Rovina il portone di un’abitazione affacciata su una via pubblica, è danneggiamento aggravato

Danneggiare la porta d’ingresso di un’abitazione privata affacciata su una pubblica via integra l’aggravante dell’esposizione alla fede pubblica del bene che, non potendo essere costantemente sottoposto alla vigilanza del proprietario, resta affidato all’altrui senso di rispetto.

Lo ribadisce la Suprema Corte con sentenza n. 25946/18 depositata il 7 giugno. Il caso. Confermata la condanna in ordine al reato di cui all’art. 635 c.p. dalla Corte d’Appello, l’imputato propone ricorso in Cassazione lamentando l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. In particolare, il ricorrente deduce che il portone d’ingresso dell’abitazione, oggetto di danneggiamento, non può essere considerato un bene esposto a fede pubblica qualora sia constatata la presenza del proprietario all’interno. Esposizione alla pubblica fede. Condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla via pubblica , a nulla rilevando la presenza all’interno di essa del proprietario, gli Ermellini affermano l’infondatezza della questione sollevata dal ricorrente. Infatti, il fatto che la porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa si affacci su una pubblica via comporta che tale bene trova affidamento proprio nel senso di rispetto dei terzi, in quanto il proprietario non vi può esercitare una costante vigilanza. Per tali motivi il Collegio decide per il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 maggio – 7 giugno 2018, n. 25946 Presidente Diotallevi – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 10/11/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 29/09/2014, nei confronti di D.P. in relazione al reato di cui all’art. 635 cod.pen. Per avere danneggiato il portone d’ingresso e il muro dell’abitazione delle persone offese, con l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. 2.Propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità sotto il profilo della inattendibilità dei querelanti il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche censure della difesa in merito alla svalutazione del portato della testimonianza del M. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. Il ricorrente deduce che secondo recente giurisprudenza di questa sezione, il portoncino d’ingresso di un’abitazione non è bene esposto a pubblica fede se vi è la constatata presenza del proprietario e, non ricorrendo l’aggravante, la condotta non riveste più rilevanza penale, in forza della recente abrogazione della fattispecie del danneggiamento semplice. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1 n primo motivo di ricorso è inammissibile poiché fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi pertanto considerare non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c , all’inammissibilità Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473 Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634 Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634 Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945 Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596 . In particolare la corte territoriale, dopo avere richiamato la dettagliata esposizione delle emergenze processuali della sentenza di primo grado, ha ribadito che i coniugi C. , persone offese del reato, hanno esposto i fatti in modo concorde e costante anche in sede di controesame, senza subire contestazioni delle parti, e hanno ricostruito con dovizia di particolari la vicenda senza incorrere in contraddizioni e senza manifestare acredine o risentimento nei confronti del D. , che non era il titolare del circolo ricreativo con cui i predetti erano in conflitto ma solo uno degli avventori. La corte ha altresì motivatamente condiviso il giudizio di inattendibilità nei confronti del teste della difesa M. , che ha offerto un alibi all’imputato, in forza di ragioni articolate che hanno valorizzato l’orario dell’intervento dei Carabinieri dinanzi all’abitazione danneggiata e la conformazione della piazza in cui è sito l’immobile in questione, che esclude la possibilità che il teste, ove fosse transitato per quella strada, non notasse la presenza della pattuglia ivi intervenuta. Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche, che non sono state in alcun modo contraddette dal ricorrente, e non risultano, pertanto, sindacabili in questa sede. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che l’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto , per necessità, consuetudine o destinazione naturale la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto. Il collegio è consapevole dell’esistenza in subiecta materia di orientamenti in parte contrastanti - nel senso dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede della porta d’ingresso di un esercizio commerciale quando nel locale sia presente il titolare, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181 della porta d’ingresso di un’abitazione posta all’interno di un condominio, Sez. II, n. 44953 dell’11.10.2016, Rv. 268318 della porta d’ingresso di un locale pubblico, Sez. II, n. 26857 del 17.2.2017, Rv. 270660 della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875 nei casi suindicati la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante, o in relazione alla collocazione del bene in luogo non accessibile al pubblico o in considerazione del fatto che l’affidamento alla pubblica fede sarebbe incompatibile con la presenza del proprietario o del possessore del bene, che è in grado di esercitare adeguata vigilanza su di essi. - nel senso dell’esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534 della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626. In questi casi la corte ha precisato che la custodia dei detti beni non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all’interno dell’esercizio commerciale impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso. Il ricorrente ha richiamato una recente pronunzia di questa sezione con cui è stato affermato che Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017 - dep. 0/11/2017, P.G. in proc. Cioffi, Rv. 27133201 , e ne desume che, nel caso in esame, la presenza dei proprietario all’interno dell’abitazione escluderebbe l’esposizione a pubblica fede della porta d’ingresso. E tuttavia, se il criterio alla base della contestata aggravante è la circostanza che il bene è affidato al senso di rispetto dei terzi, in quanto il proprietario non può esercitare una costante vigilanza su di esso, ne consegue che la predetta condizione ricorre in riferimento alla porta d’accesso ad una privata abitazione che si affaccia sulla via pubblica, come nel caso in esame e la circostanza de qua comporta la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento. Ed infatti, la presenza del proprietario all’interno della abitazione non ha alcuna efficacia di vigilanza sul bene che rimane all’esterno, costantemente esposto al rispetto dei terzi. Il proprietario, in tale contesto, può solo esplicare, a personale rischio, un intervento ex post, magari ottenendo una riduzione del danno, comunque in parte già realizzato. Il collegio ritiene pertanto di condividere il principio affermato recentemente secondo cui integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto. Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018 - dep. 22/02/2018, Catani, Rv. 27241201 . Anche la eventuale presenza di videocamere poste a tutela dell’abitazione non esclude la ricorrenza della aggravante in parola, poiché l’integrità dell’accesso è affidata al rispetto altre la temporanea vigilanza non può escludere la maggiore vulnerabilità di un bene necessariamente esposto al pubblico. Si impone pertanto il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.