbio che la persona offesa nell’occorso abbia violato più regole cautelari trattandosi di soggetto privo di patente, affetto da Alzheimer e da schizofrenia, che percorreva il tratto di strada interessato dal sinistro a velocità stimata in 90 km/h, superiore al limite di 50 km/h, e con fari spenti nonostante l’orario serale , ciò non escluderebbe la responsabilità dell’imputato, il quale, non rispettando il segnale di STOP, ha dato causa al sinistro. Secondo il ricorrente, se da un lato pare indiscutibile l’assoluta interdipendenza tra il sinistro stradale e la condotta posta in essere dal C. , dall’altro appare illogica e carente la motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità tra l’affermata sussistenza di nesso eziologico in ambedue le condotte dei soggetti in causa e l’acclarata prevedibilità ed evitabilità assolute dell’evento solo con riferimento alla condotta del C. . II Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha illogicamente ritenuto che l’evento mortale in questione, verificatosi per i gravissimi errori iatrogeni in cui incorsero i medici operatori, sarebbe eziologicamente riconducibile alla condotta dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte di appello ha ricostruendo il fatto e valutato la responsabilità dell’imputato sulla base di un iter motivazionale congruo e razionale, esente da manifeste aporie logiche o dalla scorretta applicazione di norme giuridiche. Al riguardo, va anche rammentato che nella specie si è in presenza di una c.d. doppia conforme di condanna, per cui le motivazioni delle sentenze di merito di primo e secondo grado si integrano a vicenda, costituendo un corpo unico, con tutti i noti limiti connessi alla impossibilità per la parte di dedurre il vizio logico della motivazione sul piano del travisamento della prova Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 26990601 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701 Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401 . 3. Il primo motivo di ricorso è ai limiti della inammissibilità, perché generico e scarsamente intelligibile, non essendo chiaro se il ricorrente abbia inteso contestare la configurabilità del nesso causale fra la condotta dell’imputato e l’evento o la sussistenza della cd. causalità della colpa, in relazione alla condotta del prevenuto peraltro nel caso il comportamento alternativo lecito del T. fermarsi allo Stop avrebbe certamente impedito l’evento. Il ragionamento seguito dai giudici di merito è certamente congruo e non illogico l’imputato non ha rispettato il segnale di Stop e tale condotta ha contribuito a determinare l’incidente, a prescindere dalla colpa concorrente del C. , che comunque non procedeva a zig zag ma con andatura diritta, tanto da aver azionato i freni per cercare di evitare l’impatto, segno di una condotta di guida regolare e non abnorme. La sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta, pure colposa, tenuta dalla vittima non sia stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del prevenuto e l’evento, non avendo riscontrato nel comportamento del C. una condotta eccezionale ed atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’incidente stradale. Infatti i giudici di merito, per escludere l’abnormità della condotta della vittima, hanno adeguatamente considerato quanto risultante dai dati probatoriamente emersi, secondo cui il C. procedeva con andatura diritta, come risultante dalla traccia della frenata, che si è protratta fino al punto d’urto, ubicato nella corsia di marcia della Fiat Seicento, invasa dalla vettura condotta dall’imputato a seguito del mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, del segnale di Stop. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. Si censura che la asserita condotta colposa dei medici non è stata considerata interruttiva del nesso causale, secondo una argomentazione apodittica, che non specifica le ragioni in fatto e in diritto di tale asserzione. E ciò a fronte di una motivazione assolutamente corretta e lineare dal punto di vista logico-giuridico i giudici hanno motivatamente escluso che nel caso ricorressero gli estremi di una condotta colposa dei medici tale da avere innescato un rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Sorrentino e altri, Rv. 26436501 , e quindi avulso dalla lesione direttamente conseguente all’infortunio stradale, che ne costituisce invece un imprescindibile antecedente. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.