Omicidio colposo stradale e guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione si tratta di reato complesso

Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della l. n. 41/2016, posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni grave o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli articoli 589-bis comma 1 e 590-bis comma 1 c.p., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’articolo 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

Analoga soluzione dovrà valere nel caso di guida in stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 589- bis , comma 2, e 590- bis comma 2 . Sul punto la Cassazione con sentenza n. 26857/18 depositata il 12 giugno. Il reato complesso. La disciplina del reato complesso è stabilita dal legislatore nel codice sostanziale che, all’art. 84, recita le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato. Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79 . Dunque, nell’ambito della disciplina riservata al concorso di reati, il legislatore ha ritenuto di enucleare, come è noto, specifica disciplina inerente e relativa alla commissione di fatto reato che per così dire è composto anche dalla commissione di fatti che costituirebbero da sole fattispecie autonome penalmente rilevanti. Ovvero, per quel che ci riguarda, la guida in stato di ebbrezza contestata all’agente considerato responsabile anche di omicidio colposo stradale. Si tratta guida in stato di ebrezza di fattispecie penale di autonoma rilevanza che è considerata anche dalla nuova disciplina dell’art. 589- bis, comma 1, e 590- bis comma 1. Ai fini di analizzare se la nuova fattispecie prevista dal legislatore del 2016 possa essere ritenuta reato complesso oppure assoggettata al regime previsto dall’art. 81 c.p.v., ovvero del reato continuato, la Suprema Corte di Cassazione trae argomento dalla portata del principio, che vien definito cardine di civiltà giuridica, del bis in idem e, più propriamente, dal divieto di bis in idem . Ne bis in idem. il divieto di bis in idem si articola nel diritto italiano in due distinti profili, l’uno caratterizzato dal divieto di secondo giudizio art. 649 c.p.p. e l’altro relativo alle ipotesi atte a disciplinare i conflitti positivi di competenza e l’esistenza di una pluralità di sentenze relativo ad un medesimo fatto Cass. Pen. sez. I n. 27834/2013 . A detta caratterizzazione andrebbe aggiunto anche il divieto, di costruzione giurisprudenziale comunitaria, inerente il divieto di bis in idem posto in relazione al medesimo fatto punito in sede amministrativa e penale compendiato dalla stessa Suprema Corte nel concetto discutibile di close connection ”. Ora, in senso generale, può dirsi esistente nel nostro sistema positivo, per il momento e fino a che non subentreranno nuove posizioni giurisprudenziali, principio ai sensi del quale esiste garanzia, posta a favore dell’imputato, di non essere tratto a giudizio ripetutamente per lo stesso fatto-reato. Muovendo da tali principi, gli Ermellini hanno sancito che, a seguito dell’introduzione delle nuove ed autonome fattispecie dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, non possa più aderirsi all’interpretazione secondo la quale, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale - che diano, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale -, si ha concorso di reati, trattandosi invece di reato complesso. Il Supremo Collegio ha quindi affermato il seguente principio di diritto Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016, data di entrata in vigore della legge 41/2016, posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza e di avere in tale stato cagionato per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni grave o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli articoli 589- bis , comma 1, e 590- bis , comma 1, c.p., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati . Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla pena inflitta all’imputato per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b e 2- bis , d.lgs. n. 285/1992.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 maggio – 12 giugno 2018, n. 26857 Presidente Piccialli – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Torino il 15 maggio 2016, in parziale riforma della sentenza emessa il 19 ottobre 2016 all’esito del giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Alessandria, con la quale V.M. era stato ritenuto responsabile dei reati di omicidio colposo stradale, fatto commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b , del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 capo A , e di lesioni colpose stradali gravi, fatto commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b , del d.lgs. n. 285 del 1992 capo B , entrambi posti in essere con colpa sia generica che specifica, consistita in plurime violazioni del codice della strada, ed inoltre di guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatto aggravato dalla causazione di incidente stradale capo C art. 186, commi 2, lett. b, e 2-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 , e conseguentemente, ritenuti i primi due reati commessi in concorso formale, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 8, cod. pen., era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, senza circostanze attenuanti generiche ma con quella di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. in ragione della concorrente colpa di una delle vittime e con la diminuente per il rito, oltre a sanzioni accessorie, ha rideterminato, riducendola, la pena, limitatamente a quella applicata per i reati di cui ai capi A e B con conferma nel resto. 2. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti informazioni. La mattina del 15 maggio 2016 l’imputato, che ha reso sostanziale confessione, conducendo in stato di ebbrezza alcoolica una vettura Ford Fiesta in autostrada a velocità superiore al consentito, senza tenere la distanza di sicurezza, colto da un colpo di sonno , ha tamponato la vettura Citroen C2 che lo precedeva nello stesso senso di marcia e che era condotta da B.M. e con bordo B.P. , seduta sul sedile posteriore, e Bo.Si. , trasportato sul sedile anteriore destro. In conseguenza del violento impatto, la Citroen è finita in una scarpata fuori dalla sede stradale B.P. , che non era assicurata con la cintura di sicurezza, è stata sbalzata fuori ed è morta per le gravissime lesioni, mentre Bo.Si. ha riportato gravi lesioni, che ne hanno messo in pericolo la vita. I profili di colpa generica sono stati individuati in imprudenza, negligenza ed imperizia, per essersi cioè V.M. messo alla guida nelle prima ore del mattino dopo aver trascorso quasi l’intera notte, tranne un breve periodo, sveglio, avere bevuto molto vino ed essersi addormentato al volante. Quelli di colpa specifica nella violazione di plurimi precetti del codice della strada, posti dagli artt. 140, 141, 142, 149 e 186 del d. lgs. n. 285 del 1992 rispettivamente condotta di guida pericolosa, velocità non adeguata, velocità superiore al limite, mancato rispetto della distanza di sicurezza, avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica . Oltre ai due delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, entrambi aggravati dall’essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcoolica ex art. 186, comma 2, lett. b , del d. lgs. n. 285 del 1992 artt. 589-bis, comma 4, e 590-bis, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992 , l’imputato è stato riconosciuto colpevole anche della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b , del d. lgs. n. 285 del 1992, essendo risultato alle due misurazioni un tasso alcoolemico superiore al consentito, pari a 1,03 grammi / litro alla prima misurazione e a 1,10 g / l alla seconda. 3. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 3.1. Con il primo motivo, in particolare, censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate dalla difesa sia nella discussione all’esito del giudizio di primo grado che nell’atto di appello. Segnala il ricorrente che il Tribunale e la Corte di appello hanno negato le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. svolgendo ragionamenti non del tutto sovrapponibili ma - si assume - entrambi erronei ed illegittimi. 3.1.1.Quanto al Tribunale, ha valorizzato l’elevato grado della colpa art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen. e la pregressa violazione da parte dell’imputato dell’art. 186, comma 2, lett. c , del d. lgs. n. 285 del 1992, fatto commesso in precedenza il 1 novembre 2014 rispetto ai fatti per cui è processo occorsi il 15 maggio 2016 ma giudicato solo successivamente il 16 maggio 2017 , e trattato - si assume - come un vero e proprio precedente in senso stretto mentre, in realtà, mancando un accertamento giudiziale, esso sarebbe da considerare un mero antecedente storico fenomenico che, dunque, secondo il ricorrente, non avrebbe rilievo ai fini della valutazione sulla capacità a delinquere. 3.1.2.Quanto alla Corte di appello, secondo il ricorrente, ha trascurato di considerare positivamente la circostanza che, come documentato dalla difesa mediante produzione documentale nel corso del giudizio di appello, il fatto commesso il 1 novembre 2014 è stato giudicato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia del 16 maggio 2017, che ha applicato a V.M. la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen., sostituita con il lavoro di pubblica utilità presso la Croce Rossa Italiana. L’applicazione di tale istituto deve comportare - segnala il ricorrente - nel caso di esito positivo della messa alla prova l’estinzione del reato, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non può considerarsi il fatto storico in questione quale precedente in senso tecnico ma, al più, una mera pendenza giudiziaria, peraltro conclusa con sentenza di patteggiamento, che, però, non è equiparabile ad una sentenza di condanna vera e propria. Di tutto ciò la Corte di appello - lamenta il ricorrente non ha tenuto conto. 3.1.3.Entrambi i decidenti di merito hanno, poi, valorizzato in senso negativo il comportamento processuale dell’imputato, che ha tentato di minimizzare la propria condotta, in contrasto con dati oggettivi, in particolare dichiarando di avere la notte prima dell’incidente riposato in auto ma per un periodo di tempo di durata superiore a quello, troppo breve, in effetti, emerso di avere bevuto una quantità di vino inferiore a quello, in realtà, ingerito e di avere smesso di bere prima dell’ora sino alla quale, invece, ha continuato ad ingerire alcool. 3.1.4. Ebbene, i ragionamenti svolti sul punto dai Giudici di merito sarebbero basati su - peraltro non convergenti - incondivisibili valutazioni circa la c.d. curva alcoolimetrica di assorbimento dell’alcool e sulle dichiarazioni di un teste, G.R. , che ha trascorso la notte prima dell’incidente insieme all’imputato girovagando e bevendo, e che, però, secondo il ricorrente, non sarebbe attendibile perché avrebbe dormito durante tutto il viaggio fatto a bordo dell’auto condotta dall’imputato e perché potrebbe avere un ricordo non preciso dell’accaduto a causa delle condizioni psico-fisiche in quel momento alterate. In fondo, secondo il ricorrente, l’imputato avrebbe soltanto commesso una leggerezza e, quindi, anche in ragione dell’incensuratezza, del buon inserimento sociale e lavorativo e del comportamento processuale di ammissione dei fatti, sarebbe stato meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.2. Con l’ulteriore motivo il ricorrente denunzia violazione di legge artt. 84 e 589-bis cod. pen. e 186, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992 ed omissione di pronunzia rispetto al contenuto della memoria difensiva del 29 maggio 2017. Si assume, infatti, violata la disciplina codicistica del reato complesso art. 84 cod. pen. , tale essendo il rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, comma 4, cod. pen., e guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b , e comma 2-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992. Evidenzia, infatti, il ricorrente che, mentre sino all’introduzione dell’omicidio stradale ad opera dell’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016 la giurisprudenza riteneva che concorressero il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, a diversa conclusione dovrebbe, invece, giungersi oggi, come peraltro in qualche misura già affermato nella parte motiva della recente decisione di Sez. 4, n. 2403 del 15/12/2016, dep. 2017, ric. Minutillo. Ove, infatti, si dovesse ritenere che l’omicidio stradale e le lesioni stradali non dovessero integrare un’ipotesi di reato complesso, con assorbimento dell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, del d. lgs. n. 285 del 1992, il medesimo fatto storico, porsi cioè alla guida in stato di ebbrezza, sarebbe addebitato all’agente per due volte, in violazione del divieto del bis in idem sostanziale. Si denunzia, in ogni caso, omissione di pronunzia, per avere la Corte di appello totalmente trascurato di prendere in considerazione la questione, che era stata posta dalla difesa nella memoria in data 29 maggio 2017 alla p. 5 per l’udienza del 5 giugno 2017. Si chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. 3.3. Con memoria del 10 maggio 2018 il difensore di V.M. ha insistito per l’accoglimento del ricorso, segnalando che in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 1 novembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Pavia con sentenza del 16 maggio 2017 ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, e che con ordinanza del 27 aprile 2018 il reato è stato dichiarato estinto per svolgimento positivo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 in conseguenza, l’episodio del 1 novembre 2014 non potrebbe tecnicamente - essere giudicato un precedente specifico da considerare nella valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche alla memoria sono allegate la sentenza del 16 maggio 2017 e l’ordinanza del 27 aprile 2018 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso. 2. Il primo motivo, incentrato sulla pretesa illegittimità ed ingiustizia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato, per vari motivi sia perché costruito in fatto, come un’impugnazione di merito sia perché in larga parte reiterativo degli argomenti già svolti in appello e nella memoria difensiva del 29 maggio 2017 sia, infine, perché intenderebbe superare la doppia valutazione sostanzialmente conforme dei decidenti di merito mediante una diversa, stimata auspicabile dal ricorrente, ricostruzione dei fatti, basata però o su mere asserzioni indimostrate ad esempio, che il teste G. sarebbe inattendibile ovvero su un vero e proprio errore di diritto. Ed infatti non è sostenibile che la pendenza di un procedimento per guida in stato di ebbrezza al momento della decisione di primo grado ovvero la sentenza di applicazione di pena per tale fatto al momento della sentenza di appello siano un dato neutro o un nulla, come - ma erroneamente - sostenuto dal ricorrente. Al riguardo, anzi, è appena il caso di rammentare che il Giudice può trarre elementi di valutazione sulla personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. da una pluralità di fonti di conoscenza senza automatismi, naturalmente, ma fornendo adeguata motivazione dalle condanne penali, anzitutto, ma anche da reati amnistiati o prescritti o estinti Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016, P., Rv. 266705 Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200 da precedenti penali non definitivi Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, Stimolo, Rv. 246250 Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Radosavljevic, Rv. 187298 da mere pendenze penali a carico dell’imputato Sez. 1, n. 4878 del 15/07/1997, Castelluccia Rv. 208342 , persino se successive al compimento dell’illecito per cui si procede v. infatti Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252881 . Tenuto, dunque, presente che il fatto del 1 novembre 2014 non è risultato escluso ma, al contrario, commesso dall’imputato, anche se poi il reato è stato dichiarato estinto, si prende atto che sia la sentenza impugnata terzultima e penultima pagina sia quella di primo grado pp. 9-10 dedicano congrua e non illegittima motivazione al quia del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso violazione della disciplina del reato complesso , si osserva preliminarmente che la S.C. ha già avuto occasione di puntualizzare alcuni aspetti che appare opportuno richiamare circa la portata del divieto del bis in idem, da ritenersi vero e proprio cardine di civiltà giuridica, poiché preclude di addebitare all’imputato lo stesso fatto storico più volte, e ciò dal punto di vista sia sostanziale che processuale infatti, la portata del principio compendiato nel noto brocardo del divieto del bis in idem è espressione di un cardine generale di civiltà dell’ordinamento processuale penale che trova espressione positiva non soltanto nel divieto di un secondo giudizio art. 649 cod. proc. pen. ma anche nelle norme poste per disciplinare i conflitti positivi di competenza art. 28 e ss. cod. proc. pen. e l’ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto art. 669 cod. proc. pen. in tale senso, Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701 Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2014, dep. 2015, Fontana, Rv. 230760 va precisato che a livello di diritto penale sostanziale analoga esigenza di garanzia è espressa dalle norme variamente invocate dai ricorrenti artt. 84 e 15 cod. pen. , che definiscono il reato complesso e che consacrano i tradizionali principi di specialità e di assorbimento o di consunzione , esplicativi della necessità, avvertita da un moderno ordinamento democratico, di non addebitare all’imputato più volte lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di una unica contrapposizione cosciente e consapevole ergo colpevole dell’individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati si tratta del c.d. ne bis in idem sostanziale , che però, come noto cfr. sul punto la parte motiva di Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839 , ha una portata meno forte di quello processuale, con esso esprimendosi solo una linea di tendenza dell’ordinamento. Il momento di sintesi, di cui è espressione l’art. 84 cod. pen., dell’esigenza di non addebitare, in buona sostanza, lo stesso fatto per due volte all’imputato non è disciplinato, però, da regole predeterminate, assolute ed astratte, ma dipende dal concreto atteggiarsi delle contestazioni elevate dal Pubblico Ministero, ben potendo accadere che una determinata vicenda di vita si atteggi nella modulazione delle accuse da parte del titolare dell’azione penale talora ad elemento costitutivo dell’illecito, talaltra a semplice circostanza aggravante così, volendo, le considerazioni svolte al punto n. 2 del considerato in diritto , di Sez. 4, n. 16610 del 14/01/2016, Raco e altro, non mass. sul punto . 3.1.Tanto premesso, il ricorso, sotto il profilo segnalato nel secondo motivo, è fondato. Alla persuasività delle considerazioni di principio già svolte, deve aggiungersi che la S.C., in effetti, ha già avuto modo di precisare quanto segue in una vicenda in cui si contestava all’imputato sia il previgente omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sia la guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, sostenendosi da parte della difesa che la contravvenzione fosse assorbita nel delitto, lettura non condivisa però nell’occasione dalla S.C. a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41, e quindi a decorrere dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, tra gli altri, l’art. 589-bis cod. pen., in virtù del quale Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c , e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni e, inoltre, Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto Precedentemente, dall’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125, l’art. 589 cod. pen. disponeva, tra l’altro, che, in ipotesi di omicidio colposo, Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e che Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici La formulazione della novella del 2016 ha, evidentemente, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della guida , individuando esplicitamente, come agente, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore ciò, a differenza delle ipotesi-base artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., per le quali destinatario del precetto è chiunque cagioni per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale . . In altri termini le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte o le lesioni di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza In caso di applicazione della nuova legge citata, lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’art. 589-bis cod. pen. successivi al primo quanto per la più evidente anche se non perfetta coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada così Sez. 4, n. 2403 del 15/12/2016, dep. 2017, Minutillo, non mass., sub punti nn. 4 e 5 del considerato in diritto . 3.2. Occorre, ad avviso del Collegio, dare continuità al - condivisibile ragionamento che si è testualmente richiamato, ed affermare che, a seguito della introduzione, ex art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2016, delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime sulla natura di reati autonomi e non già di ipotesi aggravate, v. infatti la recentissima sentenza di Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918 , non può più aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Greco, Rv. 265430 Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839 Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300 Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422 . Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 , posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati . La stessa soluzione dovrà, naturalmente, valere nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, cod. pen. . 4. Consegue da tutte le considerazioni svolte l’annullamento, da operarsi senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, pena che deve essere eliminata ed il rigetto, nel resto, del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per la contravvenzione di cui alla lett. c guida in stato di ebbrezza , pena che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.