Amministratore “a libro paga”, corruzione per l’esercizio della funzione

Nel reato di corruzione per l’esercizio della funzione l’utilità corrisposta al dipendente pubblico rappresenta il corrispettivo” per l’adozione di atti non determinati né determinabili e, quindi, per ottenere generici e futuri favori.

È quanto ha affermato la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26025, depositata in cancelleria il 7 giugno 2018. Appalto pubblico in cambio di utilità. Nel caso di specie un assessore comunale, un dirigente pubblico e l’amministratore di una cooperativa sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319, c.p., nel regime antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012. Secondo la prospettazione degli inquirenti, l’imprenditore sarebbe riuscito ad ottenere - finanche con un DURC negativo - un appalto pubblico servizio di assistenza sugli scuolabus e sui pulmini adibiti al trasporto disabili del Comune oltre a reiterate proroghe dell’affidamento in cambio di alcune utilità tutte veicolate in favore dell’assessore utilizzo esclusivo di un auto, assunzione della moglie dell’amministratore presso la cooperativa affidataria, messa a disposizione di personale della cooperativa presso la casa di riposo del politico . La riqualificazione in corsa delle condotte di reato. In esito al procedimento di primo grado, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale dei tre per il delitto loro ascritto. Nondimeno - anche alla luce del riesame cautelare svolto dal Palazzaccio - la Corte territoriale ha assolto la dirigente e modificato la condanna per il politico e l’imprenditore riconducendola al reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui al frattanto novellato art. 318, c.p Più precisamente - caduta l’incolpazione verso la dirigente assunta l’unica autrice delle plurime illegittimità commesse nell’affidamento dell’appalto e nelle successive proroghe - la Corte d’appello ha ritenuto di ricondurre il ruolo del politico nella fattispecie dell’amministratore pubblico cd. a libro paga” del privato, perciò senza imputare al medesimo specifici atti contrari al suo ufficio come invece avrebbe richiesto l’imputazione per il diverso reato di corruzione per atto ai doveri d’ufficio ex art. 319, c.p. . Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha, tuttavia, tacciato di illegittimità la sentenza di condanna, previa riqualificazione, emessa dalla Corte territoriale per violazione del generale principio di correlazione tra contestazione e sentenza, per l’effetto disponendo l’annullamento della decisione con rinvio. Amministratore a libro paga” quale reato di corruzione? In disparte la questione propriamente processuale sulla quale è fondato il verdetto degli ermellini, la sentenza merita apprezzamento per le considerazioni svolte sul perimetro del reato di corruzione per l’esercizio della funzione art. 318, c.p. in rapporto a quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio art. 319, c.p. , a seguito della riscrittura delle due norme incriminatrici a firma della succitata Legge Anticorruzione”. In merito, la Corte ha osservato come, a seguito della riforma, l’art. 318, c.p. - sebbene ri formulato in maniera tale da estenderne quanto più possibile il perimetro applicativo - non copra integralmente l’area della vendita della funzione pubblica”, restando applicabile solo per situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio ovvero nel caso in cui ne sia oggetto un atto proprio dell’ufficio. In questi termini - si spiega - ove la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio cui si accompagnino indebite dazioni di denaro o prestazioni di utilità - antecedenti o susseguenti all’atto tipico che diviene, ricorda la Corte, il punto più alto di contrarietà ai doveri di correttezza che si impongono al pubblico agente – troverà applicazione il diverso reato di cui all’art. 319, c.p La linea di confine tra le due fattispecie, conseguentemente, cade sul grado di determinatezza dell’accordo corruttivo e, comunque, sull’atto compiuto/richiesto del pubblico ufficiale. Amministratore pubblico a libro paga” art. 318, cod. pen. vuole quindi sintetizzare la fattispecie - peraltro di più agevole dimostrazione sotto il versante probatorio - in cui l’utilità viene corrisposta al dipendente pubblico” per garantire atti non determinati né determinabili e, dunque, generici e futuri favori.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 marzo – 7 giugno 2018, n. 26025 Presidente Rotundo – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 30 ottobre 2014, ha condannato C.I. , D.B.A. e S.A. per il reato, loro in concorso ascritto, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio artt. 110, 319 e 321 cod. pen., in relazione a fatti verificatisi ante legge n. 190 del 2012 . In ragione del ritenuto illecito sinallagma il D.B. amministratore della ”, società cooperativa a responsabilità limitata, aggiudicataria di appalto nel 2009 con procedura di cottimo fiduciario, avente ad oggetto il servizio di assistenza sugli scuolabus del comune di Anzio e sui pulmini per il trasporto di disabili forniva al C. , assessore alle politiche sociali del medesimo comune, utilità consistenti nell’attribuzione in uso esclusivo di un’autovettura nell’assunzione della moglie presso la cooperativa nella somministrazione di personale delle proprie cooperative a struttura, adibita a casa di riposo per anziani, riconducibile al pubblico amministratore. Per contro, il C. , anche per il tramite di S.A. , dirigente dell’assessorato, compiva atti contrari ai doveri di ufficio. Tali erano ritenuti l’affidamento al D.B. del servizio di assistenza sugli scuolabus del comune e dei pulmini per il trasporto di disabili, in assenza di contratto scritto, con violazione dell’art. 11, comma 13, del Codice degli appalti ex legge n. 163 del 2006 la concessione di proroghe, con determinazioni a firma della S. sebbene il contratto non esistesse in un caso, ad intervenuta scadenza del servizio che, cessato nel gennaio 2011, riprendeva dal 2 febbraio 2011 e, nell’altro, dopo la successiva scadenza del giugno 2011, sine die, con conseguente violazione dell’art. 11, comma 13, Codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la stipula per atto scritto, e dell’art. 23 della legge n. 62 del 2005, che consente una sola proroga e per un periodo pari alla metà dell’atto originario. Alla illegittimità delle indicate vicende contrattuali si accompagnava l’irregolarità del DURC nella disponibilità della cooperativa affidataria del servizio e tanto per l’omesso versamento di contributi ai dipendenti, come previsto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010. 2. La Corte di appello di Roma con sentenza del 14 febbraio 2017, in parziale riforma di quella di primo grado, assolta S.A. dall’imputazione in concorso ascrittale, ha riqualificato le condotte contestate agli altri due imputati come corruzione per l’esercizio della funzione, nei termini di cui al novellato art. 318 cod. pen. e 321, rispetto al corruttore , nella ritenuta esistenza di un asservimento della funzione del pubblico amministratore, il C. , al privato imprenditore, il D.B. , con conseguente rideterminazione delle pene inflitte. 3. Ricorrono in cassazione nell’interesse degli imputati i difensori di fiducia. 4. L’avvocato Marco Fagiolo, per C.I. , articola quattro motivi di annullamento ed una premessa di carattere generale, riepilogativi delle vicende ante acta relative sia all’incidente de liberate che aveva preceduto la fase del giudizio di merito che agli esiti di primo e secondo grado del giudizio. I proposti motivi vengono qui di seguito riportati nei termini di loro rilevanza all’interno del giudizio di legittimità. 4.1. Con il primo motivo si solleva questione in ordine alla illegittimità dell’impugnata sentenza, denunciandosi l’erronea applicazione del dictum fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 436 del 26 febbraio 2013, adottata in giudizio, all’esito di incidente cautelare. Il principio di diritto ivi affermato sul difetto dei gravi indizi di colpevolezza per mancata dimostrazione del nesso tra utilità conseguita ed atto da compiersi da parte del pubblico amministratore, sarebbe stato applicato alle sole posizioni dell’imputata S. . Quest’ultima, invero, era stata assolta dai giudici di appello nella premessa che, all’esito del sindacato condotto in via incidentale dalla Corte di cassazione, si sarebbe resa necessaria anche dopo la caducazione dell’istituto della c.d. archiviazione coatta di cui al comma 1-bis dell’art. 405 cod. proc. pen., giusta sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2009 un’attenta valutazione degli elementi posti a base del giudizio di penale responsabilità, elementi altrimenti non idonei, in difetto di un supporto probatorio ulteriore rispetto a quello scrutinato dai giudici di legittimità, a sostenere l’esistenza del nesso tra utilità ed atto illegittimo integrativo del contestato reato. Denunciando la totale identità della provvista indiziaria apprezzata nella fase cautelare rispetto a quella della fase di cognizione piena, celebrata nelle forme del giudizio immediato, peraltro introdotto prima ancora che la Corte di cassazione decidesse sulla cautela, la difesa richiama l’indirizzo di legittimità che vuole preclusa la riproposizione nel giudizio principale di questioni in rito già decise in sede di legittimità nel giudizio de libertate. 4.2. La sentenza impugnata, nell’affermare la responsabilità dell’imputato per la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., avrebbe inoltre violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte di appello aveva ritenuto il C. a libro paga del privato imprenditore per condotte che, pur non identificandosi in modo certo in atti dell’amministrazione di appartenenza illegittimamente emanati, sarebbero comunque rientrate nella sfera di intervento ed influenza del pubblico amministratore e delle sue funzioni. Sarebbe rimasto violato l’art. 521 cod. proc. pen., nella diversità del fatto ritenuto, definito per la identità naturalistica di condotta, evento ed elemento psicologico, rispetto a quello descritto nel decreto che disponeva il giudizio, in ragione di una condotta del tutto scollegata dall’esistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio. 4.3. Con il terzo motivo si fa valere l’inosservanza dell’art. 318 cod. pen., cui sarebbe pervenuta la Corte distrettuale nel fare applicazione della giurisprudenza formatasi prima della riforma del 2012 che voleva il mercimonio della funzione punito a norma dell’art. 319 cod. pen. per una interpretazione estensiva dell’atto d’ufficio, da individuarsi avuto riguardo al solo genere degli atti da compiersi dal pubblico ufficiale purché rientranti nella sua competenza o sfera di intervento. Le condotte di agevolazione non sarebbero state specificate e sarebbero risultate sfornite di reale contenuto e la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che l’imputato, assessore alle politiche sociali, non aveva alcuna competenza funzionale sulla procedura di gara, all’esito della quale il servizio di assistenza ai disabili era stato aggiudicato alla del D.B. per affidamento effettuato dal diverso assessorato alla pubblica istruzione. 4.4. La Corte di appello sarebbe inoltre incorsa in violazione di legge, in relazione all’applicazione dell’art. 318 cod. pen. ed in vizio di motivazione per travisamento della prova, violazione dei principi di governo della stessa e della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. L’assoluzione della S. avrebbe determinato una diversa ricostruzione del fatto rispetto all’ipotesi accusatoria, per la quale oggetto del mercimonio erano proprio gli atti di proroga del servizio affidato alla , predisposti dalla S. in qualità di dirigente e, in parziale adeguamento al giudicato cautelare, si era apprezzata dai giudici di appello la mancata dimostrazione del nesso tra utilità percepita dal pubblico amministratore ed attività della S. , in difetto di alcun tipo di rapporto tra quest’ultima, il C. ed il D.B. che sostenesse un interesse personale della prima alla vicenda corruttiva. La Corte territoriale, nonostante il formale riconoscimento della necessità di una integrazione probatoria in ragione dell’insufficienza della provvista già esaminata in sede cautelare dalla Corte di cassazione, che aveva negato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, era giunta a ritenere, nell’invarianza del quadro di prova esaminato, aveva ritenuto l’esistenza di un diretto collegamento e di un reciproco scambio di favori tra il C. ed il D.B. , in ragione dell’utilizzo di personale della cooperativa del privato all’interno della struttura assistenziale riferibile al C. , a tal fine attribuendosi alle conversazioni captate, in data 29 marzo e 12 aprile 2012, contenuti inversi ai loro effettivi esiti. Detti contenuti sarebbero stati travisati quanto alle pretese conseguite utilità e sarebbe rimasto non superato il giudizio di genericità già espresso dalla Corte di cassazione nel rapporto tra dato probatorio e condotta assunta dal C. in occasione delle procedure di affido dell’appalto oggetto di accusa, in una malintesa ricomprensione nella competenza del primo, assessore alle politiche sociali, dell’affidamento del servizio di assistenza sugli scuolabus, invece gestito dal diverso assessorato alla pubblica istruzione. La non necessità della individuazione specifica dell’atto di ufficio oggetto di accordo illecito, potendosi per lo stesso intendere anche il comportamento che concretizza la funzione assegnata alla competenza del singolo, non avrebbe consentito, in ogni caso, di prescindere dalla concreta individuazione e prova di un concreto atteggiamento diretto a vanificare la funzione demandata. 5. L’imputato D.B.A. propone personale ricorso per cassazione con il quale, con unico motivo, fa valere inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 318 e 319 cod. pen. ed all’art. 2, quarto comma, cod. pen La Corte di appello avrebbe condannato l’imputato, in ragione dell’adottato dispositivo, per entrambi i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., dopo aver indicato in motivazione gli elementi di struttura delle due fattispecie asservimento della funzione e relativa monetizzazione, per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio per il novellato art. 318 cod. pen. pagamenti ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri di ufficio, per l’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen Sarebbe risultato in tal modo violato il principio di alternatività previsto dal legislatore nell’applicazione dell’una o dell’altra fattispecie e quello di retroattività della legge più favorevole nel tempo, nei rapporti tra le ipotesi di cui agli artt. 319 e 318 cod. pen Nel caso in cui l’asservimento della funzione del pubblico ufficiale non fosse sfociato in un atto contrario ai doveri di ufficio, avrebbe dovuto ‘trovare applicazione la nuova formulazione dell’art. 318 cod. pen. che elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni della corruzione propria, prima ricompresi nell’art. 319 cod. pen., sarebbe divenuta rispetto ai fatti ante riforma norma speciale, destinata a succedere a quella generale, essendo la pena comminata nel minimo edittale pari ad un anno anziché a due anni di reclusione. Nell’ipotesi in cui l’asservimento avesse invece prodotto un atto contrario ai doveri di ufficio, il fatto sarebbe rimasto sotto il regime di cui all’art. 319 cod. pen., restando punito, ove commesso prima dell’entrata in vigore della novella n. 190 del 2012, con la pena più lieve prevista ante modifica. Considerato in diritto 1. Nella disamina delle questioni introdotte dai proposti motivi deve scrutinarsi quella relativa alla riqualificazione della fattispecie corruttiva, che, contestata in rubrica nei termini di cui all’art. 319 cod. pen. ante legge di riforma n. 190 del 2012, per condotte realizzate dagli imputati fino al febbraio del 2012, è stata dalla Corte di appello di Roma ritenuta nei termini di cui all’art. 318 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 cit., per uno stimato asservimento, in ragione della contestata condotta, della funzione del pubblico amministratore agli interessi del privato. L’indicata riqualificazione apre al sindacato di questa Corte la verifica sulla correttezza del costrutto osservato dai giudici di appello avuto riguardo sia al principio di applicabilità della legge penale nel tempo più favorevole art. 2, quarto comma, cod. pen. che a quello di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza artt. 521 e 522 cod. proc. pen. . 2. Vanno in sintesi ripercorsi i momenti del giudizio che hanno guidato la Corte territoriale nell’operata riqualificazione, al fine di comprenderne termini e contenuti. I giudici di appello, ripercorse le vicende ante acta, muovono dall’intento di tenere conto dell’accertamento condotto dalla Corte di legittimità in sede di incidente de libertate. Investita del riesame cautelare dalle difese del C. e del D.B. , questa Corte con sentenza n. 23611 del 26 febbraio 2013 aveva ritenuto l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della contestata fattispecie corruttiva di cui all’art. 319 cod. pen. ante riforma, nei rapporti tra gli odierni imputati. Era stata infatti considerata come non adeguatamente spiegata la rilevanza causale della condotta del terzo, S.A. , dirigente del comune di Anzio, preposta al servizio scolastico alla quale si dovevano le determinazioni di proroga del servizio di assistenza sugli scuolabus del comune per il trasporto di disabili contestati in rubrica punti nn. 2 e 3 del capo A -, rispetto all’accordo corruttivo contestato al pubblico amministratore nei rapporti con il privato, preteso corruttore. Si era apprezzata altresì come apoditticamente affermata la sussistenza della necessaria relazione di tipo finalistico tra la prospettata dazione di talune utilità e gli atti adottati dal pubblico ufficiale, quale elemento costitutivo dell’ipotizzata fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319 c.p. p. 2, sentenza n. 23611 cit. . 3. La valutazione condotta dalla Corte di appello per l’impugnata sentenza muove dagli effetti che il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza aveva assunto rispetto all’accertamento proprio del giudizio di merito. Quel giudicato avrebbe comunque comportato la necessità di una integrazione probatoria rispetto alla piattaforma scrutinata dalla Corte di cassazione in sede cautelare o, comunque, una più attenta valutazione degli elementi di prova posti a base del giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice di primo grado. 4. Sull’indicata premessa, la Corte distrettuale ha, da una parte assolto la dirigente S. dal contestatole concorso nella corruzione, dopo aver negativamente scrutinato il rapporto di funzionalità necessaria delle determinazioni di proroga, di sua competenza, sull’intesa corruttiva, e dall’altra ritenuto di leggere comunque, negli elementi posti a fondamento del giudizio di primo grado, una rilevanza penale delle condotte del C. e del D.B. per una valorizzandosi dello scambio di favori tra privato e pubblico amministratore. Nella ritenuta trama di reciproco vantaggio si sarebbe in tal modo inserito da una parte, l’utilizzo da parte del C. di personale delle cooperative del D.B. , di un’autovettura messa a sua disposizione ed il ruolo assunto all’interno della dalla moglie dall’altra, la vicenda della regolarità contributiva della cooperativa , affidataria del servizio di scuolabus, vicenda a cui aveva manifestato interesse il C. . 5. La rivalutazione del quadro istruttorio all’esito dell’intervenuta assoluzione di colei che, la S. , avrebbe assolto, secondo contestazione, al ruolo di necessaria congiunzione tra l’assessore C. ed il D.B. , e quindi tra l’atto contrario ai doveri d’ufficio e la dazione delle utilità, scardina l’originario costrutto e, attraverso la valorizzazione del residuo atteggiarsi dei rapporti tra privato imprenditore e pubblico amministratore, conduce i giudici di appello alla riqualificazione del fatto nei termini di cui alla fattispecie ex art. 318 cod. pen., come novellata dall’art. 1, comma 75, lett. f della legge n. 190 del 2012. 6. Per l’operata esegesi, l’atto illegittimo perde di significativa pregnanza, viene meno il nesso di sinallagmaticità tra il primo e le corrisposte utilità, secondo lo schema proprio della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 cod. pen. e per una diversa declinazione del fenomeno corruttivo viene posto in evidenza il mercimonio della funzione, espressivo di una corruzione sistemica e di una permeabilità del pubblico amministratore alle richieste del privato, per un programmatico e reciproco scambio di favori destinato a porsi in rapporto di incompatibilità con la posizione di limpida terzietà al primo richiesta, in quanto pubblico ufficiale. 7. Ritiene il Collegio che l’operazione qualificatoria dei giudici di appello vada rimeditata per le ragioni ed i termini che seguono. 8. Là dove la Corte di appello sottrae ed il passaggio interpretativo è nevralgico rispetto ad ogni altra scelta poi operata in sentenza il fatto scrutinato alla disciplina della Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio” di cui all’art. 319 cod. pen., come declinata nella versione previgente alla riforma del 2012 e già ritenuta, secondo imputazione, in primo grado per fatti realizzatisi fino all’aprile 2012, per approdare all’applicazione della nuova ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen. di Corruzione per l’esercizio della funzione”, elevando a fatto tipico un fenomeno di corruzione propria in precedenza ricompreso nel previgente art. 319 cod. pen., essa si espone ad una duplice censura a non individuando, nel susseguirsi delle norme di disciplina, la disposizione più favorevole” b operando una non consentita immutazione del fatto. 9. Con il primo individuato profilo viene in considerazione la legge n. 190 del 2012 e, per essa, in un’opera di ricognizione di contenuti e portata della norma, la nuova formulazione dell’art. 318 cod. pen. nel suo ra3porto, in ragione del fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, con il previgente art. 319 cod. pen Va indagato il diritto intertemporale segnato dall’avvicendarsi delle due descritte fattispecie. 9.1. La novellata disposizione si caratterizza per l’ampliamento dell’applicazione della fattispecie ivi descritta che include sia i fatti di corruzione riferiti ad atti conformi ai doveri di ufficio, rilevanti all’interno della cd. corruzione impropria di cui al previgente art. 318 cod. pen., che gli accordi corruttivi più genericamente riferiti all’esercizio della funzione e già ricompresi, per diritto vivente, nell’art. 319 cod. pen. in ragione di una estensiva interpretazione della norma. Sull’indicata premessa, si tratta di verificare se nella ritenuta applicazione della novellata disposizione di cui all’art. 318 cod. pen. a fatti di vendita della funzione art. 319 cod. pen. maturati ante novella n. 190 del 2012, si registri un fenomeno di continuità normativa con applicazione retroattiva di una nuova disciplina più favorevole o si assista invece una impraticabile estensione dell’area di rilevanza penale a fatti altrimenti, in precedenza, non incriminabili art. 2, quarto comma, cod. pen. . Nel diacronico susseguirsi delle indicate discipline, quella di cui all’art. 318 cod. pen., nella novellata sua formulazione, e quello di cui all’art. 319 cod. pen., inteso come integrativo della vendita della funzione nel diritto vivente ante legge n. 190 cit., si assiste ad un progressivo allontanamento o rarefazione dalla presupposta esistenza dell’accordo corruttivo, definito obiettivamente per individuazione dell’atto tipico dell’ufficio. Viene in rilievo l’esercizio fluido della funzione o dei poteri del pubblico ufficiale e si cristallizza un nuovo fenomeno corruttivo destinato a definire diversamente la soglia stessa di integrazione del fatto penalmente rilevante che risulta destinata, per il segnato profilo, ad avanzare. 9.1.1. La nuova formulazione dell’art. 318 cod. pen. di onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico ha determinato un’estensione dell’area di punibilità ormai sganciata da una logica di stretta sinallagmaticità tra prebenda ed atto d’ufficio che viene smaterializzato per un processo destinato in tal modo a segnare un avanzamento della soglia di punibilità, non solo rispetto alle ipotesi di corruzione impropria già previste dalla medesima norma, ma anche con riguardo alla fattispecie della vendita della funzione, ricompresa nell’art. 319 cod. pen., affermatasi nella giurisprudenza di legittimità. 9.1.2. La vendita delle funzioni di cui all’art. 319 cod. pen., nell’esegesi offerta da questa Corte già prima della riforma del 2012, viveva infatti con la precisazione che, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, e per il quale il pubblico ufficiale avesse ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorreva comunque che dal comportamento del pubblico ufficiale emergesse un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo avrebbe potuto ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d’imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sul primo incombono Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184 Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081 Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619 . All’accertamento del concreto asservimento del pubblico ufficiale non restava poi estraneo l’ulteriore scrutinio sull’atto da individuarsi per il genus di appartenenza e con riferimento all’ambito di intervento, anche per un ingerenza di mero fatto, del pubblico ufficiale tra le altre, danno conto di un consolidato indirizzo Sez. 6, n. 4108 del 17/02/1996, Cariboni, Rv. 204440 Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060 . Il riferimento all’atto, che entrava nell’interpretazione del fenomeno della vendita della funzione nel vigore dell’art. 319 cod. pen. ante riforma n. 190 del 2012 come atto contrario ai doveri di ufficio, viene alleggerito nella riformulazione dell’art. 318 cod. pen. per una fattispecie in cui diviene centrale l’esercizio della funzione pubblica ed il divieto assoluto di retribuzione da parte del privato di contrasto di sistemici fenomeni di corruzione integrativi della cd. fattispecie della messa a libro paga” del funzionario infedele. 9.1.3. Nella irragionevolezza di una scelta interpretativa che riconduca all’art. 318 cod. pen. tutti i fenomeni di corruzione sistemica per l’esercizio della funzione, che pure non espressivi di un minore disvalore penale rispetto alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio risulterebbero assoggettati ad un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dall’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen. per la corruzione da singolo atto contrario ai doveri di ufficio, si è evidenziato da questa Corte che la fattispecie di cui al novellato art. 318 cod. pen. non copra integralmente l’area della vendita della funzione, restando applicabile solo per quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio o nel caso in cui ne sia oggetto un atto dell’ufficio. Là dove la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio cui si accompagnino indebite dazioni di denaro o prestazioni d’utilità, antecedenti o susseguenti all’atto tipico che diviene il punto più alto di contrarietà ai doveri di correttezza che si impongono al pubblico agente , trova ancora applicazione l’art. 319 cod. pen. Sez. 6, n. 47271 del 25/09/2014, Casarin, Rv. 260732 . La linea di confine tra la fattispecie sulla funzione di cui all’art. 318 cod. pen. e quella di cui all’art. 319 cod. pen. cade sul grado di determinatezza dell’oggetto dell’accordo corruttivo e comunque dell’atto. Ove l’atto, per un generale processo di smaterializzazione che ha investito l’interpretazione che del fenomeno della corruzione ha inteso dare questa Corte, con il porre l’accento sulla funzione esercitata e sulla violazione dei generici doveri che incombono sui pubblici funzionari, resta comunque individuato nel genere soccorre l’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen., con cui si realizza l’asservimento della funzione agli interessi del privato attraverso una specificazione in concreto dell’abuso che il pubblico funzionario si impegna a realizzare ed un suo concreto. Nel caso in cui invece l’utilità viene corrisposta per garantire atti non determinati né determinabili e quindi generici e futuri favori resta integrata la diversa fattispecie della corruzione per la funzione di cui al novellato art. 318 cod. pen Ad quest’ultima figura si accompagna un alleggerimento dell’onere probatorio per una più agevole configurazione del reato rispetto alla vendita della funzione che, ai sensi dell’art. 319 cod. pen. si registra nel caso in cui oggetto del patto corruttivo sia la stessa funzione che viene interamente asservita agli interessi del privato per quest’ultima ipotesi perdurante nel vigore dell’attuale disciplina, ex multis Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269347 Id., n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383 . All’affermazione, dell’ipotesi di reato di cui all’art. 318 cod. pen., espressiva, come si è osservato in dottrina, di un ampio ed inedito alveo di tipicità contrassegnato da un incremento della discrezionalità giudiziale, si correla un avanzamento del rilievo penale della condotta rispetto ad un fatto inizialmente contestato nei termini di una corruzione propria ex art. 319 cod. pen. e tanto per una attuata piena smaterializzazione dell’atto e del correlato patto corruttivo e quindi una inammissibile estensione in via retroattiva ed in malam partem della norma incriminatrice. 9.2. Attraverso la nuova qualificazione del fatto già contestato e ritenuto in primo grado nei termini di una corruzione propria ex art. 319 cod. pen., con indicazione dell’accordo corruttivo e dei singoli atti contrari ai doveri di ufficio che del primo costituiscano esecuzione, ed apprezzato invece dal giudice di appello una corruzione per la funzione nei termini di cui al novellato art. 318 cod. pen., si delinea un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, segnato da una non consentita immutazione del fatto artt. 512 e 522 e 178 cod. proc. pen. , con conseguente lesione del diritto di difesa. Vi è invero diversità del fatto tra l’iniziale accordo corruttivo in cui specifici atti segnalati come contrari ai doveri di ufficio sono piegati, in esecuzione del primo, agli interessi del privato e l’evidenza ritenuta nella sentenza di appello di un pubblico amministratore che per quell’accordo sia stato messo a libro paga” del privato, senza che si individui di siffatto attacco alla funzione neppure la tipologia degli atti prezzolati. Per ormai risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell’art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione. Il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento psicologico del reato sono sostituiti ed in conseguenza di ciò l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene là dove non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999, Iacovone, Rv. 213459 . Si è quindi ritenuta configurabile la violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte dei quali, nel sortito effetto di sorpresa, l’imputato è impossibilitato a difendersi Sez. 3, n. 1464 del 16/12/2016, dep. 2017, Orsi, Rv. 269360 . Resta ferma l’ulteriore precisazione che ai fini della affermazione della corrispondenza tra sentenza e contestazione è necessario tenere conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di quelle ulteriori risultanze probatorie che hanno costituito oggetto di sostanziale contestazione e della circostanza che la diversa qualificazione del fatto assuma il carattere di uno dei possibili epiloghi decisori Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419 Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 sempre nella necessaria coniugazione della nozione strutturale” del fatto con quella funzionale” e quindi nella necessità che l’imputato non venga condannato per un fatto della vita rispetto al quale non abbia potuto difendersi Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446 Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345 . Si tratta di principi ritenuti compatibili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia , con l’art. 6, par. 3, lett. a e b della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo sul processo equo e sulla garanzia del contraddittorio da assicurarsi all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754 corf. Sez. 5, n. 231 del 09/10/2012, Ferrari, Rv. 254521 . 9.2.1. Nel caso di specie la contestazione mossa agli imputati era quella di avere, D.B. , quale amministratore della s.c.r.l., procurato, e C. , quale assessore del comune di Anzio alle politiche sociali, percepito, utilità elencate in rubrica perché il pubblico amministratore compisse atti contrari ai doveri di ufficio. Detti atti, puntualmente indicati in imputazione, si segnalano quali atti della procedura attivata dal comune di Anzio per indire la gara pubblica di affidamento del servizio di assistenza sugli scuola-bus dell’amministrazione territoriale per il trasporto di disabili e per illegittimità integrate dal difetto della stipulazione del contratto scritto, con effetto sulle due proroghe, e dalla irregolarità del Durc della cooperativa art. 11, comma 13, Codice appalti art. 6, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 . A fronte di siffatta contestazione, la Corte di appello di Roma ha ritenuto, espunti dalla ricostruzione del fatto gli atti della procedura di affidamento contestati come illegittimi, e tanto nella intervenuta assoluzione della concorrente S. , dirigente preposto all’assessorato della pubblica istruzione con competenza all’affidamento del servizio di assistenza sui pulmini del comune, che il C. fosse a libro paga” dell’imprenditore. Sono rimaste ferme per siffatta ricostruzione del fatto, le sole utilità definite in rubrica in numero di tre e contraddistinte da cointeressenze economiche tra privato imprenditore e pubblico amministratore. 9.2.2. Lo stare a libro paga” evoca, rispetto ai distinti atti della corruzione propria, insieme all’asservimento della funzione un fatto diverso, portatore dell’effetto a sorpresa” in ragione di una nuova definizione della condotta per un processo di eliminazione da un fatto più complesso, in origine ritenuto, a seguito dell’assoluzione dell’ulteriore concorrente, S.A. , sulla quale si convogliavano le competenze specifiche agli atti contestati in rubrica e ritenuti in primo grado come illegittimi. Per il progressivo allontanamento dall’atto tipico oggetto di accordo corruttivo integrato dall’improprio richiamo, come supra rilevato, operato nell’impugnata sentenza alla fattispecie della corruzione per la funzione, di cui al novellato art. 318 cod. pen., si registra la novità della condotta in pregiudizio al diritto di difesa degli imputati. Al fatto, come riqualificato, resta estraneo infatti il mero passaggio tra atto di corruzione propria ed impropria e, con esso, l’applicazione del principio per il quale, nella sussistenza di un rapporto di continenza tra le due figure di corruzione, la contestazione della corruzione propria lascia margine per la qualificazione giuridica del fatto, in sede di decisione, senza compromissione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza Sez. 6, n. 6004 del 21/03/1996, Bruno, Rv. 205070 Sez. 5, n. 1899 del 13/12/1993, Agostinelli, Rv. 197725 . 10. La sentenza impugnata va annullata e Corte di appello di Roma va chiamata in relazione al fatto, così come in origine contestato e quindi per le illegittimità indicate in rubrica, a motivare sull’ascrivibilità della condotta contestata nella corruzione propria, nella versione anteriore alla legge di riforma n. 190 del 2012, per lo stretto nesso di sinallagmaticità tra gli atti indicati in imputazione come illegittimi e le utilità ritenute. Il difetto di competenza del pubblico amministratore, assessore con delega alle politiche sociali assistenza, volontariato, centro anziani , rispetto agli atti in rubrica contestati come formalmente rientranti nella diversa sfera di competenza dell’assessorato alla scuola contratto e proroghe del servizio di assistenza agli scuolabus scolastici del dirigente S. assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, non preclude una opzione interpretativa compatibile con un giudizio di sussistenza della fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen La diversa interpretazione si esporre a censura di nullità per diversità del fatto con apertura alla fattispecie processuale di cui all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen 11. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.