Ammissione al gratuito patrocinio e computo del reddito

Può essere ammesso al gratuito patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia, aggiornata ogni anno con apposito decreto ministeriale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 27423/18 depositata il 14 giugno. Il caso. Il Tribunale di Milano revocava il decreto con cui l’interessato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in accoglimento della richiesta delle Entrate sulla base dell’accertamento del superamento dei limiti di reddito indicati dalla legge per poter accedere a tale beneficio. L’interessato propone istanza di revoca del provvedimento dichiarando l’esistenza di un conflitto coniugale con l’ex moglie, dalla quale vive separato da anni, non potendo quindi far rientrare nel computo del reddito anche quello della ormai non più convivente. La disciplina del gratuito patrocinio e i limiti del reddito imponibile. Il d.P.R. n. 115/2002 all’art. 76 sancisce che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale di reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia aggiornata annualmente da apposito decreto ministeriale. Prosegue poi la norma che se il soggetto convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia, tenendo invece conto del solo reddito personale dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi , come nel caso di specie. Dunque la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 maggio – 14 giugno 2018, n. 27423 Presidente Piccialli – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento in data 22 dicembre 2017, revocava il decreto con cui L.L. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in accoglimento della richiesta formulata dalla Agenzia delle Entrate sulla base dell’eseguito accertamento del superamento dei limiti di reddito indicati dalla legge per poter accedere al suddetto beneficio. 2. L’interessato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto istanza di revoca del provvedimento di revoca, esponendo l’esistenza di un conflitto con l’ex moglie , dalla quale vive da anni separato, anche in conseguenza di provvedimento di divieto di avvicinamento, circostanza che integra gli estremi dell’articolo 76, comma 4, L. n. 115/2002 ed impedisce di tener conto dei redditi della stessa e della di lei figlia. L’istanza è stata trasmessa a questa Corte per competenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. n. 115 del 2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia, che viene annualmente aggiornata con decreto ministeriale, e che per l’anno di imposta che interessa, il 2014, era di Euro 11.528,41 comma 1 . Salvo quanto previsto dall’articolo 92 - secondo cui se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni dell’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi - se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante comma 2 . Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi comma 4 . 3. Ciò posto dal punto di vista della disciplina normativa, si osserva che nella richiesta di revoca del beneficio trasmessa al G.I.P. dall’Agenzia delle Entrate viene indicato il reddito complessivo familiare accertato nell’anno di imposta 2016, pari ad Euro 16.139,32, con specificazione soggettiva che in tale ammontare la quota di Euro 14.587,00 era imputabile a Z.A. , moglie dell’odierno ricorrente. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta però che i coniugi, legalmente separati dal 28/3/2017, vivevano da anni in una situazione fortemente conflittuale il L. era stato arrestato il 14/4/2015 per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno del coniuge e dei figli di quest’ultima, con loro conviventi che per tale ragione gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi da queste frequentati che ciò nonostante il L. aveva continuato nelle sue molestie, violando continuamente il divieto impostogli che era stato anche raggiunto da una denuncia per violenza sessuale domestica presentata dalla moglie che, dopo un periodo di collocamento in istituto penitenziario il Magistrato di Sorveglianza lo aveva ammesso in via provvisoria alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico comunitario, con ordinanza 6/9/2017. Da tale grave vicenda familiare deriva come conseguenza che il reddito della Z.A. non concorreva più, già nell’anno di imposta che interessa, a costituire il reddito familiare sia perché di fatto era cessato lo stato di convivenza presupposto per l’applicazione dell’articolo 76, comma 2, del citato D.P.R. n. 115/2002, sia per l’evidente conflitto di interessi tra le parti, trovandosi la moglie, in proprio e nel suo ruolo di genitore, a contrapporre l’interesse ed il diritto di essere protetta, insieme ai figli, dalle violenze e vessazioni di cui il coniuge è chiamato a rispondere ai loro danni, all’interesse ed eventuale diritto del marito ad una tutela legale gratuita nel processo articolo 76, comma 4 , riservata ai non abbienti in tal senso Sez. 4, n. 45889 del 30/6/2017, Rv. 270886. 4. Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.